L’avvio di una attività agricola

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Transcript della presentazione:

L’avvio di una attività agricola Il caso di un’attività VITIVINICOLA

Definizioni azienda Azienda(art. 2555 c.c.): “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” Definizioni Impresa: non esiste una definizione legale pertanto occorre ricorrere alla definizione di Imprenditore(art. 2082 c.c.): “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”, da cui è possibile dedurre che impresa è una “attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi” Proprietà(art. 832 c.c.): “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”

Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c. prima del 2001) E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 c. c Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c. dopo dlg 228/2001) E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione…

Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 c. c Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c. dopo dlg 228/2001) e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione de ospitalità come definite dalla legge.

Imprenditore Agricolo a Titolo Principale Definizione introdotta con la Direttiva CEE n. 159/1972, ma recepita in Italia solo nel 1975 con la legge 153: Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo lavoro complessivo e che ricavi dall’attività agricola almeno 2/3 del proprio reddito globale di lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale (percentuale ridotta al 50% nelle zone montane o svantaggiate). Per attività agricola si intende un’attività direzionale che non richiede necessariamente l’esecuzione manuale.

Imprenditore Agricolo Professionale : le società Secondo il decreto, le società che svolgono esclusivamente attività agricola sono da considerare Imprenditore agricolo professionale (IAP) se: a) nelle società semplici almeno un socio è IAP b) nelle società di capitali, almeno un amministratore è IAP c) nelle soc. cooperative almeno un quinto dei soci è IAP

Coltivatore diretto. Legge 203/1982 Definisce la figura dell’affittuario-coltivatore diretto, come di colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in misura pari almeno a 1/3 di quello occorrente alle necessità normali di coltivazione; E’ coltivatore diretto anche il proprietario conduttore, sempre secondo il criterio del terzo.

Imprenditore Agricolo Professionale Dlg 99/2004 Si considera imprenditore agricolo professionale chi dedichi all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo lavoro complessivo e che ricavi dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro ( percentuale ridotta al 25% nelle zone montane o svantaggiate). Per attività agricola si intende un’attività direzionale che non richiede necessariamente l’esecuzione manuale

Differenze tra la vecchia legislazione e la nuova DLg 228/2001: riscrive la figura dell’imprenditore agricolo; si distingue ancora fra attività principali e connesse (deve esserci un collegamento soggettivo tra le due) attività connesse: l’elenco non è esaustivo il criterio della prevalenza sostituisce quello della normalità (in questo modo si ricomprende la multifunzionalità nell’attività agricola) si parla di animali e non più di bestiame

Apertura di una posizione contributiva INPS (INAIL) Il lavoratore autonomo agricolo è tenuto ad iscriversi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività agricola presso la sede INPS della zona in cui sono ubicati i terreni aziendali o la parte prevalente di essi.

2. Aspetti igienico-sanitari 1. Procedura di comunicazione di inizio attività 2. Il controllo del processo : manuale HACCP 3. La tracciabilità e rintracciabilità del prodotto

2.1 Procedura di comunicazione di inizio attività A partire dal 1/1/2006 comunicazione di D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) alla ASL competente tramite il Comune. La DIA deve essere effettuata almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività. Alla domanda si allega documentazione quale: disegni dello stabilimento firmati da tecnico abilitato, relazione tecnica, dichiarazione uso locali… Reg. CE 852-853-854-882/2004

2.2 Il controllo del processo : manuale HACCP HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): il D.Lgs 155/97 istituisce la figura del responsabile dell’azienda agro-alimentare che garantisce che tutte le fasi del processo di produzione, devono avvenire in modo igienico. Lo strumento è il manuale HACCP. La ASL nel sovralluogo potrà indicare carenze rispetto al D.Lgs 155/97 e richiedere la rimozione entro 120 giorni.

3 La tracciabilità e rintracciabilità del prodotto Il Reg. CE 178/2002 ha reso obbligatoria la rintracciabilità degli alimenti. E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli operatori devono disporre di sistemi e procedure per la tracciabilità del prodotto. Le eventuali infrazioni sono accertate da organi Regionali.

4. Richiesta di attribuzione partita IVA Dal punto di vista fiscale, l’inizio di attività economica deve essere segnalata alla Agenzia delle Entrata mediante richiesta di partita IVA entro 30 giorno da inizio attività. Se il volume di affari è inferiore ai 7000 euro (per almeno 2/3 cessione di prodotti agricoli) si è esentati dal versamento IVA e dagli ulteriori obblighi (dichiarazione annuale, fatture e bollette doganali)

5. Iscrizione al Registro delle Imprese L’iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio (CCIAA) competente per il territorio entro 30 giorni dall’inizio attività . Condizione fondamentale è che si possegga un numero di partita IVA.

6. Altri adempimenti Apertura posizione presso l’Ispettorato per il controllo della qualità (ICQ) dei prodotti alimentari Dichiarazazione di superficie vitata (catasto viticolo) presso l’ARGEA (Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura) se superiore alle 10 are (0.1 ettari) (presupposto per l’accesso alle misure di mercato e strutturali) Tenuta registri di cantina

6. Altri adempimenti Dichiarazione Camera di Commercio nel caso si vogliano produrre uve DOC-DOCG e IGT (ora DOP e IGP e da non confondere con la dichiarazione Agea). Iscrizione albo imbottigliatori presso la Camera di Commercio nel caso si vogliano imbottigliare vini DOC-DOCG e IGT.

Informazioni Contributi INPS: http://www.inps.gov.it Attribuzione partita IVA: http://www.agenziaentrate.it Iscrizione Registro Imprese: http://www.ss.com.it (Camera di Commercio di Sassari) Pubblicazioni : http://www.sardegnaagricoltura.it