(Charles Gide, , cooperatore francese).

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(Charles Gide, 1847-1932, cooperatore francese). La Cooperativa "Una cooperativa e' un gruppo di persone che persegue comuni scopi, economici, sociali ed educativi, mediante lo spirito imprenditoriale." (Charles Gide, 1847-1932, cooperatore francese).

Oggi la cooperazione e' una realtà fondamentale per l'economia italiana e comprende sia grandi aziende leader nei settori della distribuzione, delle costruzioni, assicurativo/finanziario e agro-alimentare, che piccole imprese diffuse su tutto il territorio nazionale e operanti nei mercati più disparati: dalla pesca all'agricoltura, dal turismo all'editoria, dallo spettacolo ai servizi sociali e sanitari, dal terziario più avanzato al manifatturiero innovativo. La cooperativa è una società che persegue uno scopo prevalentemente mutualistico, consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente agli stessi soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

Principi I principi cooperativi sono le linee guida attraverso cui le cooperative mettono in pratica i propri valori

Tali principi sono: adesione libera e volontaria controllo democratico dei soci (una persona, un voto) partecipazione economica dei soci autonomia ed indipendenza educazione, formazione e informazione cooperazione tra cooperative impegno verso la collettività

IL RICONOSCIMENTO DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA L’articolo 45 sancisce che: "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli il carattere e le finalità". In un periodo storico come il nostro caratterizzato dal venir meno di certezze dal mondo del lavoro l'idea di cooperativa può essere una proposta credibile e vincente e può riaprire per i giovani opportunità di collocazione nel lavoro.

MUTUALITÀ PURA Ci sono soltanto rapporti tra i soci e i vantaggi ricadono direttamente su di loro La ripartizione degli utili è regolata dall’art.2536: 1)la quinta parte va a riserva legale 2)il 3% degli utili netti va ai Fondi mutualistici per lo sviluppo e la diffusione della cooperazione 3)la parte rimanente: può essere impiegata per rivalutare le quote o le azioni di soci può essere destinata a formare altre riserve può, infine, essere distribuita ai soci secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo

Non si esclude che una soc. coop Non si esclude che una soc.coop.possa svolgere un’attività di produzione in rapporto con i terzi( es. coop.consumo o di lavoro). I soci pagano per le merci acquistate, lo stesso prezzo pagato dagli altri clienti o viene corrisposto un salario non diverso da quello corrisposto dalle imprese capitalistiche. Dopo l’approvazione del bilancio,vengono corrisposti al socio,sotto forma di rimborso, frazioni del prezzo già pagato o frazioni di salario ricevuto in meno. Mutualità spuria RISTORNI

PECULIARITÀ Devono essere iscritte in apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione Devono costituirsi con un numero minimo di soci Il capitale sociale è variabile, cosi come il numero dei soci la cui variazione non comporta modifica dell’atto costitutivo( principio della porta aperta) Il capitale sociale è diviso in quote che nelle soc. coop, a . r. l.possono essere rappresentate da azioni Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro e superiore a 500 euro Possono esservi soci sovventori, che possono apportare conferimenti senza limiti di capitale Un voto per ogni socio non si tiene conto della quota posseduta principio democratico

Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente che gli utili non siano tassati, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa. La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso di investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani (solidarietà intergenerazionale) Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà

Come si costituisce una cooperativa La cooperativa e' una società (cioè un'impresa formata da più persone). Art. 2511: Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata. La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, stipulato da un notaio, e l'atto costitutivo deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 cod. civ.): 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; 2) denominazione e sede della società, nonché eventuali sedi secondarie; 3) oggetto sociale; 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata; 5) la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste.Il capitale sociale varia in funzione del numero dei soci e può essere conferito in denaro, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti.

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 8) le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili; 9) il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale, nonchè il numero dei componenti il collegio sindacale; 10) la durata della società Per procedere alla costituzione legale di una società cooperativa è necessario un numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno. Possono essere soci anche le persone giuridiche(società, associazioni, fondazioni).

LE TIPOLOGIE COOPERATIVE COOPERATIVE EDILIZIE : rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa". COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO : Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. COOPERATIVE DELLA PESCA : Sono costituite da soci pescatori e svolgono un'attività con un impegno diretto dei soci o un'attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione. COOPERATIVE DI CONSUMO : Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci.

