LA FUNZIONE DEL COLLOCAMENTO E L’OUTSOURCING. Tutela del lavoratore nelle fasi prodromiche alla costituzione del rapporto di lavoro. In questa materia.

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LA FUNZIONE DEL COLLOCAMENTO E L’OUTSOURCING

Tutela del lavoratore nelle fasi prodromiche alla costituzione del rapporto di lavoro. In questa materia si registra una profonda evoluzione in relazione allo sviluppo economico sociale.

FONDAMENTO COSTITUZIONALE ART. 4 Cost. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto art.7 della 264/1949 “Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo”. Senza soluzione di continuità rispetto alla normativa dell’epoca corporativa che regolava l’incontro tra domanda e offerta di mano d’opera, demandando obbligatoriamente alle organizzazioni corporative la competenza del collocamento (RD 1938 n.1934).

Fino al processo di riforma iniziato negli anni ’90 la legge 264/1949 stabiliva: Monopolio dello Stato in quanto funzione pubblica (art.7), Richiesta numerica (art.14). Questo avrebbe dovuto consentire la redistribuzione delle occasioni di lavoro sulla base di quei criteri oggettivi con i quali erano costruite le liste di collocamento. Preventiva autorizzazione all’assunzione di un soggetto (nella possibilità limitata di assunzione nominativa) Apparato burocratico di controllo del mercato Divieto di esercitare la mediazione, anche se gratuitamente (lo scopo di lucro è considerato un’aggravante, art.27).

Una funzione “blindata” Lo Statuto dei lavoratori rafforzò ulteriormente il controllo pubblico del sistema di collocamento prevedendo (agli artt. 33 e 34 oggi abrogati) l’estensione ulteriore della richiesta numerica, salvo rare eccezioni (per gli impiegati di concetto)

Per lungo tempo infatti il problema principale è consistito nella diffidenza nei confronti degli intermediari privati: si identificava l’intermediazione privata con il fenomeno del capolarato, che si accompagnava a situazioni di sfruttamento lavorativo. La consacrazione di tale diffidenza è stato il regime di monopolio pubblico del collocamento, una funzione svolta per lungo tempo dagli uffici di collocamento, afferenti all’amministrazione statale, in modo statico e burocratico. A ciò si accompagnava la legislazione che sanciva il divieto di intermediazione di manodopera (la l. 1369/1960)

I PILASTRI DEL COLLOCAMENTO ex L. n. 264/ Natura pubblico-statale della gestione demandata alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro 2. Monopolio pubblico del collocamento: divieto ai privati di esercitare l’attività di mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro

Il lavoro non è una merce E’ il principio sancito dalla Convenzione OIL n. 2 del 1919 Sulla base di questo principio si è fondato per lungo tempo il divieto di esercitare l’attività di collocamento privato a titolo oneroso da parte di agenzie di mediazione, decretando dunque la natura pubblicistica della funzione di collocamento.

Il fallimento del collocamento pubblico Il sistema delineato dalla legge 264/1949 risultò tuttavia inefficiente e inefficace: la rigidità che lo caratterizzava generava meccanismi elusivi che gli uffici di collocamento non riuscivano a controllare. Iniziarono così ad avvicendarsi vari interventi normativi diretti ad apportare correttivi al sistema. Con la legge 608/1996 la richiesta numerica venne superata e si introdusse la regola dell’assunzione diretta. L’ufficio di collocamento si ridusse ad un apparato meramente “certificatorio”, perdendo la funzione originaria.

La normativa degli anni ‘90 l.23 luglio 1991, n.223 Facoltà per i datori di lavoro privati si assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, con nulla osta dell’ufficio di collocamento (art.25). Non si tratta, tuttavia, della rinuncia da parte dello Stato a controllare il mercato del lavoro: contestualmente si impone, ai datori di lavoro che effettuino quella scelta, una quota di riserva per determinati lavoratori considerati svantaggiati l.n. 608/1996 Assunzione diretta, con successiva comunicazione dell’assunzione all’ufficio di collocamento (art. 9 bis) l.n. 196/1997 (Pacchetto Treu) Lavoro temporaneo

IL NUOVO INDIRIZZO DELL’OIL La convenzione OIL n. 181/1997 Nel nuovo contesto socio-economico si riconosce ai privati un ruolo importante nell’allocazione dell’offerta di lavoro e, in generale, nell’ottimizzazione del funzionamento del mercato del lavoro. Il principio secondo cui il lavoro non è una merce è ancora posto a fondamento del principio di gratuità per i lavoratori dell’attività di collocamento privato

LA SVOLTA INDOTTA DALLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Corte giustizia Comunità europee, , n. 55/96 Soc. Coop. job centre, “Lo stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento viola la disciplina comunitaria della concorrenza se determina una situazione per cui gli uffici pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante, ricorrendo i seguenti presupposti: a) gli uffici pubblici non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; b) l’espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private è reso impossibile da disposizioni di legge che vietano tali attività; c) le attività di collocamento svolte da imprese private possono estendersi a cittadini o territori di altri stati membri”.

