A cura di Claudia Novello GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, DI ANAGRAFE E DEI SERVIZI ELETTORALI FRA RESPONSABILITÀ E RISCHI PROFESSIONALI: PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA Merano, 4 dicembre 2003 A cura di Claudia Novello
LA POLIZZA CONVENZIONE ANUSCA I SOGGETTI DELLA POLIZZA CONTRAENTE: A.N.U.S.C.A. ASSICURATI: GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE ASSICURATORI: I LLOYD’S DI LONDRA – COVERHOLDER AEC SRL QUANTO COSTA? € 350 ALL’ANNO MENO DI 1€ AL GIORNO!!! COSA ASSICURA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI COLPA GRAVE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA MASSIMALE € 500.000,00 PER CIASCUN ASSICURATO € 3.000.000,00 PER CORRESPONSABILITA’ DI PIU ASSICURATI DELLO STESSO ENTE ILLIMITATO PER TUTTA LA POLIZZA CONVENZIONE SCOPERTI E FRANCHIGIE SCOPERTO 10% SU OGNI DANNO MINIMO € 250,00 MASSIMO € 2.000,00
IL SISTEMA DI ADESIONE – I COSTI L’EFFETTO DELLA POLIZZA E’ STATO PREVISTO DAL 31.12.2003 AL 31.12.2004 CON POSSIBILITA’ DI ADESIONE IN CORSO D’ANNO PERIODO DI ADESIONE EFFETTO COPERTURA VERSAMENTO ENTRO IL PREMIO ANNUALE DAL 31.12.2003 € 350,00 20.12.2003 3 TRIMESTRI DAL 31.03.2004 € 282,00 20.02.2004 2 TRIMESTRI DAL 30.06.2004 € 211,00 20.05.2004 1 TRIMESTRE DAL 30.09.2004 € 124,00 20.08.2004
IL SISTEMA DI ADESIONE – MODALITA’ PER L’ADESIONE ALLA POLIZZA E’ NECESSARIO: COMPILARE IL MODULO DI ADESIONE COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO VERSAMENTO DEL PREMIO SU: Unicredit Banca Agenzia Bologna Irnerio C/C n° 00020107135 – Intestato a Uniconsult S.r.l. ABI 02008 CAB 02434 CIN C CAUSALE: Adesione convenzione ANUSCA
QUAL E’ LA FUNZIONE DI UN ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE? LA FUNZIONE ECONOMICA La funzione economica dell’assicurazione di responsabilità civile consiste nel fatto che garantisce il mantenimento dell’equilibrio della situazione patrimoniale del danneggiante a fronte di un evento che induce la sua responsabilità civile OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E’ il rischio in cui incorre l’assicurato di essere obbligato al risarcimento conseguente al danno illecito provocato a terzi, risarcimento che si rifletterebbe in modo negativo sul suo patrimonio personale. TITOLARITA’ DELL’ASSICURAZIONE Titolare dell'assicurazione è l'assicurato: nel contratto l'assicuratore si obbliga a tenerlo indenne dell’obbligazione di pagare a terzi un risarcimento, in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento o di illecito. La prestazione assicurativa presuppone l'imputabilità del fatto dannoso all'assicurato a titolo di colpa.
