IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE. REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA E REGIME DI TRASPARENZA Solo alle società di capitali e agli enti equiparati.

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IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE

REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA E REGIME DI TRASPARENZA Solo alle società di capitali e agli enti equiparati viene attribuita una soggettività tributaria piena ed autonoma, costituendo essi soggetti passivi IRES. Per le società di persone ed enti equiparati, invece, sono dettate specifiche disposizioni, volte a realizzare meccanismi atti a eliminare fenomeni di doppia imposizione

Tali soggetti rientrano nell’ampia categoria di quelli ricondotti nell’ambito dei soggetti che producono “redditi in forma associata” il cui regime impositivo è improntato al c.d. principio di trasparenza. In virtù di tale principio le società di persone, le associazioni professionali pur essendo sotto il profilo civilistico dotate di una propria autonomia patrimoniale, non presentano una autonoma soggettività tributaria ai fini IRPEF

Tali società sono quindi tenute a determinare i propri redditi, sono destinatarie degli accertamenti, ma il reddito prodotto viene attribuito per trasparenza ai soci. Es. Alfa snc: reddito N. soci 4: 250 di reddito a ciascun socio Il reddito delle società di persone e associazioni professionali viene quindi imputato a ciascun socio sulla base della quota di partecipazione e indipendentemente dalla effettiva percezione

Così, le quote di pertinenza di ciascun socio vengono assoggettate ad imposizione anche nell’ipotesi in cui il reddito non sia stato distribuito. Similmente, l’eventuale distribuzione del reddito in un esercizio successivo sarà del tutto irrilevante sotto il profilo impositivo

Le quote di partecipazione si presumono proporzionali al valore dei singoli conferimenti se non risultano determinate da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Se il valore dei conferimenti non viene determinato nell’atto, le quote agli utili si presumono uguali

PERIODO D’IMPOSTA Il legislatore ha frazionato la vita dei soggetti in archi temporali denominati periodi d’imposta, che per le persone fisiche coincide con l’anno solare. I periodi d’imposta sono autonomi. Tale principio di autonomia trova, tuttavia un temperamento, rappresentato dalla riportabilità in avanti nel tempo delle perdite derivanti dall’esercizio di attività di impresa (da un lato) e dalla tassazione separata per i redditi che si sono formati in più anni (dall’altro)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO Le operazione che il soggetto passivo IRES deve porre in essere sono pertanto: A) quantificazione dei singoli redditi appartenenti a ciascuna categoria secondo le regole proprie di ciascuna di esse; B) sommatoria delle singole categorie reddituarie con conseguente determinazione del reddito imponibile; C) applicazione al reddito imponibile delle aliquote d’imposta; D) sottrazione all’imposta lorda delle detrazioni d’imposta, delle ritenute e degli eventuali crediti d’imposta con conseguente determinazione dell’imposta netta

REDDITI FONDIARI: GENERALITA’ (Artt. 25 – 43) Sono i redditi inerenti ai terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel territorio dello Stato. Due presupposti: A) ubicazione nel territorio dello Stato; B) iscrizione (iscrivibilità) nel catasto

I redditi fondiari si dividono in: A) Redditi dei terreni; B) Redditi dei fabbricati. La caratteristica dei redditi fondiari è quella di essere quantificati sulla base delle risultanze catastali. Non si fa quindi riferimento al reddito effettivo del singolo terreno o fabbricato, ma al reddito medio ordinario ritraibili da condizioni normali dei terreni e dei fabbricati che appartengono alla medesima qualità, categoria, classe al netto di particolari detrazioni.

Il catasto è una sorta di inventario in cui vengono descritti gli immobili esistenti nel territorio dello Stato. L’unità elementare del catasto per i terreni è rappresentata dalla particella catastale,mentre per i fabbricati è l’unità immobiliare. A ogni unità catastale viene attribuita una rendita rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi

A) Redditi dei Terreni Si distinguono in: 1) redditi dominicali (imputati al soggetto che possiede il fondo); 2) rediti agrari (imputati al soggetto che possiede l’immobile a titolo di proprietà). Il primo (reddito dominicale) remunera il terreno nel suo stato naturale e il capitale investito. Il secondo (agrario) remunera il lavoro espletato nell’esercizio dell’attività agricola

B) Redditi dei fabbricati I redditi di fabbricati sono attribuiti soltanto a chi possiede il bene a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. L’attuale sistema di calcolo della rendita si basa sul numero di vani catastali dell’appartamento. Il calcolo della rendita è determinato dalla attribuzione di un valore per ogni vano catastale (sostanzialmente il numero delle stanze), variabile in base alle città, alla zona, censuaria, classe catastale, ecc.

Non è soggetta ad imposizione la prima casa, mentre quelle oltre la prima vengono tassate con attribuzione di una maggiorazione (un terzo, art. 41). Nel caso di locazione, il reddito derivante dalla locazione dell’immobile, se superiore alla rendita catastale, viene ridotto del 15% a titolo di forfetizzazione delle eventuali spese di manutenzione, riparazione, ecc. sostenute (art. 37, co. 4 bis)

Redditi non produttivi di reddito fondiario (art.43) - Immobili strumentali: A) per natura (da A 10 in avanti); B) per destinazione. Altra categoria: immobili meramente patrimoniali