RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Advertisements

L A R ESPONSABILITÀ C IVILE. latto illecito comporta: responsabilità penale conseguenza si chiama pena responsabilità civile conseguenza si chiama risarcimento.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
“RESPONSABILITÀ DA INFORTUNIO IN PARCO ACQUATICO”
RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS ottobre 2003.
Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella.
FATTI ILLECITI.
STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART C.C.
DANNO RISARCIBILE Non tutti i danni sono risarcibili Si identifica con le CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI che dallingiusta lesione discendono e determinano.
DANNO RISARCIBILE Non tutti i danni sono risarcibili
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
Adempimento e Inadempimento
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Istituzioni di diritto commerciale
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
La prova nel processo civile
LA MAGISTRATURA.
Metafisica delle sentenze della Corte costituzionale II
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
IL MUTUO Art Contratto di prestito di consumo
La massima Quando un passeggero effettua una prenotazione on line spetta alla compagnia aerea,allatto della conferma della prenotazione,verificare la.
LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.
Corso di Diritto Privato
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
La responsabilità medica
MUTUO ( ) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO.
Responsabilità per sinistri del passeggero
DILIGENZA NELLA SCELTA DI TERZI FORNITORI DI SERVIZI
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza.
Danno da vacanza rovinata
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012, N° 3256.
RISARCIMENTO DEL DANNO Il risarcimento del danno deve assumere valore di una totale riparazione delle conseguenza dell’inadempimento. Il risarcimento può.
Overbooking Rinuncia volontaria 1.Benefici da concordare 2.Riprotezione o rimborso del biglietto 1.Compensazione pecuniaria 2.Riprotezione o rimborso.
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
CONTRATTO di TRASPORTO
Contratto di deposito e Contratto di comodato
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
“CAPACITA' DI ADATTAMENTO”
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGIO
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
LA MAGISTRATURA.
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Contratto di trasporto (art )
TUTELA DEI DIRITTI.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI ED I TERZI 26 XI 2009 a cura del Dott. Gianni LANZA RIFERIMENTI NORMATIVI; RIFERIMENTI NORMATIVI;
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO Avv. Alessia Favaro Avv. Elena Gottardo 14 DICEMBRE 2007 CONTRATTI CONCLUSI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI DIRITTO DI.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
LA TUTELA DELLA PERSONA 29 MAGGIO 2009 DOTT. ANNA SCOTTI DIRITTO CIVILE – IV CATTEDRA FACOLTà DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITà DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO.
Transcript della presentazione:

RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA GIUDICE DI PACE DI MASSA – Sentenza del 13 Novembre 2003 Giud. Locane – D.S.F. c. Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.

MASSIMA In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti.

Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. SOGGETTI ATTORE CONVENUTO D.S.F. e Famiglia Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. Chiede il riconoscimento di - danno patrimoniale - danno da vacanza rovinata Vuole risarcire solo parte del danno patrimoniale

RICOSTRUZIONE DEI FATTI 1 Gli attori lamentano numerosi disagi e inconvenienti dovuti alla ritardata consegna dell’unico bagaglio in occasione di un viaggio in Spagna nel periodo dal 5 Settembre 2002 all’8 Settembre 2002.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI 2 La compagna aerea con fax del 10 Ottobre 2002 ha ammesso il disservizio patito dall’attore e con successivo fax del 4 Dicembre 2002 ha tentato di definire la controversia con l’offerta del 50% delle spese di prima necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del bagaglio.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI 3 Gli attori richiedono non solo il rimborso completo del danno patrimoniale ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali quali perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità, lo stress emotivo, etc. 4 L’attore cita in giudizio la Alitalia Linee Aeree s.p.a. con atto di citazione notificato a mezzo posta.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI 5 Alla prima udienza di comparizione del 26 Giugno 2003, viene dichiarata la contumacia della società 6 Il 6 novembre 2003 viene deciso che la causa poteva essere trattenuta a sentenza a data 13 novembre 2003 7 Il Giudice di Pace di Massa condanna la Alitalia Linee Aeree s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale ed anche del danno da vacanza rovinata.

MOTIVAZIONE La domanda è fondata perché l’attore ha assolto l’onere probatorio (ex. Art. 2697 c.c.) e quindi deve essere accolta. Il giudice con riferimento all’interpretazione orientata dell’art. 2059 c.c., introdotta dalle sentenze della Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore imputabile a responsabilità del vettore e sempre secondo tale interpretazione non sarebbe più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale.

FONTI NORMATIVE Art. 2697 Onere della prova Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

FONTI NORMATIVE Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 ART. 18 Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo. Il trasporto aereo, a’ sensi del precedente capoverso, comprende il periodo durante il quale i bagagli o le merci si trovano in custodia del vettore sia in aerodromo, sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto qualsiasi in caso d’atterramento fuori d’un aerodromo. Il periodo del trasporto aereo non comprende nessun trasporto terrestre, marittimo o fluviale, effettuato fuori d’un aerodromo. Tuttavia, quando un siffatto trasporto vien effettuato per eseguire il contratto di trasporto aereo a motivo del carico, della consegna o del trasbordo, ogni danno è presunto, salvo prova contraria, causato da un avvenimento accaduto durante il trasporto aereo. ART. 19 Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.

FONTI NORMATIVE Art. 2059 Codice Civile Danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598). Sentenze della Suprema Corte di Cassazione n.8827/2003 e n.8828/2003 L’art. 2059 c.c. riconosce la liquidazione dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla legge che, secondo l’originaria interpretazione corrispondeva alle sole ipotesi di reato ex art 185 c.p.. La Corte di Cassazione in queste due pronunce ha cercato di imprimere una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e, dunque, ha riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali in tutte le ipotesi in cui il fatto illecito viola un valore costituzionalmente garantito della persona indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri un’ipotesi di reato. Questa lettura costituzionalmente orientata conduce il sistema del risarcimento del danno alla persona per fatto illecito ad un modello “bipolare” e cioè, composto dal danno patrimoniale (nelle sue voci di “danno emergente” e “lucro cessante”) e dal danno non patrimoniale in cui confluiscono: il danno biologico (lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale), il danno morale soggettivo (derivante da reato, consistente nella pecunia doloris) e i pregiudizi diversi ed ulteriori (purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto indipendentemente dalla configurabilità del fatto come reato).

Art. 5 Direttiva 90/314/CEE 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. 2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto: - le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore, - tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile, - tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere. Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà. Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale. 4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore. Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.

CONCLUSIONE Il Giudice di pace di Massa, ritenuta la responsabilità civile della società convenuta in giudizio, definitivamente pronunciandosi, secondo equità, accoglie la domanda e condanna la Alitalia Linee Aeree s.p.a. al pagamento della somma di Euro 649,00 (149,00 per l’acquisto di beni di prima necessità e Euro 500,00 per il danno morale) oltre alle spese legali che liquida in complessivi Euro 900,00.