La manovra 2012 della Provincia nel nuovo contesto economico- finanziario nazionale 19 dicembre 2011
2 La manovra economico-finanziaria della Provincia
3 La finanza provinciale dopo l’Accordo di Milano
4 CONFRONTO TRA LA DINAMICA DEL PIL PROVINCIALE, PIL NAZIONALE E DEL BILANCIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Fonte: ISTAT e Provincia Autonoma di Trento per le entrate
5 FEDERALISMO ED AUTONOMIE SPECIALI Il nuovo modello di federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42/2009, ha previsto all’art. 27 l’obbligo anche per le autonomie speciali di concorrere -al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti - al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario. Il coordinamento degli Statuti di Autonomia con i nuovi principi costituzionali (art. 119) deve avvenire attraverso norme di attuazione degli Statuti speciali, da adottare entro 24 mesi e secondo il principio di graduale superamento del criterio della spesa storica.
6 PRINCIPIO DEL BILATERALISMO L’articolo 27 della legge n. 42/09 ha previsto la costituzione di tavoli di lavoro bilaterali, in cui ciascuna autonomia territoriale definisce con il Governo linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso di ciascuna Regione e Provincia Autonoma agli obiettivi di perequazione e solidarietà e per la verifica di congruità delle attribuzioni ulteriori a carico della finanza statale intervenute successivamente all’entrata in vigore degli Statuti. Il principio del “bilateralismo” ha nella sostanza sancito che l’ampio processo di riforma dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo del Paese presuppone una riconfigurazione complessiva dei rapporti tra lo Stato, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, secondo modelli e soluzioni differenziati, tenuto conto delle notevoli diversità che caratterizzano ciascuna regione e provincia autonoma. Principio guida per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è la valutazione di congruità delle attribuzioni finanziarie intervenute successivamente all’entrata in vigore degli Statuti verificando la coerenza delle stesse con i principi della legge delega e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Il nuovo modello ha inteso fare riferimento al modello di finanza originariamente fissato dagli Statuti speciali di autonomia.
7 MODELLO DI FEDERALISMO
8 PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO DI FINANZA DELLA PROVINCIA L’adeguamento ai principi del federalismo è avvenuto per la Regione Trentino Alto Adige e per le province autonome con la revisione delle norme dello Statuto in materia di finanza cioè attraverso la modificazione del titolo VI dello Statuto (finanza della Regione e delle Province), le cui disposizioni ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto “possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province”. Con norme di attuazione dovranno essere successivamente apportate le ulteriori disposizioni integrative e di specificazione secondo la disciplina di cui all’articolo 107 dello Statuto.
9 PRINCIPI GUIDA DEL NUOVO MODELLO DI FINANZA La proposta di adeguamento ai principi fondamentali previsti dalla legge delega in materia di federalismo ha rappresentato l’occasione per una più ampia revisione del modello autonomistico, finalizzata 1.al recupero dello spirito originario dello Statuto, che individuava nelle devoluzioni di tributi erariali in quota fissa l’elemento costitutivo di una solida autonomia finanziaria; 2.al contenimento al minimo dei margini di incertezza legati alle procedure di definizione delle poste maggiormente connesse alla contrattazione con il Governo o comunque non più coerenti con il nuovo modello del federalismo fiscale; 3.il riconoscimento della piena autonomia nell’utilizzo delle risorse disponibili (nuova impostazione del patto di stabilità); 4.all’ampliamento degli spazi di autonomia finanziaria mediante l’utilizzo della leva fiscale (potestà per i tributi patrimoniali e per i tributi locali); 5.alla definizione delle modalità del concorso dell’autonomia provinciale agli obiettivi di perequazione, solidarietà e al riequilibrio della finanza pubblica; 6.coinvolgimento della Provincia nell’attività di accertamento dei tributi.
