TUTELA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA LE DONNE E IL LAVORO TUTELA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA Regione Emilia-Romagna BOLOGNA, 8.03.2010 Maria Brusaferro – DRL Emilia-Romagna
L’ intervento “in pillole”: La convalida delle dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari: l’art. 55 del D. Lgs. n. 151/01 La nuova modulistica in uso presso le Direzioni Provinciali del Lavoro La rilevazione statistica al 31.12.2009 Il Protocollo d’intesa 25.06.2009 DRL -Consigliera reg.le di Parità Emilia-Romagna
Art. 55 D. Legislativo n. 151/2001 (Dimissioni) (rif Art. 55 D. Legislativo n. 151/2001 (Dimissioni) (rif. normativi: Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) Comma 4.: La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
Presupposto Art. 37 Cost.: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”
La ratio dell’art. 55 va rinvenuta nella presunzione di non spontaneità delle dimissioni, a seguito della particolare soggezione in cui la lavoratrice o il lavoratore vengano a trovarsi nei riguardi del datore di lavoro durante il periodo suddetto. La convalida delle dimissioni da parte del Servizio ispettivo è condizione essenziale di validità delle stesse, senza la quale tale atto unilaterale è da considerarsi viziato da nullità assoluta e, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro.
In tal caso, la lavoratrice/il lavoratore vanta un diritto alla conservazione del posto di lavoro, con l’ulteriore diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1233 C.C. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, a nulla rilevando la conoscenza o meno della situazione protetta da parte del datore di lavoro al momento del licenziamento o delle dimissioni.
Il Ministero del Lavoro ha sempre rivolto particolare attenzione alla valutazione dell’effettiva volontà della lavoratrice/lavoratore al momento della presentazione delle dimissioni, raccomandando che la spontaneità di tale atto emerga dal colloquio diretto con l’interessata/o.
Diverse modalità di acquisizione del consenso, che si limitino all’acquisizione di una mera conferma scritta delle dimissioni, senza l‘osservanza della procedura sopra descritta, non possono ritenersi sufficienti all’accertamento dell’autentica volontà della lavoratrice o del lavoratore.
Il Ministero del Lavoro - D.G.A.I. raccomanda che i funzionari che raccolgono le dichiarazioni effettuino un’attenta analisi delle motivazioni sottese alle dimissioni, registrando accuratamente le causali nelle seguenti voci:
A) Incompatibilità fra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per: A1 – mancato accoglimento al nido; A2 – assenza parenti di supporto; A3 – elevata incidenza costi di assistenza al neonato (asilo nido, baby sitter)