IL BILANCIO D’ESERCIZIO Generalità e Fonti normative CORSO BILANCI AZIENDALI (CLAM) ANNO ACCADEMICO 2014/2015
BILANCIO D’ESERCIZIO Modello economico – finanziario a contenuto tecnico Esprime in modo sintetico e sistematico le operazioni di gestione Dimostra il risultato economico conseguito nell’esercizio e la composizione quali/quantitativa del CAPITALE DI FUNZIONAMENTO E’ STRUMENTO di CONOSCENZA E COMPORTAMENTO (FINI INTERNI) di INFORMAZIONE (FINI ESTERNI) ACCOGLIE VALORI CERTI STIMATI CONGETTURATI
BILANCIO D’ESERCIZIO OBTV fornire MINIMA COMUNE INFORMAZIONE a tutti i soggetti interessati, presentando i caratteri qualitativi della ATTENDIBILITA’, NEUTRALITA’ e VERIFICABILITA’ VERIFICABILITA’ POSSIBILITA’ DI INDIPENDENTE RICOSTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE, INCLUSO IL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DI VALORE ATTENDIBILITA’ OSSERVANZA DELLE NORME RAGIONEVOLEZZA DELLE STIME SOGGETTIVITA’ “RAZIONALE” NEUTRALITA’ RISPETTO DI PRINCIPI E REGOLE VINCOLANTI E STANDARDIZZATE (UNIFORMI PER LA GENERALITA’ DELLE IMPRESE) PRINCIPI CONTABILI INDIPENDENDI ED IMPARZIALI VERSO TUTTI I DESTINATARI
BILANCIO D’ESERCIZIO Fonti Legislative Codice Civile Legge n. 216, 07 giugno 1974 (c.d.: “Miniriforma delle Società per Azioni”) D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 (Certificazione obbligatoria del bilancio delle quotate; redazione del bilancio secondo “corretti principi contabili”) IV DIRETTIVA CEE n. 78 del 25 luglio 1978 (Conti annuali delle Società di Capitale) VII Direttiva CEE n. 349 del 13 giugno 1983 (Conti consolidati delle Società di Capitali) Direttiva CEE n. 635 del 08 dicembre 1986 (Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari) Direttiva n. 674 del 19 dicembre 1991 (Conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) Dlgs n. 127 del 09 aprile 1991 (Recepimento della IV e VII Direttiva CEE)
In particolare occorre osservare che con il Dlgs n. 127 del 09 aprile 1991 (Recepimento della IV e VII Direttiva CEE), il legislatore nazionale: a. Rimuove l’intero impianto dell’informativa societaria, con clausola generale e sovraordinata all’intera architettura del Bilancio; b. Stabilisce che il Bilancio sia redatto con chiarezza; c. il Bilancio d’esercizio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale delle Società. BILANCIO D’ESERCIZIO Fonti Legislative
BILANCIO D’ESERCIZIO Fonti Legislative Dlgs n. 87 del 27 gennaio 1992 (attuazione della Direttiva CEE n. 86/635 dell’08 dicembre 1986, relativa ai Conti annuali ed ai Conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della Direttiva CEE n. 89/117 del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) Dlgs n. 173 del 26 maggio 1997, (in attuazione della Direttiva n. 674 del 19 dicembre 1991 in materia di Conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazioni) Legge n. 503 dell’08 agosto 1994 (recante disposizioni fiscali in materia di reddito d’impresa)
BILANCIO D’ESERCIZIO Fonti Legislative Legge n. 366 del 03 ottobre 2001 (Legge delega al Governo per la Riforma del Diritto Societario) Dlgs n. 6 del 17 gennaio 2003 (riforma organica della disciplin adelle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge delega n. 366/2001) Legge n. 344 del 12 dicembre 2003 (riforma dell’imposizione sul reddito delle società) Legge n. 310 del 28 ottobre 2004 (integrazioni e correzioni alla Disciplina del diritto societario ed al T.U. in materia bancaria e creditizia n. 395 dell’ 01 settembre 1993) Legge n. 32 dell’02 febbraio 2007 in attuazione della Direttiva CEE n. 51 del 18 giugno 2003 (che modifica le Direttive CEE n. 660/78, n. 349/83, n. 635/86, e n. 674/91, relative ai Conti annuali ed ai Conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche, di altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione)