LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT

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LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – 20122 - MILANO www.clclaw.it segreteria@clclaw.it Avv. Cristina Carati LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT

PREMESSA La disciplina del riordino delle mansioni trova origine nella Legge Delega 183/2014 (articolo 1, comma 7, lettere a) Legge 183/2014): • la ricognizione, il riordino e la razionalizzazione della disciplina delle diverse tipologie contrattuali; • la revisione della disciplina delle mansioni, consentendo modifiche dell’inquadramento del lavoratore per garantirne il proficuo impiego nel caso di oggettivo mutamento delle esigenze aziendali; • l’estensione dell’ambito di utilizzabilità delle prestazioni di lavoro accessorio.

PREMESSA Per realizzare questi obiettivi il decreto (in corso di approvazione): raccoglie in un testo organico le diverse norme di legge che regolamentano le varie tipologie contrattuali. L’obiettivo è di creare un testo semplificato contenente tutta la normativa stratificata nel corso degli anni in materia di contratti.

PREMESSA Riscrive l’articolo 2103 del codice civile in materia di mansioni. Si tratta di una normativa declinata negli anni settanta non più attuale rispetto al contesto produttivo. La modifica apportata (demansionamento con mantenimento del livello retributivo) va incontro all’esigenza di maggiore flessibilità da parte delle imprese nell’impiego dei propri dipendenti.

L’ ATTUALE DISCIPLINA DELLE MANSIONI 1) Possibilità di variare le mansioni assegnate al lavoratore, ma solo assegnandogli mansioni EQUIVALENTI (sotto il profilo oggettivo: parità di contenuto professionale; sotto il profilo soggettivo: coerenza con il bagaglio professionale acquisito);

L’ ATTUALE DISCIPLINA DELLE MANSIONI 2) Divieto (pressoché) assoluto di modifica peggiorativa delle mansioni assegnate al lavoratore eccetto che nei casi di legge e ammessi dalla giurisprudenza);

L’ ATTUALE DISCIPLINA DELLE MANSIONI 3) In caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, l'assegnazione diviene definitiva (se non è stata disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto), dopo il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 mesi.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Art. 2103 c.c. (nuovo testo) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Resta in generale un divieto di modifica peggiorativa delle mansioni assegnate al lavoratore, salvo: nei casi previsti dalla legge, ivi compreso il nuovo art. 2103 c.c.; nei casi di accordi ex art. 4 c.11 L. 223/1991; nei casi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate; nei casi in cui la modifica costituisce l’unica alternativa al licenziamento.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI L’art. 2103 c.c. (nuovo testo) introduce la possibilità di modificare in maniera peggiorativa le mansioni: in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali (fino ad 1 livello di inquadramento inferiore) – unilateralmente- se previsto dal CCNL o dai contratti aziendali (fino ad 1 livello di inquadramento inferiore) – unilateralmente - 3. (con accordo) nelle «sedi protette» al fine di conservare il posto di lavoro, di acquisire una diversa professionalità o per migliorare le condizioni di vita

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali (fino ad 1 livello di inquadramento inferiore) il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore previste da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo il mancato adempimento dell’obbligo formativo non determina la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Mutamento di mansioni inferiori per effetto di accordo ex art. 2113 c.c. il lavoratore può modificare, inquadramento, mansioni e retribuzione sempre ché sia giustificato da: conservazione del posto di lavoro; di acquisire una diversa professionalità o per migliorare le condizioni di vita.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Art. 2013 c.c. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE Avv. Cristina Carati CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – 20122 - MILANO www.clclaw.it segreteria@clclaw.it