MODELLO DELLE RELAZIONI SINDACALI

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MODELLO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Organismi paritetici di partecipazione CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CONSULTAZIONE AMMINISTRAZIONE OO.SS. OO.SS. territoriali RSU e RLS informazione CONCERTAZIONE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parte II: LA CONTRATTAZIONE

La Contrattazione collettiva integrativa Cosa implica per l’amministrazione? A quale livello si negozia? Chi negozia? Che cosa si deve negoziare? Come si negozia? L’amministrazione del contratto?

Cosa implica per l’amministrazione? Obbligo di “contrattare” determinate materie Obbligo a “contrattare “ sulle materie implicanti direttamente l’erogazione di trattamenti economici Entro il primo mese di negoziato le parti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non possono assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette, qualora non vengono interrotte le trattative

Nelle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative (art.4,co.4). Il termine è prorogabile, per accordo tra le parti, di altri 30 gg. IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE IN CONTRASTO CON I VINCOLI RISULTANTI DAL CCNL NÉ COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI ….. LE CLAUSOLE DIFFORMI SONO NULLE E NON POSSONO ESSERE APPLICATE (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001; art.4, comma 5, CCNL 1.4.1999 DEL CCNL autonomie)

Il contratto decentrato integrativo sottoscritto crea diritti ed obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra le parti; gli effetti si producono dalla data di definitiva sottoscrizione. “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della definitiva sottoscrizione e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti” (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001) Nelle materie trattate, la disciplina del Contratto integrativo spiega efficacia anche dopo la sua scadenza e fino alla sottoscrizione del nuovo (art.5, c. 5, CCNL autonomie).

A quale livello si negozia? solo a livello di singolo ente a livello “territoriale” previa intesa tra gli enti interessati o su iniziativa delle associazioni

Regole specifiche per contrattazione territoriale CHI CONTRATTA? I dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari, designati dall’organo di governo (art.10, comma1, ccnl autonomie). E’ possibile l’assistenza dell’ARAN RLS E RSU OO.SS. di categoria territoriali firmatarie di ccnl TAVOLO NEGOZIALE Regole specifiche per contrattazione territoriale

Che cosa si deve negoziare? Le materie espressamente indicate nei CCNL A contenuto economico diretto Materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici (es. criteri di ripartizione risorse fondi, sistemi di Incentivazione del personale). sistema di classificazione (criteri per progressione economica del personale); Alcuni aspetti relativi allo svolgimento del rapporto (es. disciplina per valutazione delle prestazioni, criteri attività disagiate, alcune materie relative alle forme flessibili di lavoro, ecc.) A contenuto economico indiretto alcuni aspetti relativi a diritti dei lavoratori (es.formazione, implicazione in ordine alla qualità/professionalità a seguito di innovazioni ….)

Quando si negozia e con quali procedure? Ogni 4 anni, in un’unica sessione negoziale Ogni anno per l’utilizzo delle risorse Quando vi sia la necessità, per materie che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

Quali procedure? I tempi e la procedura negoziale sono definiti dai ccnl Entro 30 giorni dalla Stipula del CCNL Costituzione delegazione di parte pubblica Entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme Le RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL devono essere convocate, per l’avvio del negoziato.

Unica sessione fatte salve specifiche materie Svolgimento del negoziato Questa, corredata da relazione tecnico finanziaria, viene inviata al collegio dei revisori o al servizio di controllo interno che effettua il controllo sulla compatibilità dei costi. Entro 5 gg. da sottoscrizione ipotesi di accordo Trascorsi 15 giorni (anche prima) senza rilievi il contratto viene sottoscritto Sottoscrizione contratto Decorrenza efficacia clausole

il testo del contratto con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, deve essere trasmesso entro 5 giorni all’ARAN Obblighi di comunicazione

Tempi e procedure di contrattazione Le implicazioni derivanti dalla finanziaria per il 2002 (art.40-bis D.lgs.n.165/2001) Con cadenza annuale: Il collegio dei revisori dei conti (c.2) invia informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia Verifiche congiunte, a campione,(c.1) sulle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa (Comit.Settore e Governo) Qualora i risultati (c.1 e 2) evidenzino costi non compatibili Con i vincoli di bilancio, le clausole sono nulle di diritto

SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA Organo di governo Organo controllo interno direttive Autorizzazione Sottoscrizione Informa su trattativa quantificazione costi Certificazione positiva Trasmette ipotesi stipula ccnl delegazione sindacale Delegazione pubblica Ipotesi ccdi trattativa

LE DIRETTIVE Primo atto della procedura negoziale, di particolare rilievo per evidenziale le linee fondamentali di politica del personale che il datore di lavoro pubblico intende perseguire Spettano alla Giunta o altro analogo organo Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio.   Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alla entità delle risorse disponibili sia stabili sia variabili e alla loro utilizzazione La quantificazione è di esclusivo interesse dell’amministrazione, che vi provvede autonomamente, e non costituisce oggetto di contrattazione. LE DIRETTIVE SONO ASSENTI NELLA ESPERIENZA DEI CONTRATTI DECENTRATI

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA L’organo di vertice (Giunta o …) nomina il Presidente e i componenti della delegazione pubblica RUOLO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE (convocazione, conduzione delle trattative, sottoscrizione del ccdi) Criterio della composizione tecnica della delegazione Legittima partecipazione dei Direttori generali e dei segretari comunali e provinciali

DELEGAZIONE SINDACALE TUTTE le sigle sindacali firmatarie del CCNL (ultimo) hanno il diritto a partecipare alla trattativa E’ opportuno l’accreditamento dei soggetti abilitati Tutte le sigle devono essere sempre convocate La prevista sottoscrizione è opportuno segnalarla nella relativa convocazione La RSU partecipa come soggetto unitario

Parte III SVOLGIMENTO TRATTATIVE Necessità di corrette convocazioni e di corretta conduzione del confronto Evitare riunioni “privilegiate” Problema dei “tavoli separati” Non occorre e non è utile la verbalizzazione delle riunioni Il miglior verbale è quello della sottoscrizione

CONVOCAZIONE RIUNIONI Le riunioni devo svolgersi, preferibilmente, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro nell’ente (art. 10, comma 7, CCNQ 7.8.1998) Se, necessariamente, dovessero coincidere con l’orario di lavoro, dovrebbero essere utilizzati i permessi sindacali Potrebbero essere anche recuperate le ore non prestate Sono nulle le clausole dei contratti decentrati che equiparano le trattative (le relazioni sindacali) ad attività lavorativa (aumento numero dei permessi)

FASE DI AVVIO TRATTATIVE La parte datoriale illustra, con correttezza, la composizione e le caratteristiche delle risorse disponibili Necessaria distinzione tra risorse stabili e risorse variabili (progressioni orizzontali solo con risorse stabili) Potrebbe essere utile un accordo iniziale sulla distribuzione delle risorse per le varie finalità di finanziamento (per controllare la spesa)

CONTENUTI DI MERITO DELLE TRATTATIVE La parte pubblica definisce una sua strategia, che il presidente realizza, anche mediante la predisposizione di una propria piattaforma Compito della delegazione pubblica è la soddisfazione degli interessi datoriali e non la semplice discussione dei contenuti della sola piattaforma sindacale Diversi e contrapposti sono gli interessi delle parti negoziali Il documento datoriale viene offerto ai sindacati per successive approssimazioni, secondo l’avanzamento delle trattative Periodicamente il presidente informa la …. Giunta, sugli aspetti più problematici o conflittuali, o in vista della conclusione

SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una “ipotesi di contratto decentrato integrativo”.   Per la delegazione di parte pubblica, la firma è apposta dal presidente.   Per la parte sindacale, firmano: la RSU (soggetto unitario) RLS e le organizzazioni sindacali territoriali. Non ci sono regole, per il livello decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati.   Tutti i soggetti sindacali devono essere convocati per la firma Non necessariamente tutti devono anche firmare. Il contratto può essere ritenuto valido dal datore di lavoro anche se firmato da una minoranza sindacale. Si tratta della regola del maggior consenso   Occorre, a tal fine, valutare la portata dei rischi per il datore di lavoro I soggetti dissenzienti sulla ipotesi potrebbero sempre firmare il ccdi