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI TERZI Comune di XXXXXXX Atto di Matrimonio ERRATO CASO 1 Comune RICHIESTA DANNI SOGGETTO COINVOLTO MOTIVAZIONI DELLA CONTESTAZIONE I cittadini interessati alla stipula di atti notarili richiedono l’emissione dell’estratto dell’atto di matrimonio contenente l’indicazione del regime scelto, di SEPARAZIONE LEGALE Il Comune rilascia estratto di atto di matrimonio indicante che lo stesso è in REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI Accertamento da parte del Notaio che il regime patrimoniale esistente era di SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI RICHIESTA DANNI Spese notarili Eventuali ulteriori danni subiti, da valutare
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI TERZI Tribunale di XXXXXXX Diniego di iscrizione nel registro anagrafico di un cittadino CASO 2 Comune Prefettura Responsabile Ufficio Anagrafe Polizia Municipale Sindaco SOGGETTI COINVOLTI ATTO DI CITAZIONE MOTIVAZIONI DELLA CONTESTAZIONE Illegittimo impedimento all’espressione del voto elettorale amministrativo Pregiudizio di immagine e al senso civico Lesione dei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza ATTO ILLEGITTIMO DI DINIEGO LESIONE DI INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO DANNO INGIUSTO Art. 2043 CODICE CIVILE QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: € 253.228,00
IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE RESPONSABILITA’ CONTABILE DEL FUNZIONARIO CHE OMETTE DI ANNOTARE IL DECESSO CASO 3 CORTE DI CASSAZIONE CORTE DEI CONTI Sezioni Unite, 28122001, n° 16216 DEMANDA IL GIUDIZIO ALLA “Sussiste la giurisdizione del giudice contabile nel giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del funzionario dell’anagrafe cui sia contestato l’omesso esercizio delle funzioni attribuitegli dallo Stato, dal quale è derivato il danno erariale consistente nell’avere un’amministrazione dello Stato continuato ad erogare una pensione a persona già deceduta, con conseguente illecita percezione di ratei da parte di un parente.”
ESAME DEL CONTESTO DEL RISCHIO - FONDAMENTI DANNI AI TERZI – RESPONSABILITA’ CIVILE Art. 28 Costituzione I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Responsabilità della P.A. Responsabilità del funzionario Elementi della fattispecie costituzionale - Art. 28 Cost. 1. Soggetto dell’illecito 2.Condotta imputabile/evento danno 3. Criterio soggettivo di imputazione Art. 23 T.U. 3/57, dolo/colpa grave 4. Nesso causalità
IL TESTO UNICO N° 3/57 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 22, comma 1 L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L’AZIONE DI RIVALSA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 22, comma 2 L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19. DOLO E COLPA GRAVE Art. 23 – Danno ingiusto E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Art. 18 – Responsabilità dell’impiegato verso la Pubblica Amministrazione L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DEI PUBBLICI IMPIEGATI COSA DICONO L’ART. 28 Cost. e T.U. n° 3/57? COMPORTAMENTO (AZIONE O OMISSIONE) DANNO INGIUSTO RISARCIMENTO COLPA LIEVE RISPONDE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COLPA GRAVE DOLO RISPONDE PERSONALMENTE IL DIPENDENTE (col proprio patrimonio)
LA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE Art. 2043 C.C. - Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Obbligo di rispettare le norme che stabiliscono di non procurare nocumento (danno ingiusto ad altri) Obbligo di risarcimento del danno 1)LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI 2) OBBLIGO DI RISARCIMENTO
INTERESSE LEGITTIMO: COS’E’? La posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita, oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene.
