La Legge 24.11.1981 n. 689 costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente.

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La Legge 24.11.1981 n. 689 costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

ART.1 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. La sanzione pecuniaria amministrativa prevista per l’illecito contestato non può avere applicazione se non alla data di entrata in vigore della legge;

Art. 2. Capacità di intendere e di volere Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 3 - ELEMENTO SOGGETTIVO Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della condotta illecita od omissiva da parte di colui che ha commesso l’illecito, salvo la prova di aver agito senza colpa da parte di quest’ultimo; pertanto al fine di escludere ogni responsabilità non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito ma occorre che il fatto non sia superabile con l’ordinaria diligenza.

ART. 5- CONCORSO DI PERSONE Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Nell’impresa individuale l’accertamento della violazione è a carico del titolare. Nelle società di persone i soci concorrono tutti nell’obbligazione. Nella società di capitali la responsabilità dell’illecito è in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo limitazioni di rappresentanza che risultino da documenti depositati al Registro delle Imprese.

ART. 6 – SOLIDARIETÀ (omissis…..) Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato, ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

ART. 7 - NON TRASMISSIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. La suddetta norma stabilisce che in caso di morte dell’obbligato principale (persona fisica) l’obbligazione non si estende agli eredi e si estingue anche nei confronti dell’obbligato in solido. L’ufficio competente all’irrogazione della sanzione, vista la comunicazione ufficiale del Comune, procede pertanto a disporre l’archiviazione degli atti ed alla conseguente conclusione del procedimento amministrativo.

Art. 13 Atti di accertamento Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

ART. 14 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento.

ART 16 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 17 - OBBLIGO DEL RAPPORTO Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Quando il verbalizzato non si avvale del pagamento in via liberatoria, quindi non pagando l’importo indicato nel processo verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo, nei termini previsti di 60 gg. dalla data di ricevimento del processo verbale, l’organo accertatore trasmette il processo verbale, con il rapporto delle operazioni effettuate, all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento.

ART. 18 – ORDINANZA - INGIUNZIONE Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

ART. 28 – PRESCRIZIONE Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

L’accertamento del fatto illecito può avvenire tramite percezione diretta o ricostruzione successiva. Quando il fatto accade in presenza dell’organo accertatore si ha percezione diretta.  Quando il fatto accade in assenza dell’organo accertatore necessita di ricostruzione.

La ricostruzione di un accadimento, qualsiasi esso sia, appartenente a qualsiasi materia di rilevanza amministrativa e può avvenire mediante il compimento di una serie di atti indicati all’art. 13:      assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, procedere ad ogni altra operazione tecnica, perquisire luoghi diversi dalla privata dimora. A questi si aggiunga l’accertamento mediante analisi di campioni, descritto all’art. 15 della L. 689/81.

PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE E VERBALE DI ACCERTAMENTO – DIFFERENZE - Il termine contestazione sta ad indicare l’atto scritto con cui formalmente è comunicato l’addebito agli interessati, ossia il sommario processo verbale di contestazione. Si tratta di un atto redatto e sottoscritto dall’agente accertatore, finalizzato a rendere noto ad un determinato soggetto che gli è imputata una specifica violazione amministrativa ambientale. Il processo verbale di contestazione deve essere tenuto distinto dal verbale di accertamento. I due documenti hanno in comune la forma scritta, tuttavia assolvono due diverse funzioni e presentano un contenuto diverso. .

Per accertamento deve intendersi l’avvenuta conoscenza, diretta o riferita, del fatto illecito da parte della P.A. Per questa ragione, infatti, gli “Atti di accertamento” consistono nella sequenza di atti e attività previsti, come si diceva, dall’art. 13 (ispezioni, rilievi, ecc.), non coincidendo con “la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria”

Il verbale di accertamento illustra l’attività accertativa svolta dagli organi di vigilanza ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81; tale atto indica i singoli atti di accertamento svolti nel corso dell’attività di vigilanza e i risultati cui tali atti hanno condotto. Invece, il processo verbale di contestazione è il documento mediante il quale il trasgressore viene messo a conoscenza della violazione ed è sufficiente che contenga la mera indicazione degli estremi della violazione. .

Invece, a norma dell’art Invece, a norma dell’art. 17 il rapporto è diretto all’organo titolare della potestà sanzionatoria, delinea compiutamente il fatto illecito contestato e gli atti di accertamento compiuti ed è funzionale alla verifica della fondatezza dell’accertamento medesimo.

Nella logica della L. 689/81, ai sensi dell’art Nella logica della L. 689/81, ai sensi dell’art. 14 l’atto di contestazione è indirizzato esclusivamente al trasgressore e obbligato in solido, contiene la mera indicazione degli estremi della violazione ed è funzionale all’esercizio del diritto di difesa.

La contestazione presuppone l’avvenuto accertamento, e non il contrario: il fatto/violazione si accerta e poi lo si contesta. Fatto accertato e contestato, comunque, devono sempre coincidere, altrimenti si viola il diritto di difesa. Il termine per la notifica “degli estremi della violazione”, di cui all’art. 14, inizia solo quando chi ha effettivamente il potere giuridico di accertare il fatto lo ha, appunto, effettivamente accertato.

Spesso, ad ogni modo, contestazione e accertamento sono attività contemporanee e fissate in un solo documento, non richiedendo la L. 689/81 un espresso verbale di accertamento.

E' chiaro che per la L. n. 689/1981, l' accertamento è solo "prodromico all'emissione del provvedimento sanzionatorio vero e proprio, ossia dell'ordinanza - ingiunzione. Solo con l'adozione di quest'ultima, infatti, le sanzioni sono concretamente irrogate al trasgressore, che ha la possibilità di proporre opposizione, a norma dell'art. 22, L. n. 689/1981"; mentre l'atto di accertamento non è “immediatamente lesivo e quindi non autonomamente impugnabile"

L’ente locale ha la facoltà di graduare le sanzioni in sede normativa, cioè il regolamento o l’ordinanza possono indicare una sanzione specifica per ciascuna violazione, basta che sia ricompresa nei limiti di 25 e 500 euro. ART. 7 bis D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

GLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE DEVE AVERE UN VERBALE DI CONTESTAZIONE.

1) i riferimenti spazio-temporali dell’infrazione (data, ora e luogo); 2) le generalità del contravventore (nome, cognome, residenza) Questi dati vengono indicati solo nel caso di contestazione immediata. In caso contrario, nel verbale saranno indicati i dati dell’obbligato solidale; 3) l’indicazione della norma violata; 4) la sommaria esposizione dei fatti; 5) le motivazioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata; 6) l’esatto ammontare della sanzione da pagare. Qualora sia applicabile la sanzione in misura ridotta, essa deve essere riportata; 7) l’indicazione di eventuali sanzioni accessorie; 8) dichiarazioni del trasgressore. Si tratta di un diritto riconosciuto nel caso di contestazione immediata, per il quale l’Autorità è tenuta a dare adeguata informativa le quali dovranno essere da lui sottoscritte; 9) l’indicazione delle modalità e dei termini per effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria; 10) l’indicazione dell’Autorità competente presso cui presentare ricorso.