Leuropeizzazione dei rapporti collettivi Dialogo sociale e contrattazione collettiva.

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Leuropeizzazione dei rapporti collettivi Dialogo sociale e contrattazione collettiva

Leterogeneità dei sistemi di relazioni industriali e di contrattazione collettiva nei Paesi membri (le differenze sono ancora più accentuate se si considerano le relazioni industriali dei nuovi Paesi membri) – differente organizzazione del sindacalismo e dei sistemi (strutture) di contrattazione collettiva Lidea – diffusa anche nei singoli ambiti nazionali – che i fenomeni collettivi debbano essere lasciati allautonomia delle parti sociali La naturale resistenza delle relazioni sindacali alla intromissione del diritto comunitario Perché?

Resistenza sindacale I sindacati europei si sono, semmai, manifestati favorevoli ad interventi comunitari di tipo promozionale sui sistemi di coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese (diritti di informazione, consultazione, partecipazione)

Il Trattato istitutivo (1957) Loriginario silenzio del Trattato istitutivo: nessun cenno alla contrattazione collettiva né al diritto di azioni collettive ora riconosciuto dall art. 28 della Carta di Nizza: Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Lart TCE dopo Maastricht (APS) ed Amsterdam Esclusione dalle competenze comunitarie (oltre che delle retribuzioni) del diritto di associazione, del diritto di sciopero e del diritto di serrata Si è dubitato che lesclusione riguardi anche la contrattazione collettiva che, anzi, potrebbe rientrare nellespressione «rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro» (art TCE)

Il sindacalismo europeo Le origini – le iniziali divisioni ideologiche (sindacati comunisti e non comunisti) La nascita della CISL europea (confederazione dei sindacati liberi) La costituzione della CES (1973) ad opera dei sindacati membri della CISL (ingresso nella CES della maggiori confederazioni sindacali europee, comprese quelle a maggioranza comunista. La CGIL italiana entra a farne parte nel 1989e, a seguire, le Comisiones Obreras spagnole e la CGT francese )

La CES Confederazioni sindacali nazionali Federazioni di settore (o comitati industriali europei) riunisce

LUNICE (Business Europe) e la CEEP Confederazioni nazionali delle imprese (per lItalia, la Confindustria) Federazioni nazionali (anche di Stati non comunitari) riunisce Centro europeo delle imprese pubbliche

Le prime attività collettive europee (anni 60 e 70) orientamenti e intese comuni a volte trilaterali e spesso assunte nellambito dei comitati paritetici settoriali istituiti nellambito della Commissione (in tutti i principali settori: siderurgia e miniere; trasporti stradali; agricoltura; ferrovie etc.) Lattività contrattuale SETTORIALE non hanno carattere di contratto collettivo vincolante; importanti intese comuni sono state raggiunte, allinizio, nei settori dellagricoltura e della zootecnia

La prosecuzione dellesperienza del dialogo sociale europeo di livello settoriale Decisione della Commissione 98/500/EC del 20 maggio 1998, che riordina i Comitati istituendo Comitati di settore per il dialogo sociale (Csds) Ruolo e funzioni: Come organismi consultivi sugli sviluppi economici e sociali nei vari settori delle politiche comunitarie assumono, di fatto, funzioni di tutela degli interessi settoriali presso le istituzioni comunitarie (ruolo di lobby)

Il successo del dialogo sociale di settore Il numero di accordi conclusi dai Csds supera i 225

Il dialogo sociale europeo gli incontri tripartiti avviati nel 1985 a Val Duchesse anche in questo caso: confronto e scambio di opinioni fra le parti sociali; posizioni convergenti o pareri comuni (non proprio contratti collettivi) differenza dalle precedenti esperienze: non si svolgono a livello settoriale ma, piuttosto, a livello delle organizzazioni sindacali di vertice europee (CES, UNICE, CEEP) 4 serie di incontri e 4 pareri comuni (tra il 1985 e il 1990) su: (1) la strategia della cooperazione per la crescita e loccupazione; (2) formazione e motivazione nel lavoro; informazione e consultazione; (3) formazione di base e professionale; (4) mobilità professionale e geografica