COMPATIBILITA’ ONERI FINANZIARI L’IPOTESI DI ACCORDO E’ INVIATA AL COLLEGIO DEI REVISORI CON ALLEGATA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Il documento è , in pratica, inesistente o del tutto inutile perché privo di contenuti significativi I revisori non esercitano un controllo di merito sulle scelte Se il parere è negativo, occorre ritornare al tavolo negoziale per eliminare gli oneri contestati Il parere positivo è necessario

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA La relazione tecnico finanziaria dovrebbe contenere: La illustrazione delle direttive ricevute La illustrazione delle regole concordate La coerenza delle regole con le direttive La illustrazione e quantificazione delle risorse disponibili (stabili e variabili) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono contenuti nell’ambito delle risorse

CONTROLLO ORGANO DI VERTICE E’ il vero controllo di merito sulle scelte negoziali …. e sulla coerenza con le direttive Se la verifica è positiva, la ….. Giunta autorizza il presidente alla sottoscrizione definitiva del ccdi La Giunta non approva e non recepisce l’accordo decentrato, come atto definitivo di conclusione del percorso negoziale Se la Giunta non condivide l’ipotesi di accordo ……. restituisce gli atti al presidente per un supplemento di trattativa

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA Il presidente riconvoca tutta le delegazione sindacale, anche gli eventuali non firmatari della ipotesi Viene sottoscritto il verbale di stipula del contratto decentrato integrativo Le sigle sindacali non firmatarie, potrebbero “aderire” in un secondo momento Dalla sottoscrizione il ccdi è efficace LA SEMPLICE “APPROVAZIONE” DA PARTE DELLA ….. GIUNTA E’ DEL TUTTO INUTILE IN QUESTO CASO IL CCDI E’ INESISTENTE

Validità della sottoscrizione L’ARAN sottoscrive il contratto nazionale solo se le oo.ss. firmatarie rappresentano nel loro complesso almeno il 51% (come media tra dato associativo e dato elettorale) dei dipendenti del comparto o dell’area ovvero almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.

Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul versante della contrattazione a livello decentrato? Protocollo del 23.7.1993 la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl, è riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità determinate dal ccnl

D.Lgs.165/2001 (art. 42, co. 7) I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rsu sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. Accordo quadro (7.8.1998) Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto; Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalle RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti nei contratti collettivi nazionali di comparto.

Segue Tribunale Roma “ il CCNL Autonomie Locali (e in linea con lo stesso, l’accordo quadro del 7.8.1998 sulla costituzione delle RSU) espressamente prevede soltanto che nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le decisioni contrattuali vengono esercitati (con pari poteri) dalle RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL.”.

L’amministrazione del contratto? Presuppone l’insorgenza di controversie che abbiano carattere di generalità INTERPRETAZIONE AUTENTICA anche delle clausole di contratti decentrati Si conclude con un accordo che impegna reciprocamente le parti L’accordo sostituisce la clausola sin dall’inizio Coinvolge tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto (art. 13 del CCNL Autonomie) Può essere attivata da una delle parti; l’ARAN si attiva autonomament o su richiesta del Com. settore. segue le medesime procedure della contrattazione

Rapporto tra ccnl di comparto e contrattazione integrativa Nullità delle clausole difformi o che prevedono oneri che non abbiano capienza nel Fondo unico (art.4, comma 6, CCNL 1.4.1999) Si tratta di nullità assistita dalla legge …………

La negoziazione collettiva come risorsa da utilizzare per una gestione più efficiente del personale e come strumento sul cui utilizzo il management ha il diritto dovere di influire La negoziazione come luogo nel quale il management deve esaltare la propria responsabilità e non come luogo da utilizzare per ridurla e condividerla con le OO.SS. …..

