RICHIAMO DI NOZIONI GENERALI DI DIRITTO

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RICHIAMO DI NOZIONI GENERALI DI DIRITTO Università degli Studi di Padova Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale A.A. 2007/2008

CHE COS’E’ E A COSA SERVE IN DIRITTO è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un determinato ordinamento regola il rapporto tra i diversi soggetti giuridici

CHE COS’E’ E A COSA SERVE IN DIRITTO (II) NORME GIURIDICHE: prescrizioni che interessano le relazioni fra i soggetti dell’ordinamento FONTI DI DIRITTO: atti o fatti in grado di produrre norme giuridiche vincolanti in un determinato ordinamento

IL DIRITTO (OGGETTIVO) E I DIRITTI (SOGGETTIVI) insieme delle norme giuridiche che rappresentano l'ossatura di un determinato ordinamento giuridico in un determinato spazio ed in un determinato momento storico I DIRITTI (SOGGETTIVI): situazioni giuridiche soggettive (ovvero ogni relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall’ordinamento giuridico) riconosciute e garantite dal diritto oggettivo medesimo.

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE DIRITTO INTERNAZION. PUBBLICO: regola i rapporti tra i soggetti della comunità internazionale (Stati) FONTI: prassi, lex mercatoria, convenzioni DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: regola fattispecie di natura privatistica (privati) FONTI: diritto interno

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (II) FONTI VINCOLANTI: TRATTATI COMUNITARI di Roma, istitutivo della CEE del 25.3.1957; di Maastricht sull’UE del 7.2.1992; di Amsterdam del 2.10.1997; di Nizza del 26.2.2001.

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (III) REGOLAMENTI atti vincolanti per tutti i soggetti di diritto della Comunità; pongono norme generali ed astratte e sono obbligatori in tutti i loro elementi; si applicano per forza propria (v. art. 11 cost.: l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni)

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (IV) DIRETTIVE atti di indirizzo politico diretti agli Stati membri, generalmente non sono direttamente applicabili (devono essere rese operative mediante provvedimenti statali di attuazione), ma: possono esserlo, nel caso contengano prescrizioni dettagliate (self executing); possono diventarlo, qualora sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento.

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (V) SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA precisano autoritariamente l’interpretazione del diritto comunitario (non creano diritto ex novo) sono obbligatorie in tutti i loro elementi, direttamente applicabili, ma hanno una portata particolare rivolgendosi a soggetti specifici e determinati

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE (VI) FONTI NON VINCOLANTI: RACCOMANDAZIONI inviti indirizzati agli Stati membri a conformarsi ad un determinato comportamento PARERI punti di vista di un organo della comunità europea circa un determinato oggetto

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA CONSIGLIO EUROPEO: Organo di impulso dell’Ue, stabilisce le linee guida della politica generale CONSIGLIO dei MINISTRI (o CONSIGLIO dell’EU): Organo intergovernativo titolare del potere normativo e del coordinamento delle politiche generali di tutti gli stati membri

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (II) COMMISSIONE EUROPEA: organo esecutivo, centro decisionale e di propulsione ha poteri di iniziativa per gli atti adottati dal Consiglio, ha poteri di decisione amministrativa, di regolamentazione ed di ispezione verso gli Stati

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (III) PARLAMENTO EUROPEO: organo democratico con poteri di propulsione, ha un potere di controllo verso la Commissione nei confronti delle cui iniziative ha potere di veto (procedura di codecisione); ha potere di chiedere al Consiglio un secondo esame dell’atto proposto dal PE (procedura di cooperazione)

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (IV) CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: organi giurisdizionali comunitari che garantiscono il rispetto del diritto e dell’interpretazione ed applicazione del Trattato (le sentenze del Tribunale - che ha competenze specifiche - possono essere impugnate davanti alla CG per motivi di solo diritto)