SENTENZA 500/99 – CORTE DI CASSAZIONE Danno ingiusto danno arrecato all’interesse meritevole di tutela da parte dell’ Ordinamento Giuridico, che secondo la sentenza 500/99, è configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ (Cass. 500/99) 1. Danno ingiusto su interesse rilevante per l’ordinamento 2. Illegittimità atto (o comportamento ) 3. Nesso di causalità tra evento ( P.A. ) e danno Colpa P.A. = COLPA “LEGALE” non basta l’illegittimità: occorre anche il dolo o la colpa P.A. = illiceità DUNQUE
SENTENZA 500/99 – CORTE DI CASSAZIONE In riferimento alle diverse forme della protezione dell’interesse legittimo la Sent. 500/99 distingue: “interessi_oppositivi”,la protezione è conferita al fine di evitare un provvedimento sfavorevole; i primi soddisfano istanza di conservazione della sfera giuridica personale e patrimoniale del soggetto. “interessi_pretensivi”, la protezione è conferita per ottenere un provvedimento favorevole; soddisfano istanze di sviluppo della sfera giuridica personale e patrimoniale del soggetto
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E’ la responsabilità in cui incorre il soggetto (persona fisica) che, avendo violato doveri od obblighi derivanti dal rapporto di servizio con un ente pubblico, abbia cagionato un danno alla sua (o ad altra) pubblica amministrazione. Art. 93 T.U. 267/2000 Art. 18 T.U. 1957, n. 3 CRITERIO DI IMPUTAZIONE (elemento soggettivo) ò dolo / colpa grave NUOVA REGOLA GENERALE PER TUTTI I PUBBLICI AGENTI. (art. 1, comma 1 legge 20/94, come modif. l. 639/96) La responsabilità è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
TESI SULLA NATURA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Tesi 1 - modello civilistico risarcitorio responsabilità amministrativa = responsabilità civile Tesi 2 - concezione pubblicistico - sanzionatorio natura sanzionatoria, afflittiva, personale della responsabilità azione promossa dalla Procura / Corte dei Conti divisibilità del danno potere riduttivo della Corte dei Conti responsabilità estesa a chi omette la denuncia compensatio lucri cum damno dolo o colpa grave Tesi Corte dei Conti, sez. riunite, 27 maggio 1999, n. 15 Responsabilità amministrativa: natura risarcitoria sui generis funzione essenzialmente risarcitoria in quanto essa tende alla reintegrazione delle risorse finanziarie e patrimoniali della pubblica amministrazione.
mancato incremento patrimoniale IL DANNO ERARIALE Danno pubblico comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali danno diretto: pregiudizio economico cagionato all’ente pubblico fin dall’origine (indipendentemente dal fatto che vi siano terzi interessati ) danno indiretto: patito dall’amministrazione che sia obbligata a risarcire ai terzi (per accordo transattivo o sentenza di condanna) i danni cagionati dal dipendente. Componenti del danno: danno emergente = perdita subita, di denaro o di valori di pertinenza dell’ente lucro cessante = mancato guadagno, mancata acquisizione di entrate; mancato incremento patrimoniale Requisiti del danno: certezza effettività attualità
ART. 1917 C.C. - 1° COMMA Art. 1917 C.C. - 1°Comma Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi,in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi
LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEI COMUNI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale-interessi-spese) Di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, A tutt’oggi (ma anche precedentemente) le pubbliche amministrazioni sono (erano) scoperte per il rischio dei danni patrimoniali risarcibili a terzi per responsabilità dei loro dipendenti, per effetto dell’art.28 della Costituzione
LA POLIZZA CONVENZIONE ANUSCA
LA POLIZZA CONVENZIONE A.N.U.S.C.A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1 Responsabilità Civile verso Terzi a)L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge; b)La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purche’ non derivanti da incendio, furto o rapina c)Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell’Assicurazione, sulla base di quanto previsto all’art.17, ferme le prescrizioni previste dalla legge. Colpa grave La garanzia di Responsabilità Civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa ai Danni Patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l’Assicurato stesso, ai sensi di legge, debba rispondere.
LA POLIZZA CONVENZIONE A.N.U.S.C.A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 2 Responsabilità Amministrativa a) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri. c) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni , in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell’Assicurazione, sulla base di quanto previsto all’art.17, ferme le prescrizioni previste dalla legge.
LA VALIDITA’ TEMPORALE DELLA POLIZZA REGIME DI “CLAIMS MADE” (A RICHIESTA FATTA) L'efficacia della garanzia è collegata, alla comunicazione della pretesa del terzo danneggiato, recuperando in tal modo anche fatti accaduti prima della decorrenza del periodo di efficacia stabilito nel contratto (sia che anche il danno si sia manifestato antecedentemente o meno), escludendo perciò dalla garanzia quei fatti che abbiano prodotto un danno manifestatosi dopo la scadenza del periodo. In questa forma, il momento temporale rilevante per la copertura assicurativa (l'origine del sinistro) è quello nel quale si manifesta la richiesta di risarcimento, purchè l'evento che lo ha determinato si sia verificato nei due anni antecedenti al periodo di validità della polizza. Garanzia postuma Per le richieste che dovessero essere pervenute successivamente alla scadenza del contratto, l’Assicuratore presta la garanzia postuma, che prevede l'estensione della prestazione assicurativa anche alle richieste pervenute all'assicurato nei due anni successivi alla data di cessazione dell'assicurazione determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della polizza.