Questioni applicative (1) Decadenza della RSU Incompatibilità dei componenti RSU Disdetta della iscrizione al Sindacato da parte di un membro delle RSU Come si esprime la RSU e come sottoscrive il contratto Richiesta di tavoli separati (contestualità, separazione della RSU) Divergenza tra RSU e sindacati firmatari ed eventualità che il contratto sia sottoscritto senza il consenso della RSU Chi fa valere / chi dichiara la nullità delle “clausole eccedenti” Ammissibilità a trattare di un’organizzazione sindacale firmataria che abbia perso la rappresentatività nel biennio successivo

Questioni applicative (2) Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali (fuori orario di lavoro o a carico dei permessi sindacali, impossibilità di concedere ulteriori permessi retribuiti) Decisione assunta senza informazione preventiva o concertazione o consultazione (ove prescritte) Parità di “ruolo” delle diverse sigle e componenti nelle relazioni sindacali Avvio delle trattative anche in assenza di piattaforma Il mancato rispetto degli impegni concertati

CONTRATTAZIONE CONCERTAZIONE

LA CONCERTAZIONE E’ un particolare modello di relazioni sindacali finalizzato a consentire la partecipazione sindacale in materie o in scelte organizzative di esclusiva competenza del datore di lavoro, ai fini dell’adozione di una decisione possibilmente condivisa. Essa non ha carattere negoziale e non comporta, comunque, obblighi di codecisione a carico del datore di lavoro pubblico.

Nelle materie riservate dal CCNL, la procedura di concertazione non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali (art.8, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.6 dell’ipotesi di accordo del 16.10.2003). La concertazione si concretizza in un obbligo di confronto, da attuarsi mediante appositi incontri entro un termine temporale prefissato, nel quale le parti verificano la possibilità di pervenire ad una posizione condivisa sulle questioni che ne formano oggetto.

“ Nelle materie oggetto di concertazione, in ultima analisi, la decisione dell’amministrazione non risulta in alcun modo sottoposta al previo (necessario) accordo delle organizzazioni sindacali, ma può essere unilateralmente adottata (dal datore di lavoro pubblico), avendo la procedura concertativa chiarito le motivazioni ad essa sottese”. Tribunale di L’Aquila, dec.26.10.2002

LA CONCERTAZIONE Trova la sua regolamentazione E’ preceduta dall’informazione Può essere attivata dai soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata integrativa LA CONCERTAZIONE Trova la sua regolamentazione Esclusivamente nella disciplina Contrattuale (art.9 del D.Lgs.n.165/2001 ed art.8 CCNL 1/4/99, come sostituito dall’art.6 dell’ipotesi di accordo del 16.10.2003) Si svolge in appositi incontri che iniziano entro 4gg. dalla ricezione della richiesta Il confronto termina entro 30 giorni Si conclude con un verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state oggetto del confronto

Concertazione Si effettua sulle seguenti materie: A m R S i U n RLS O territoriali La procedura concertativa, come modello relazionale, si attiva su espressa richiesta dei soggetti sindacali a favore delle quali è prevista. Si effettua sulle seguenti materie:

I soggetti della concertazione Per la parte sindacale sono: la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL (art.10, comma 2, ed art.8, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’ipotesi di accordo del 16.10.2003). Per la parte datoriale: il soggetto o i soggetti espressamente individuati a tal fine dall’organo di governo dell’ente (art.8, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’ipotesi di accordo del 16.10.2003). Viene in tal modo ulteriormente confermata la natura non negoziale della procedura concertativa.

Tribunale di L’Aquila decreto 26.10.2002 ? Tribunale di L’Aquila decreto 26.10.2002 “L’istituto della concertazione non è …. uno strumento negoziale né tantomeno decisionale, realizzando, invece, un’occasione di confronto che serve a porre le basi per una decisione maggiormente partecipata e consapevole ma pur sempre unilaterale dell’amministrazione” “D’altronde l’istituto si diversifica proprio per tale aspetto dalla contrattazione …. che coinvolge un processo effettivamente negoziale”.