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE EUROPEA (V) CORTE DEI CONTI: controllo contabile COMITATO ECONOMICO E SOCIALE: organo consultivo Consiglio, Commissione e PE COMITATO DELLE REGIONI: BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI: Principi fondamentali sui quali si fonda l’ordinamento giuridico nazionale NORME PRIMARIE: leggi dello Stato (art. 70 cost.), provvedimenti aventi forza di legge; regolamenti parlamentari e leggi regionali

LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI (II) NORME SECONDARIE: regolamenti amministrativi NORME TERZIARIE: consuetudini (usi): comportamenti generali, uniformi e costanti nel tempo, assunti dai componenti di una collettività con il convincimento che esso sia giuridicamente obbligatorio

IL CONTROLLO COSTITUZIONALE SULLE LEGGI In un ordinamento giuridico il controllo di legittimità costituzionale è la funzione di verifica della conformità alla costituzione delle leggi (dello Stato o di enti territoriali eventualmente dotati di potere legislativo) e degli altri atti aventi forza di legge. Tale funzione presuppone un ordinamento giuridico a costituzione rigida, che pone la costituzione su un grado superiore alle leggi nel sistema delle fonti del diritto. Infatti, se la costituzione è flessibile, ossia posta allo stesso livello delle leggi, un atto avente forza di legge in contrasto con essa si limiterebbe ad abrogarne le parti contrastanti, secondo il meccanismo generale della successione delle leggi nel tempo.

IL CONTROLLO COSTITUZIONALE SULLE LEGGI (II) Sistemi di Controllo di costituzionalità diffuso, nel quale tutti i giudici, allorché debbano applicare una norma di legge per risolvere il caso a loro sottoposto, hanno il potere di verificarne la costituzionalità e, ove ne rilevano il contrasto con la costituzione, disapplicarla (ovvero considerata dal giudice come non esistente (tamquam non esset) ai fini della decisione).L'efficacia della disapplicazione è limitata al processo in corso, sicché un diverso giudice, ove ritenesse la stessa norma non contrastante con la costituzione, potrebbe comunque applicarla.

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE (III) Sistemi di controllo accentrato, nei quali il potere di verificare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è sottratto ai giudici (che non possono quindi disapplicarle) e accentrato in un determinato organo. Una prima distinzione, al riguardo, è quella tra controllo accentrato preventivo e successivo. Sistemi di controllo preventivo, per i quali la legge o l’atto avente forza di legge viene sottoposto a verifica di costituzionalità nell'ambito del procedimento per la sua adozione e quindi prima dell’entrata in vigore

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (I) Art. 70 e ss. Cost. Art. 72: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme dl suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo.. (o secondo il proc. abbreviato) Art. 74: il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (II) Art. 75: E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quanto lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali (tranne per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali)

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (III) Art. 134: La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità cost. delle leggi e degli atti aveti forza di legge dello Stato e delle Regioni.. Art. 135: La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Presidente, 15 dal Parlamento in seduta comune e 5 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa..

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO (IV) In via principale: la questione di legittimità potrà essere sollevata da Stato e Regioni entro 60 gg dalla pubblicazione del provvedimento In via incidentale: la questione dovrà essere sollevata: nel corso di un giudizio; di fronte ad un’autorità giuridizionale il giudice (o il PM), la quale dovrà accertare che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COMUNITARIO La Corte di Giustizia e il Tribunale di Primo Grado sono gli organi giurisdizionali comunitari che devono garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione ed applicazione del Trattato (art. 220 Tr. CE). Le sentenze del Tribunale di Primo Grado (avente competenze specifiche) possono essere impugnate davanti alla CG per motivi di solo diritto (art. 225 Tr. CE). Giudicano sulle violazioni del diritto comunitario ad opera degli stati membri o delle istituzioni, sulla legittimità di atti normativi comunitari e sull’interpretazione pregiudiziale del diritto comunitario.