IL DECENTRAMENTO DELLA FUNZIONE Nel quadro della grande riforma della Pubblica Amministrazione, la l. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini) delega il governo ad emanare decreti legislativi volti a “conferire” alle Regioni ed agli enti locali “tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici”(art.1, co.2)

Il collocamento: da funzione pubblica a servizio pubblico Da una vecchia concezione del collocamento si passa ad una nuova accezione della funzione di collocamento: i servizi per l’impiego. La tutela del lavoratore non è più “statica”e preordinata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma si sposta sul piano della tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.

La Strategia europea per l’occupazione I servizi per l’impiego si riportano al concetto comunitario della promozione dell’occupabilità dei lavoratori, che rapporta la tutela e l’intervento pubblico al percorso professionale piuttosto che al posto di lavoro.

La coesistenza di pubblico e privato nel mercato del lavoro La riforma del collocamento resasi necessaria a seguito della sentenza Job centre si è mossa in due direzioni: apertura ai privati nell’attività di intermediazione riqualificazione del collocamento pubblico D.lgs. N. 469/1997: trasferimento della funzione di collocamento alle Regioni, già competenti in materia di formazione professionale Legalizzazione dell’intermediazione privata, previa autorizzazione amministrativa

Legge 296/2006 Segna un ulteriore passo nella riorganizzazione dei servizi per l’impiego: la comunicazione di assunzione deve essere effettuata nel giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro (non più entro cinque giorni). Tale modifica connota sempre più gli adempimenti procedurali del collocamento di una valenza “certificativa” della regolarità del rapporto. Tant’è vero che il progressivo sviluppo della banca dati delle comunicazioni di assunzioni è diventato strumento basilare per l’attività di accertamento degli organi ispettivi.

Il collocamento oggi La funzione pubblica di controllo delle dinamiche dell’incontro domanda/offerta di lavoro non si estrinseca più con la gestione diretta dell’attività di collocamento, bensì mediante: 1. il controllo dei soggetti privati che esplicano l’attività di intermediazione e fornitura di manodopera, verificando il possesso di determinati requisiti di affidabilità economica e professionale (mediante il procedimento di autorizzazione delle agenzie e l’iscrizione all’albo)

Il collocamento oggi (segue) 2. L’applicazione di normative antidiscriminatorie, la garanzia della riservatezza individuale del lavoratore, la previsione di diritti di precedenza nell’assunzione a favore di alcune categorie di lavoratori (contratti a termine per attività stagionali, lavoratori in mobilità, lavoratori cessati per trasferimenti d’azienda nei confronti del subentrante) 3. La disciplina vincolistica prevista per alcune categorie di lavoratori, in ragione della loro debolezza nel mercato del lavoro (i disabili) oppure per ragioni di ordine pubblico da cui discendono le limitazioni all’ingresso dei lavoratori extracomunitari

La Provincia Gestione delle politiche attive Servizio di certificazione - attestazione in via esclusiva dello stato di disoccupazione Attività di mediazione

Gli altri operatori Agenzie per il lavoro offrono i seguenti servizi: Somministrazione di lavoro (fornitura professionale di manodopera) Intermediazione (mediazione tra domanda e offerta di lavoro) ricerca e selezione del personale supporto alla ricollocazione professionale

Gli altri operatori Università pubbliche e private, fondazioni universitarie (art.6 comma 1) Comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (comma 2) Associazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie di CCNL; associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità; enti bilaterali (comma 3) Fondazione o altro soggetto giuridico costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro(comma 4).

Gli adempimenti successivi all’assunzione L’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi gestiti dai servizi per l’impiego ha consentito la semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione dell’assunzione al centro dell’impiego deve essere effettuata il giorno precedente ed assolve una funzione generale di trasparenza e monitoraggio del mercato del lavoro L’informazione che il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore consente a quest’ultimo di conoscere gli elementi essenziali del proprio contratto di lavoro.

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 L’introduzione del libro unico del lavoro ha superato gli “storici” libri paga e matricola: viene meno la funzione “certificativa” della regolare costituzione del rapporto con l’iscrizione nel libro aziendale (ora attestata dalla comunicazione telematica al centro per l’impiego) per dar spazio ad una funzione di rappresentazione dell’organico aziendale e del singolo rapporto di lavoro in un unico libro, che deve essere aggiornato entro il giorno 16 del mese successivo.