? E’ obbligatoria per l’ente l’attivazione della procedura in presenza della richiesta dei soggetti sindacale? Trattandosi di un modello relazionale espressamente previsto dal CCNL, con il riconoscimento, quindi, un vero e proprio diritto a favore delle OO.SS., l’eventuale rifiuto di attivazione della procedura (come l’adozione immediata della decisione in mancanza di concertazione) può costituire il presupposto di un ricorso per condotta antisindacale, ai sensi dell’art.28 della legge n.300/1970, con le possibili conseguenze ivi previste.

? Come deve comportarsi l’ente nel caso in cui la richiesta di attivazione provenga da una sola OO.SS.? Secondo i principi di correttezza e buona fede, pur essendovi stata una sola richiesta, l’ente opportunamente invita alla procedura tutti i soggetti sindacali aventi diritto, in coerenza con la finalità dell’istituto di favorire una decisione ampiamente partecipata, evitandosi anche possibili fonti di successivo contenzioso.

? Nel caso di più e distinte richieste di attivazione della concertazione da parte dei soggetti sindacali aventi diritto, presentate anche in tempi diversi, si devono porre in essere altrettante distinte procedure? No. Le finalità della concertazione e la disciplina della stessa sono soddisfatte anche in caso di una unica procedura attivata a fronte di distinte richieste. La frammentazione non solo non è imposta ma sarebbe anche antieconomica, sotto il profilo procedurale e dei tempi, ed in grado di impedire quel confronto tra tutte le parti per evidenziare, in modo pieno ed esaustivo, gli elementi che esse ritengono necessarie considerare e porre alla base della decisione da adottare.

? Che cosa avviene se nessuno dei soggetti sindacali richiede la concertazione entro il termine contrattualmente stabilito? In tale ipotesi, il datore di lavoro si riappropria del suo autonomo potere decisionale, adottando nelle materie oggetto di concertazione i provvedimenti ritenuti più opportuni conformi al proprio interesse organizzativo. Il termine di 10 giorni per la richiesta di concertazione è perentorio? Nel silenzio del CCNL, qualora i termini siano stabiliti a tutela dell’interesse del datore di lavoro, questi devono considerarsi sempre disponibili per lo stesso. Quindi, potrebbe anche rinunciare a farlo valere, qualora lo ritenga opportuno e conveniente.

? Qual è l’implicazione della previsione di una durata massima al periodo durante il quale va svolta la concertazione? Il potere di intervento delle OO.SS. viene limitato in tempi certi. Pertanto, il vano decorso del termine previsto, consente al datore di lavoro di riappropriarsi del suo autonomo potere decisionale. Il termine massimo di 30 giorni ha carattere perentorio? No. Essendo stabilito a sua tutela, il datore di lavoro ne può disporre ed anche rinunciare a farlo valere, ove, in considerazione del possibile esito positivo della procedura, lo ritenga utile e conforme al suo interesse.

? Che valore ha il verbale di concertazione ? Non ha e non può assumere natura negoziale, anche quando nello stesso dovesse emergere la convergenza delle parti su una posizione comune. La redazione del verbale consente: a) di esplicitare chiaramente e riassumere la reciproca posizione delle parti e gli eventuali punti di dissenso; b) la verifica del rispetto delle forme procedurali e dei termini; c) al giudice di valutare, in caso di conflitto, la correttezza delle posizioni assunte dalle parti; d) di evitare prassi poco visibili, di carattere consociativo.

? In caso di esito negativo della concertazione o di decorrenza del termine , l’adozione di una decisione unilaterale dell’ente costituisce condotta antisindacale? No. La concertazione è volta solo a porre le basi di una decisione condivisa, ma sempre unilaterale dell’ente. Il previo consenso sindacale, pertanto, nelle materie di concertazione, non è un elemento assolutamente necessario ai fini della decisione, che l’ente può sempre adottare unilateralmente. L’eventuale disaccordo delle OO.SS. rientra solo nell’ordinario conflitto sindacale, con le conseguenze che la forza delle OO.SS. è in grado di far valere, ma non determina l’antisindacalità della condotta.