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COMUNITARIO (II) La facoltà di rinvio pregiudiziale (art. 234 Tr. Ce): qualora un giudice nazionale, di sua iniziativa o su iniziativa di parte, investe la Corte sella questione di interpretazione del diritto comunitario che i medesimi giudici nazionali dovrebbero applicare. La facoltà di rinvio pregiudiziale diviene obbligo in capo al giudice di ultima istanza La vincolatività delle pronunce interpretative della C.G. (quale custode della uniforme applicazione del diritto comunitario) è stata riconosciuta dalla Corte Cost. già nel 1985

IL CONTROLLO SULLE LEGGI NEL DIRITTO COMUNITARIO (III) Articolo 234 Trattato La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a)  sull'interpretazione del presente trattato; b)  sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c)  sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

IL CONTROLLO SULLE LEGGI: DIFFERENZE Fonte Oggetto delle pronunce Soggetti legittimati a ricorrere Eventuale obbligatorietà Vincolatività dei pronunce

L’INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA Il metodo dell’interpretazione della norma: INTERPRETAZIONE LETTERALE: ricerca il significato proprio delle parole (art. 12, 1° c., disp. prel.) INTERPRETAZIONE LOGICA: ricerca il “vero” contenuto della voluntas legis (criterio storico e sistematico)

L’INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA (II) Il risultato.. INTERPRETAZIONE ° DICHIARATIVA (inter. letterale e logica coincidono) ° ESTENSIVA (significato esteso dall’int. logica) ° RESTRITTIVA (l’int. logica restringe il significato)

L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA SOGGETTO AGENTE: INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: gli studiosi GIUDIZIALE: il giudice AUTENTICA: il legislatore (è un atto di volontà) La fattispecie non è chiara o non prevista (lacune legislative o vuoto legislativo)

L’ANALOGIA E L’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA PRESUPPOSTI ANALOGIA (non ammessa per le norme penali o eccezionali): a) caso assolutamente non previsto b) elemento di identità tra caso previsto e non previsto c) identità dell’elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso (ratio)

L’ANALOGIA E L’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA mancanza di norma => nuova norma INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA ciò che il legislatore avrebbe pensato se avesse previsto INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA: attribuisce un significato adeguato ai fatti attuali ex iniuria ius non oritur

L’ABROGAZIONE ESPRESSA E TACITA DELLA LEGGE o del legislatore mediante l'emanazione di una disposizione abrogatrice NOMINATA: identifica con precisione il suo oggetto INNOMINATA: ha un oggetto indeterminato

L’ABROGAZIONE ESPRESSA E TACITA DELLA LEGGE (II) ABROGAZIONE TACITA per incompatibilità con le nuove norme perché legge più recente regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore per cause intrinseche (leggi stabilite per un certo tempo, per un determinato compito o emesse in vista di speciali circostanze o per il solo perdurare di queste)

OBBLIGHI E DOVERI Obblighi: Situazioni giuridiche soggettive del soggetto che è tenuto ad un certo comportamento, Consistono nel fare, dare o non fare una certa cosa Si possono configurare sia come un dovere positivo (fare o dare) che come dovere negativo (non fare) ed, in quest'ultimo caso, si parla di divieto. Se un soggetto ha un obbligo nei confronti di un altro, quest'ultimo ha un diritto soggettivo nei confronti del primo.

OBBLIGHI E DOVERI (II) Doveri: Sono caratterizzati da indeterminatezza e dal carattere negativo del comando che li impone Sono riferiti indistintamente a tutti Consistono in una pura astensione dal compiere determinate azioni Possono assumere la forma ora di un divieto, ora di un comando Sono divieti quelli che impongono una condotta omissiva, comandi quelli che impongono una condotta commissiva

OBBLIGHI E DOVERI (III) Sono altresì situazioni giuridiche passive: La soggezione: situazione giuridica soggettiva del soggetto che, pur non essendo gravato da un obbligo a seguire una certa condotta, deve tuttavia subire gli effetti del potere di altri. L’onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