COOPERATIVE AGRICOLE : Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci COOPERATIVE SOCIALI : Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione umana dei cittadini. Si distinguono in due tipologie: 1.    quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi 2.   quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La piccola società cooperativa Come si è detto le cooperative ordinarie hanno un minimo di 9 soci. Tuttavia, la vigente legislazione di settore, con l'art. 21 della legge 7.8.1997, n. 266(legge Bersani), ha introdotto una forma semplificata di società cooperativa caratterizzata da requisiti minimi: la piccola società cooperativa Cooperativa dalle grandi potenzialità, in quanto destinata a conciliare le esigenze di piccoli gruppi che intendano costituire la più piccola società mutualistica prevista dal nostro ordinamento.

Composizione da un minimo di 3 ad un massimo di 8 soci, tutte persone fisiche. Denominazione sociale recante l'indicazione di "Piccola società cooperativa". Amministrazione che può essere affidata all'Assemblea il cui presidente avrà in tal caso le funzioni di rappresentante legale, criterio che garantisce al massimo il coinvolgimento dei soci. Collegio sindacale facoltativo richiamando le norme in tema di SRL di cui agli Art. 2488 e segg. C.C.. Vale a dire che, a parte l'ipotesi in cui sia lo stesso Statuto a prevederlo, il Collegio Sindacale sarà obbligatorio laddove la P. S.C. raggiunga un capitale sociale pari o superiore ai 200 milioni o ai limiti economico-patrimoniali di cui all'art. 2435 bis del C.C.

Trasformazione/Fusione: è espressamente prevista la trasformazione della P.S.C. in cooperativa "Ordinaria”. Tuttavia nella prassi si è verificata anche l'ipotesi inversa di trasformazione da cooperativa ordinaria a piccola società cooperativa, consentendo la prosecuzione alle entità mutualistiche con una base sociale in riduzione, fermi restando gli obblighi di legge e fini solidaristici (con particolare riferimento alla destinazione finale del patrimonio). Ovviamente resta fermo il fondamentale principio della responsabilità limitata alla quota sottoscritta.  

Gli adempimenti per costituire una cooperativa I soci che fondano una cooperativa, davanti ad un notaio redigono un atto pubblico di costituzione con l'allegato statuto sociale, il documento fondamentale che disciplina la vita della cooperativa e l'oggetto sociale (con l'indicazione dello specifico scopo mutualistico). Gli adempimenti burocratici connessi alla costituzione sono di solito effettuati dal notaio. Un capitale iniziale adeguato è necessario per avere credibilità con le banche e con i "clienti", per coprire i costi di avvio della cooperativa, per impegnare seriamente i soci rispetto alla cooperativa. La quota sociale è l'unico "capitale di rischio", ovvero i soci rispondono solo per il capitale sottoscritto.

……….ANCORA E' necessario chiedere l'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative All'atto di costituzione della cooperativa è utile prevedere nello statuto le varie attività che la cooperativa potrà svolgere anche in futuro (oggetto sociale) onde evitare di dover modificare lo statuto nel caso di avvio di nuove attività Avvenuta la costituzione il Notaio che ha redatto l'atto, o gli Amministratori, devono provvedere entro trenta giorni al deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio ove ha sede legale la cooperativa. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica

….ANCORA La mancata iscrizione impedisce i rapporti di natura societaria sia tra i soci sia verso i terzi. Prima dell'iscrizione la società non ha il potere di agire e chi agisce in quel periodo investendo il nome della società sarà illimitatamente responsabile per le operazioni compiute. Entro lo stesso termine deve essere prodotta domanda alla Prefettura (territorialmente competente) per l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio della cooperazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n, 1577. Tale domanda è indispensabile al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici e dei relativi vantaggi fiscali.

…..ANCORA Gli amministratori debbono, inoltre, adempiere ai seguenti obblighi:  - dichiarazione di inizio attività da presentare all'Ufficio Provinciale I.V.A. per ottenere l'attribuzione del numero di codice fiscale e partita I.V.A. Questa dichiarazione deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di costituzione; dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese;  - dichiarazione di avvenuta costituzione della cooperativa da inviare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro tre mesi dalla data di costituzione. Questo adempimento è solitamente svolto dal notaio che ha rogato l'atto.   

A seconda del tipo di cooperativa in cui ci si trova vi sono diversi gradi di responsabilità. Esistono: cooperative a responsabilità limitata, ove i soci rispondono soltanto nei limiti della loro quota cooperative con responsabilità sussidiaria limitata, nelle quali i soci, solo in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sono responsabili, con l’esaurimento del capitale sociale, anche con il loro patrimonio, ma solo per una somma multipla della loro quota cooperative con responsabilità illimitata dove i soci, sempre in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali (sempre dopo l’esaurimento del capitale sociale).