Il collocamento dei disabili Il collocamento dei disabili resta caratterizzato da una disciplina vincolistica in cui si registra una forte presenza pubblica nella dinamica domanda/offerta di lavoro. In questo settore vige ancora il principio della richiesta numerica Le aziende aventi una determinata dimensione occupazionale sono obbligate ad assumere una percentuale di lavoratori che presentino specifici requisiti. I disabili disponibili all’avviamento al lavoro sono iscritti in un elenco secondo una graduatoria unica. I datori di lavoro con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un certo numero di soggetti appartenenti alle categorie protette in relazione all’organico aziendale.

Il collocamento dei disabili Per le aziende aventi più unità produttive è possibile procedere alla compensazione territoriale Per le aziende che dimostrino la peculiarità della loro attività, tale da non consente loro di occupare l’intera percentuale di disabili, è previsto un esonero parziale Qualora l’azienda versi in una situazione di crisi aziendale accertata, è possibile ottenere la sospensione del collocamento obbligatorio.

L’accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari Mentre la disciplina del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario non presenta rilevanti tratti di specialità, l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale è invece sottoposto alle restrizioni derivanti dal controllo dei flussi migratori, mediante un sistema di programmazione annuale delle quote d’ingresso. L’aspetto peculiare dell’accesso al lavoro del cittadino extracomunitario è dato dalla stretta correlazione tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno.

Il lavoro in outsourcing

Perché le imprese fanno ricorso a forme di esternalizzazione o di outsourcing ? Si tratta di istituti contrattuali che consentono all’impresa o a un committente di acquistare “subordinazione” sul mercato senza caricarsi dei pesi relativi attraverso la scissione tra titolarità dei rapporti e titolarità dei poteri datoriali Con il contratto di somministrazione, l’utilizzatore vuole che un dato lavoratore sia ad esso subordinato, ma non vuole essere titolare del relativo rapporto di lavoro

Le tappe normative Legge n. 196/1997 (legge Treu): introduzione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale) come strumento contrattuale che consentisse l’impiego temporaneo di manodopera fornita da terzi ma diretta e organizzata dall’utilizzatore, in relazione ad esigenze di organizzazione del lavoro contingenti; Deroga al divieto di interposizione di manodopera di cui alla L. 1369/1960, che restava in vigore Con il D.Lgs. 276/03 si ha l’abrogazione della L. 196/97 e il superamento definitivo del divieto di interposizione della legge 1369/1960

La somministrazione Caratteristiche della somministrazione di lavoro: schema introduttivo Rapporto triangolare tra 3 soggetti (somministratore, lavoratore e utilizzatore); L’agenzia di somministrazione ha natura privatistica, deve possedere i requisiti previsti dalla legge ed essere iscritta nell’apposito albo delle agenzie per il lavoro;

Fattispecie Somministrazione come negozio complesso Un contratto di somministrazione tra agenzia di somministrazione e utilizzatore Un contratto di lavoro subordinato fra somministratore e lavoratore

L’appalto Articolo 29 d.lgs. n. 276 del Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Il d.lgs n. 276 dunque non dice cosa è l’appalto, non ne detta la disciplina ma ne chiarisce la differenza rispetto alla somministrazione di manodopera e fissa alcune regole relative al rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore. Nella somministrazione il soggetto titolare del contratto NON esercita il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, laddove nell’appalto l’esercizio del potere direttivo è assunto a elemento che caratterizza la liceità dell’operazione

Art Nozione. L'appalto [2222 ss.] è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

Sia nella somministrazione che nell’appalto, il lavoratore lavora “all’interno” di una organizzazione produttiva altrui (utilizzatore/appaltante) rispetto al soggetto con cui ha stipulato il contratto (somm.ante /appaltatore) Nella somministrazione per legge (art. 20, comma 2) non è il datore formale ad esercitare il potere organizzativo e direttivo Nell’appalto, invece, deve essere il soggetto titolare del contratto ad esercitare il potere direttivo e organizzativo sul lavoratore a pena di illiceità dell’appalto stesso

Distinzione tra appalto e somministrazione di manodopera A) Nell’appalto il datore di lavoro formale non si limita ad assumere, ma è – in concreto – il reale datore di lavoro in quanto esercita i poteri dello stesso nei confronti del lavoratore B) Nell’appalto il datore, salvo in alcuni casi, fornisce anche i mezzi C) Nell’appalto il rischio del risultato finale del lavoro è a carico dell’appaltante; nella somministrazione a carico dell’utilizzatore.