10 le dinamiche dell’economia a seguito della diretta correlazione esistente tra PIL, gettito tributario e risorse del bilancio provinciale; le politiche fiscali promosse dal governo nazionale, in particolare la nuova riforma fiscale; leva tributaria: tributi propri derivati: -possibilità di modificare le aliquote entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato fino ad azzerare le stesse; -disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni. tributi propri le politiche tariffarie e le politiche di valorizzazione del patrimonio adottate dalla Provincia per quanto concerne le entrate patrimoniali e i corrispettivi per la cessione di beni e servizi. FATTORI CONDIZIONANTI LA FINANZA PROVINCIALE DAL 2010 (CON FEDERALISMO FISCALE)
11 IMPATTO FINANZIARIO
12 LA COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE Tenuto conto che le Province assieme alla Regione sono destinatarie del 90% dei tributi erariali la collaborazione con gli organi dell’Amministrazione finanziaria assume rilievo strategico relativamente: -al coordinamento delle attività di controllo nei confronti delle imprese; -alla partecipazione all’attività di accertamento nelle attività di controllo all’evasione; -alla condivisione delle banche dati e delle informazioni relative alle dinamiche dei gettiti tributari. Al riguardo, il nuovo articolo 82 dello Statuto ha introdotto il principio del coinvolgimento della Provincia nelle attività di accertamento dei tributi sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese con il Ministro dell’Economia e delle finanze; sulla base di tali intese sono poi definiti i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali. Dovrebbe essere prevista la costituzione di una Commissione paritetica di coordinamento* con importanti compiti anche ai fini della definizione della programmazione annuale delle attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Trento. * proposta della Provincia nella bozza di norme di attuazione
13 Il concorso è previsto con le seguenti misure: - Eliminazione delle poste incompatibili con l’attuazione del federalismo (quota variabile – IVA importazione – leggi di settore) - Con l’assunzione di ulteriori oneri in misura pari a 100 milioni annui per l’esercizio di funzioni statali anche delegate, nonché con il finanziamento di interventi da attuare nei territori confinanti - Con il patto di stabilità CONCORSO DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E SOLIDARIETA’ E AGLI OBIETTIVI DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA
14 LA LEVA TRIBUTARIA RELATIVAMENTE AI TRIBUTI DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA I poteri della Provincia si esplicano con riferimento: Tributi propri: nelle materie di competenza, la Provincia può istituire tributi propri, ivi compresi tributi di scopo. Tributi propri derivati: istituiti da leggi statali con gettito attribuito alla Provincia (IRAP, Addizionale all’IRPEF, Tributo speciale per il deposito in discarica, Imposta provinciale di trascrizione, Addizionale all’accisa sul consumo di energia elettrica, Tassa per il diritto allo studio universitario). La Provincia dovrebbe poter modificare le aliquote, sia in aumento che in diminuzione, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con l’unico limite dell’aliquota massima stabilita dalla legge statale*. Tributi erariali: (IRPEF, IRES, ecc.) se la legge statale consentirà di variare le aliquote, la Provincia potrà esercitare le stesse facoltà previste per i tributi propri derivati. Inoltre, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la Provincia, in alternativa alla concessione di contributi, dovrebbe poter istituire crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti*. * proposta della Provincia nella bozza di norme di attuazione
15 LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E’ attribuita alle Province la competenza in materia di tributi comunali. Nuovi tributi locali: nelle materie di competenza, la Provincia può istituire nuovi tributi locali, ivi compresi tributi locali di scopo. Tributi locali istituiti con leggi dello Stato: la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e introdurre esenzioni, agevolazioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, nonché prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità e procedure di riscossione. Compartecipazioni e addizionali: le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali che le leggi statali attribuiscono agli enti locali spettano alla Provincia. Se la legge statale prevede la facoltà per gli enti locali di istituire addizionali tributarie, alle relative finalità provvede la Provincia individuando criteri, modalità e limiti di applicazione nel territorio. La potestà sui tributi locali attribuita alla Provincia completa la competenza in materia di finanza locale ed evita conflitti e sovrapposizioni tra gettiti tributari spettanti alla Provincia e gettiti da attribuire ai Comuni.
