Elementi del rapporto obbligatorio Soggetti Vincolo giuridico Prestazione
Classificazioni delle obbligazioni Istantanee Continue Periodiche Parziarie Solidali Pecuniarie
L’adempimento 1176 c.c. - Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Le fonti del rapporto obbligatorio Il contratto (art. 1321) Fatto illecito (art. 2043) Promessa unilaterale (art. 1987) Gestione di affari altrui (art. 2028) Pagamento dell’indebito (art. 2033 - 2036) Arricchimento senza causa (art. 2041)
Garanzie reali Privilegio (generale o speciale) Pegno Ipoteca
Garanzie personali Avallo Fideiussione
Il contratto (art. 1321) Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
Fatto illecito (art. 2043) Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Promessa unilaterale (art. 1987) La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Gestione di affari altrui (art. 2028) Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.
Pagamento dell’indebito (art. 2033) OGGETTIVO Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Pagamento dell’indebito (art. 2036) SOGGETTIVO Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Arricchimento senza causa (art. 2041) Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.