LA VALIDITA’ TEMPORALE DELLA POLIZZA La garanzia vale per: 1) Richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità della polizza, per fatti verificatisi fino a due anni antecedenti il periodo di validità del contratto GARANZIA POSTUMA 2) Richieste di risarcimento pervenute nei due anni successivi la scadenza della polizza, per fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto RETROATTIVITA’ ANNI 2 POSTUMA ANNI 2 PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA RICHIESTE DI RISARCIMENTO 1 FATTI FATTI RICHIESTE DI RISARCIMENTO 2 FATTI
SPESE LEGALI: LA GESTIONE DELLA LITE “La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende nè delle spese di giustizia penale.” Questo articolo contenuto nelle polizze di RCT è corrispondente al fatto che un contenzioso civile può avere un trascinamento giudiziario. L’assicuratore ha ritenuto di dover richiamare le limitazioni: 1) limite del quarto del massimale; 2) il non riconoscimento delle spese di legali o tecnici che non siano da esso designati. Il rapporto che si instaura fra assicurato ed assicuratore, tramite il contratto di assicurazione di R.C.,è di immedesimazione in quanto la relazione è formulata per rispondere all’obbligazione al terzo. Nella sostanza il risarcimento ha attinenza con la difesa patrimoniale sia dell’assicurato quanto della compagnia.
GLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: ricevimento di informazione di garanzia (Tribunale, Corte dei Conti); formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato; ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.) Né l’Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA LE PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI SUL PREMIO Corte dei Conti, Friuli- Venezia Giulia, 19 ottobre 2000, n. 489 ( omissis ) “ Costituisce danno erariale la spesa per il pagamento dei premi di una polizza che miri a coprire i dipendenti dal rischio di una responsabilità amministrativa per danni provocati nei confronti dello stesso Comune”. La spesa per la copertura della responsabilità amministrativa non può essere posta a carico del bilancio ma deve essere integralmente sostenuta dal dipendente.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA Corte dei Conti, Lombardia, 9 maggio 2002, n. 942 ( omissis ) Contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento (richiamati dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la ) la stipula da parte di un Ente locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli amministratori comunali ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo- contabile connessa all’attività dagli stessi svolta. Sussiste il requisito della colpa grave nel comportamento degli Amministratori i quali, autorizzando la stipula di una polizza assicurativa per sollevare gli amministratori stessi ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività svolta, ha inteso garantire i beneficiari della polizza dai dettami della legge vanificandone l’effetto sanzionatorio. La spesa sopportata dall’Ente per una tale forma assicurativa rappresenta essa stessa un danno siccome ingiustificabile esonero da responsabilità indeclinabili e quale liberalità al Comune non consentita. Gli Amministratori non possono invocare come esimente la circostanza che la predisposizione della polizza sia stata curata dall’apposito Servizio comunale, facendo ad essi carico, in sede di adozione dell’atto deliberativo, l’accertamento della conformità dello stesso alla normativa ed alla giurisprudenza in materia.
controllo che la tipologia dei danni sia compresa in polizza GESTIONE DEI SINISTRI RUOLO DI AFFIANCAMENTO DI UNICONSULT S.R.L. AGLI ASSICURATI In caso di sinistro inviare tutta la documentazione ad UNICONSULT s.r.l. che procederà nel seguente modo: controllo che la tipologia dei danni sia compresa in polizza i termini di retroattività della garanzia regolarità amministrativa (pagamento del premio) apertura del sinistro con la cura della riproduzione della documentazione necessaria cura successiva affinché il sinistro sia seguito, venga prodotta la documentazione necessaria al fine della sua corretta liquidazione questo lavoro sarà svolto in costante collegamento con gli esperti di Anusca.