Sono situazioni giuridiche attive: DIRITTI E INTERESSI Sono situazioni giuridiche attive: il diritto soggettivo: situazione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento riconosce e garantisce al soggetto per soddisfare un suo interesse sostanziale, accordandogli una serie di facoltà e poteri per consentire in via immediata e diretta la realizzazione dell'interesse medesimo e per reagire nel caso della sua lesione ad opera di terzi. il potere giuridico: situazione giuridica soggettiva attiva che consistente nella possibilità attribuita ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico, attraverso un atto giuridico. la potestà: situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui.

DIRITTI E INTERESSI (II) il diritto potestativo: situazione giuridica soggettiva che ha per contenuto il potere di un soggetto di produrre determinati effetti giuridici mediante una dichiarazione unilaterale di volontà, al quale corrisponde una situazione di soggezione del destinatario, tenuto a subire tali effetti nella propria sfera giuridica. la facoltà: situazione soggettiva della persona che può lecitamente compiere un atto, ovvero indica che una determinata azione è consentita dalla norma. Si distingue dalla nozione di potere in quanto in quest'ultimo caso il soggetto può efficacemente compiere un atto, ovvero produrre gli effetti, le determinate conseguenze giuridiche legate a tale atto. l’aspettativa: una posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto l’interesse legittimo: situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta dal legislatore come intimamente connessa ad una norma che garantisce in via primaria l'interesse generale, di modo che quest'ultimo prevale ove l'amministrazione utilizzi correttamente il suo potere

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ un atto tramite il quale un'autorità pubblica manifesta la propria volontà, nell'esercizio dei suoi poteri, creando, modificando o estinguendo una ben determinata situazione giuridica al fine di realizzare un particolare interesse pubblico affidato alla cura dell’autorità pubblico che ha posto in essere il provvedimento. E’ tipico, nominativo, autoritativo, unilaterale, esecutorio..

CASI DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO L'atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli atti amministrativi: gli atti nulli e gli atti annullabili. Per parte della dottrina esiste una terza categoria di invalidità degli atti amministrativi: quella degli atti amministrativi inesistenti.

CASI DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (I) L'atto amministrativo è nullo: quando manca di uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo (la capacità del soggetto che emana l'atto; la dichiarazione; l'oggetto; la causa; la motivazione; la forma) per incompetenza assoluta di legge se in violazione di una sentenza nei casi previsti dalla legge

CASI DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (II) L'atto amministrativo è annullabile: per difetto relativo di attribuzione, anche detta incompetenza relativa di legge; per eccesso di potere per violazione di legge L'atto amministrativo annullabile è: giuridicamente esistente; efficace e sanabile.

COSA FARE DI FRONTE AD UN PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO La nullità e l’annullabilità possono essere fatte valere davanti al: giudice ordinario nel caso l'atto amministrativo leda dei diritti soggettivi; giudice amministrativo, nel caso sia lesivo di interessi legittimi o di competenza esclusiva (quindi anche per i casi di lesioni del diritto soggettivo, i casi di elusione o violazione del giudicato, il così detto giudizio di ottemperanza). Ricorso TAR e PdR

CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI Il P.U. concorre a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla davanti al privato oltre che sul pano contrattuale anche sul piano del potere e dell’autorevolezza. Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziarie o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e della manifestazione della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (II) Elemento distintivo: esercizio di una funzione pubblica Ragione: il P.U. concorre a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla davanti al privato. si guarda alle funzioni esercitate dal soggetto per qualificare un’attività come pubblica o meno; non rileva la forma giuridica dell’ente o la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico (Cass. Pen., 21.2.03 n. 11417) il potere deve spettare al soggetto e deve essere concretamente esercitato dallo stesso

CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (III) Un P.U: può essere: dipendente pubblico; cittadino o privato professionista incaricato dello svolgimento di compite espressione di un pubblico potere; un lavoratore dipendente che nell’ambito del proprio rapporto di lavoro espleta funzioni pubbliche nell’ambito di attuazione della volontà pubblica. In tema di responsabilità del P.U. il nostro ordinamento prevede: Specifiche ipotesi di responsabilità penale Responsabilità disciplinari (se il P.U. è anche dipendente) Responsabilità risarcitorie per l'illegittimo esercizio del potere pubblico

CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (IV) Specifiche ipotesi di responsabilità penale: nel c.p. per i reati caratterizzati dalla qualifica dell’autore e dalla particolarità degli interessi offesi identificati nel corretto funzionamento della P.A: e nella tutela del suo prestigio. Devono risultare attinenti all’attività affidata dallo Stato al P.U. es. Peculato (art. 314 c.p.) “Il P.U… che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria..”. es. Concussione (art. 317 c.p.): “il P.U… che, abusando della usa qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione..”

CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (V) Responsabilità disciplinari (se il P.U. è anche dipendente) I reati penali danno luogo per il P.U. che sia anche pubblico dipendente a responsabilità disciplinare DPR 10.1.57 n. 3 per il pubblico impiego non soggetto al diritto del lavoro privato e 165/2001 per i pubblici dipendenti. Proporzionalità e gradualità della sanzione; necessità della predeterminazione e della pubblicità preventiva di illeciti e sanzioni; necessità di preventiva contestazione e dei termini per l’esercizio del diritto di difesa; possibilità di riduzione concordata della sanzione; possibilità di impugnazione

CASI DI RESPONSABILITA’ RISARCITORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI (VI) Responsabilità per risarcimento danni per l'illegittimo esercizio del potere pubblico Rileva il dolo o la colpa (Cass. Pen. sent. n. 5231/07) deve ritenersi attribuita alla giurisdizione amministrativa esclusiva ogni controversia riguardante il risarcimento del danno ingiusto arrecato all'interesse legittimo (Cass. Pen. sent. n. 4401/07) spettano alla giurisdizione ordinaria le controversia riguardi le violazione di norme di prudenza, diligenza, perizia, in rapporto alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e alla integrità fisica che assumono dunque il carattere proprio della fattispecie aquiliana (Cass. Pen. sent. n. 4825/07)

GIURISDIZIONE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA In diritto il termine giurisdizione ha un duplice significato: in senso oggettivo è una funzione pubblica (funzione giurisdizionale), consistente nell'applicazione del diritto oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia; in senso soggettivo è l'insieme degli organi che esercitano tale funzione. Il termine viene anche utilizzato per designare la sfera di competenza di un giudice

GIURISDIZIONE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA (II) In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide in: civile: avente ad oggetto le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato (o i rapporti di cui è parte la P.A. quando non siano devoluti al G.A. e quindi si tratta di diritti soggettivi) penale: avente ad oggetto le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione ad una pena amministrativa: avente ad oggetto i rapporti in cui una delle parti è la P.A. e si tratta di un interesse legittimo (ovvero di una pretesa che un atto amministrativo sia legittimo); ovvero nei casi eccezionali di giurisdizione esclusiva.

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Persone fisiche: gli individui umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica (art. 1 c.c.). Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici.Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua personalità giuridica. Persone giuridiche: organismi unitari che vengono considerati dall’ordinamento giuridico come soggetti di diritto, come enti forniti di capacità propria e distinta dalle persone fisiche che concorrono a confermarlo.

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Responsabilità delle persone giuridiche: civile Amministrativa "societas delinquere non potest“.. ma ora? Con il d.lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della l. 29.9.2000 n. 300” viene prevista una responsabilità degli enti per alcuni reati che pur commessi materialmente da amministratori o dipendenti sono da ricollegare direttamente all'ente medesimo (la competenza è del giudice penale per quanto concerne l'accertamento della responsabilità degli enti.

Grazie per l’attenzione