Il dialogo sociale europeo Atto Unico europeo del 1987: lart. 118B affida alla Commissione il compito di promuovere il dialogo sociale (art 118B Trattato di Maastricht, ora art. 139 TCE) si riconosce il rilievo istituzionale delle riunioni tra parti sociali e Commissione e si affida a questultima un ruolo di propulsione e di stimolo del dialogo sociale

Il dialogo sociale europeo: sviluppi recenti Il comitato del dialogo sociale (Ces; Unice e Ceep) Il dialogo sociale come strumento di governance europea: la Comunicazione della Commissione del giugno 2002

La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica) Artt. 138 e 139 TCE (3 e 4 dellAPS) la partecipazione delle parti sociali allazione comunitaria (v. schema) Il coinvolgimento sindacale: principio di sussidiarietà orizzontale (opera come criterio di riparto tra sfera dintervento istituzionale e sfera dintervento delle parti sociali)

La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica) Il coinvolgimento sindacale: valore CONSULTIVO (lart. 138 prevede un doppio canale consultivo, il primo indirizzato a verificare lopportunità dellazione comunitaria; il secondo a verificarne il merito) valore NORMATIVO (la contrattazione collettiva istituzionale come risorsa regolativa dellordinamento comunitario)

La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica) Il coinvolgimento sindacale: quali sono i soggetti – i.e. le parti sociali – da coinvolgere? La COM (93) 600: deve trattarsi di organizzazioni confederali di settore o di categoria organizzate a livello europeo composte da organizzazioni riconosciute come parti sociali negli Stati membri, che dispongano di strutture adeguate per partecipare in modo efficace al processo di consultazione (che abbiano la capacità di negoziare accordi) – lelenco delle organizzazioni dotate di queste caratteristiche (CES UNICE CEEP ma anche CEC – confederazione europea dei dirigenti; l Euroquadri; lUEAPME – lUnione europea dellartigianato e delle piccole e medie imprese) e la formula della rappresentatività cumulativa sufficiente [adottata dal Tribunale di prima istanza (TPI , T-135/96)] da valutare ad opera della Commissione e del Consiglio

La contrattazione collettiva europea (volontaria ed autonoma) a livello di impresa – i cdd. joint texts contrattazione collettiva transnazionale svolta a livello di imprese multinazionali da chi è svolta? da parte aziendale lattore negoziale è sempre la direzione del gruppo; da parte sindacale, lattore varia: federazioni sindacali europee di settore; CAE

La contrattazione collettiva europea (volontaria ed autonoma) a livello di impresa – i cdd. joint texts I numerosi rapporti sullattività negoziale dei CAE il Rapporto sulla contrattazione collettiva transnazionale del 2006 (TRANSNATIONAL COLLECTIVE BARGAINING: PAST, PRESENT AND FUTURE - Final Report by E. Ales, S. Engblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdés Dal-Ré, 2006): la sottoscrizione degli accordi è spesso duplice e, in alcuni casi, persino triplice: alla sottoscrizione dei CAE si accompagnano, spesso, quelle delle federazioni di settore europee e delle federazioni nazionali

La contrattazione collettiva europea (volontaria ed autonoma) Esiste un nesso tra la crisi della contrattazione collettiva comunitaria e la progressiva espansione della contrattazione collettiva europea autonoma? (Lo Faro, La contrattazione collettiva transnazionale. Prove di ripresa del dialogo sociale in Europa?, Giorn. dir., lav. rel. ind. 2006)

Una iniziativa legislativa sulla contrattazione collettiva transnazionale? Una direttiva? Su quali basi giuridiche? Lart. 94 TCE (ex art.100)