16 BILANCI REGIONALI – PAGAMENTI 2010 – VALORI PER ABITANTE Dati COPAF
17 SPESA PUBBLICA CONSOLIDATA PRO-CAPITE: CONFRONTO TRENTINO-ITALIA
18 RAPPORTO TRA SPESA PUBBLICA CONSOLIDATA PRO CAPITE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE TRENTINO - ITALIA Valori al lordo degli oneri per la previdenza
19 SPESA PUBBLICA CONSOLIDATA PER ABITANTE (Media )
20 LA MANOVRA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA PROVINCIA
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24 Italia: declino inesorabile?
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30 L’IMPATTO DELLA MANOVRA MONTI SULLA FINANZA PROVINCIALE a) Concorso al patto di stabilità richiesto alla Provincia La manovra Monti incrementa di circa 119 milioni di euro, a decorrere dal 2012, il concorso della Provincia al patto di stabilità, portandolo a circa 463 milioni di euro b) Concorso al patto di stabilità richiesto ai comuni del territorio La manovra Monti incrementa di circa 8 milioni di euro, a decorrere dal 2012, il concorso dei comuni del territorio al patto di stabilità, portandolo a circa 28 milioni di euro c) Impatto sulle entrate della Provincia Premesso che la manovra Monti prevede che tutto il maggior gettito derivante dalla introduzione dell’Imu in luogo dell’Ici spetta allo Stato, gli effetti della manovra sul bilancio provinciale sono quelli indicati nella seguente tabella. - Con riferimento alla riserva all’Erario va peraltro evidenziato come la competente Commissione parlamentare abbia accolto un emendamento alla Manovra Monti che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, rinvia ad un’intesa tra la Provincia e lo Stato la definizione dell’ammontare delle riserve all’erario. - E’ obiettivo della Provincia fare in modo che nell’ambito di tale intesa si tenga conto anche delle minori entrate conseguenti al venire meno delle devoluzioni statali afferenti l’Irpef sugli immobili non locati, confluita nell’IMU.
31 L’IMPATTO DELLE MANOVRE DELLO STATO SUL PATTO DI STABILITA’ DI PROVINCIA E COMUNI a) Concorso al patto di stabilità richiesto alla Provincia A seguito delle manovre Berlusconi e della manovra Monti il concorso al patto di stabilità richiesto alla Provincia risulterebbe essere il seguente: -Va peraltro rilevato come la manovra Monti, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, rinvii ad un’intesa tra la Provincia e lo Stato la definizione del concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica. -In tale aspetto va tenuto conto del concorso agli obiettivi di finanza pubblica già assicurato dalla Provincia in sede di attuazione del federalismo fiscale (Accordo di Milano): 568 milioni di euro in termini di miglioramento del saldo del bilancio dello Stato; 259,7 milioni di euro in termini di miglioramento dell’indebitamento netto. -Conseguentemente il concorso complessivo agli obiettivi di finanza pubblica risulterebbe essere il seguente: L’articolo 79 del nuovo Statuto di autonomia prevede infatti che: a decorrere dal 2010, gli obiettivi del patto di stabilità sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto assicurati dall’attuazione del federalismo fiscale
32 L’IMPATTO DELLE MANOVRE DELLO STATO SUL PATTO DI STABILITA’ DI PROVINCIA E COMUNI b) Concorso al patto di stabilità da parte dei comuni del territorio: - la manovra Monti incrementa il concorso dei comuni trentini al patto di stabilità di circa 8 milioni di euro a decorrere dal 2012; - conseguentemente, con riferimento all’esercizio 2012 il concorso complessivo dei comuni del territorio risulta pari a circa 28 milioni di euro; - tenuto conto che da 2013 a livello nazionale è prevista l’estensione del patto anche ai comuni con una popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti, per i comuni trentini il concorso complessivo al patto di stabilità previsto a decorrere dal 2013 risulta pari a circa 45 milioni di euro
33 TREND