Gli organi sociali della cooperativa sono: IL PRESIDENTE L’ASSEMBLEA DEI SOCI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL COLLEGIO SINDACALE

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.   IL PRESIDENTE Ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Può riscuotere qualsiasi somma da privati e Pubbliche Amministrazioni rilasciando liberatoria quietanza. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI L’assemblea dei soci ha il compito principale di indirizzare l’attività della società, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, eleggere le cariche sociali. Per la natura delle decisioni che può prendere, è definito l’organo sovrano. Ogni socio ha un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, l’unica eccezione è rivolta alle persone giuridiche socie, cui l’atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall'assemblea. I singoli consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività. Gli amministratori devono essere tassativamente soci o mandatari di persone giuridiche socie.Il consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea generale, sceglierà tra i suoi membri il Presidente, ed il Vice presidente, se questi non sono già stati nominati dall’assemblea;inoltre può delegare,determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni.                                                                   

IL COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale è l’organo che controlla la legalità e la buona amministrazione sull’intera attività sociale senza l’intromissione nelle scelte di opportunità e di convenienza economica. Composto da un presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i soci o non soci nominati dall’assemblea.                                                                   

Si applicano le norme della s.p.a. DISCIPLINA Si applicano le norme della s.p.a. In particolare: L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico Ed iscritto nel registro delle imprese Non è più prevista l’omologazione né la pubblicazione nel BUSC Anche gi organi sono gli stessi;ma: - gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie - per il collegio sindacale non vi è obbligo di scelta tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

TRA DIFFERENZE S.C.A.R.L. S.p.A. Società Cooperativa Società di Capitali 1 persona = 1 voto Socio proprietario e utente Scopo: la mutualità Ristorni e condizioni migliori Indivisibilità patrimonio Controllo pubblico (revisione) 1 Azione = 1 Voto Azionisti proprietario Scopo: il lucro Dividendi e plusvalenze Divisibilità patrimonio No controlli esterni

CONTROLLI Attualmente sono previsti tre diversi regimi di controllo: 1.   le cooperative più sviluppate (fatturato superiore a 80 miliardi di lire, riserve patrimoniali, ovvero prestito sociale superiore a 3 miliardi, ecc.) sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (oltre alla vigilanza amministrativa di cui al punto successivo); 2.   le cooperative ''medie'' (fatturato superiore a 30 miliardi, ecc.) sono sottoposte ad ispezione amministrativa annuale da parte di funzionari designati dalle Associazioni cooperative (se associate) ovvero dal Ministero del Lavoro; 3.   le cooperative di minori dimensioni, infine, restano assoggettate ad ispezione amministrativa biennale. Questi controlli, che si aggiungono a quelli operanti verso tutte le società, tendono a garantire la trasparenza di gestione ed il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa coinvolgendo non soltanto la contabilità ed il bilancio ma anche la gestione degli affari sociali e la loro regolarità rispetto alle norme di legge statutarie.  

LE PRINCIPALI NORME IN TEMA DI COOPERAZIONE   •Legge 25/06/1909 n°422 in tema di «costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici» •Il Codice Civile del 1942 dall’articolo 2511 al 2548. •Il D.LGS.C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 e successive modifiche ed integrazioni (così detta «legge Basevi») è la legge fondamentale in materia di cooperazione e reca le norme sulla vigilanza alle imprese cooperative nonché quelle sulla struttura giuridica. •La Costituzione all’art. 45 •Legge 17 febbraio 1971, n° 127 – Modifiche al DLCPS 14/12/47. •D.P.R. 29/09/1973 n° 601 disciplina delle agevolazioni tributarie.

•Legge 19 marzo 1983, n° 72 – Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese: disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari. •Legge 8/09/1991 n° 381 «disciplina delle cooperative sociali» •Legge 31 gennaio 1992, n°59 – Nuove norme in materia di società cooperative. •Legge 7 agosto 1997, n° 266 (articolo 21) – Introduzione della piccola società cooperativa. •Legge 3 aprile 2001, n. 142 «Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore».  

“Alcuni movimenti hanno un elevato scopo sociale altri,invece, un fine economico soltanto le cooperative li hanno entrambi” A.Marshall - economista