Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act a cura di Avv. Abramo Abrami Studio Legale IUS & WORK
La somministrazione Artt. 30-40 Schema D. Lgs La somministrazione Artt. 30-40 Schema D.Lgs. recante la disciplina organica dei contratti di lavoro Definizione “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”
Somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore è fatta salva una diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato possono essere somministrati a tempo indeterminato non si applica nei confronti della P.A.
Somministrazione a tempo determinato può essere utilizzata nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore è esente da limiti quantitativi in casi di: lavoratori ex art. 8, c. 2, L. 223/1991 (mobilità) disoccupati con trattamento di disoccupazione o beneficiari di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 651/14
Divieti Non si può ricorrere alla somministrazione: per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero presso unità produttive che hanno proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (nelle medesime mansioni), salvo assunzioni per sostituire lavoratori assenti o di durata iniziale non superiore a 3 mesi presso unità produttive in cui è operante una sospensione lavoro/riduzione orario (per lavoratori con medesime mansioni) in caso di mancata effettuazione della valutazione dei rischi
Disciplina dei rapporti Nel caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto tra somministratore e lavoratore è regolato dalla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato Nel caso di assunzione a tempo determinato il rapporto tra somministratore e lavoratore è regolato dalla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato in quanto compatibile, con espressa esclusione di: durata massima (art. 19, c. 1-3), proroghe e rinnovi (art. 21) numero complessivo di contratti (art. 23) diritti di precedenza (art. 24) E’ possibile la proroga del termine inziale con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore
Somministrazione irregolare In caso di mancanza della forma scritta il contratto di somministrazione è nullo ed i lavoratori sono considerati dipendenti dell’utilizzatore Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore sin dall’inizio della somministrazione nei casi di: violazione limiti quantitativi (20% oppure diversa previsione collettiva) violazione divieti ricorso alla somministrazione (art. 32) mancata indicazione alcuni elementi contratto (es. estremi autorizzazione, numero lavoratori, indicazione eventuali rischi salute, data di inizio e durata prevista della somministrazione)
Decadenze e tutele Il lavoratore che chieda la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore deve procedere all’impugnazione del rapporto entro 60 giorni dalla data di cessazione dell’attività presso l’utilizzatore Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, condanna quest’ultimo al pagamento di un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR Tale indennità ristora l’intero pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo compreso tra la cessazione dell’attività presso l’utilizzatore e la pronuncia del giudice
Il lavoro accessorio Artt. 48-50 Schema D. Lgs Il lavoro accessorio Artt. 48-50 Schema D.Lgs. recante la disciplina organica dei contratti di lavoro Definizione “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile … le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro”
Campo di applicazione Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi (compresi enti locali) anche da percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito nel limite di 3.000 di compenso annuo È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro
Disciplina del lavoro accessorio i committenti (imprenditori o professionisti) devono acquistare il carnet di buoni orari esclusivamente con modalità telematiche i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate in attesa del decreto del Min. Lavoro, il valore del buono orario è fissato in 10 euro (nel settore agricolo è pari alla retribuzione oraria del CCNL) prima dell’inizio della prestazione i committenti imprenditori o professionisti devono comunicare alla DTL con modalità telematiche (anche sms o email) i dati del lavoratore ed il luogo della prestazione per un periodo non superiore ai 30 giorni successivi resta fermo l’impiego sino al 31.12.2015 dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina