Struttura della legge comiziale Lex publica Struttura della legge comiziale
Lex rogata: rogatio del magistrato ed approvazione assemblea; Lex dicta: deliberata ed emanata senza l’intervento delle assemblee da magistrato competente a dicere legem; Lex data: lex rogata imposta ad una istituzione dall’esterno (es. lex provinciae).
Struttura:
Praescriptio: Non votata e aggiunta successivamente alla rogatio; Documenta le singole tappe del procedimento di formazione della lex; Contenuto: - magistrato/tribuno proponente; - l’assemblea che ha votato; - luogo e data votazione; - dati della prima centuria votante/della tribù il cui voto è stato proclamato per primo;
Rogatio: È il testo della proposta avanzata dal magistrato/tribuno; Non poteva essere modificato, ma solo approvato o respinto dall’assemblea;
Sanctio: Non identificabile con il moderno significato di sanzione; Insieme di clausole (capita) più o meno tipizzate per: a) assicurare l’osservanza della lex; b) regolare i rapporti fra lex e ordinamento; Le clausole potevano essere differenti per ogni singola lex;
A) Clausole tendenti ad assicurare l’osservanza della lex 1) Caput che impone un giuramento a magistrati/senatori di applicare la lex senza ostacolarne l’esecuzione; 2) Caput che commina una multa per magistrato/senatore/giudice che ometta con dolo di applicare la lex; 3) Caput che vieta l’abrogazione/deroga della lex o la proposizione in senato di discussione su provvedimenti siffatti.
B) Clausole tendenti a regolare il rapporto lex - ordinamento 1) Caput tralaticium de impunitate: non è responsabile chi trasgredisce una legge precedente per ottemperare alla nuova a cui è apposto tale caput (probabilmente ribadendo il principio costituzionale contenuto nelle XII tab. per cui la legge posteriore deroga la precedente: ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset); 2) Caput che esclude la validità della legge per quelle disposizioni per le quali secondo il ius o il fas, non era possibile presentare una rogatio;