L’art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie Avv. Fabio Civale.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Matematica finanziaria
Advertisements

IL LAVORO A CHIAMATA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
1 OPERAZIONI STRAORDINARIE CONFERME E MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Scissione.
ANATOCISMO: Con il termine anatocismo si indica il fenomeno della produzione di (ulteriori) interessi da parte degli interessi cd.primari decorrenti su.
Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Due fattispecie di azionariato Art.51, comma 2, lett.g), del Tuir: Non concorrono a.
Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
Direzione Attività Produttive Mercoledì 19 gennaio USER GROUP SPORTELLO UNICO INCONTRO DEL 19 GENNAIO 2005.
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE Art. 11 D. Lgs 163/2006 Art. 192 D
Il credito nelle aziende italiane in tempo di crisi Roma, 19 aprile 2012.
Le imprese che aiutano le imprese 2 Obiettivo del Salerno Bond è quello di collocare obbligazioni fra i cittadini salernitani per raccogliere somme utili.
I CONTRATTI BANCARI Copyright © 2013 Clitt, Roma
AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI Mauro Gori Responsabile Attività economico-finanziarie Legacoop Firenze – 9 Settembre 2009.
Eleonora Baio Sabrina Casartelli
Prof. Giuseppe Tinelli - Diritto Tributario
Decreto – Legge 7 settembre 2007 Art. 2 (Norme urgenti in materia di personale scolastico)
1 1.
Corso di Economia degli Intermediari Finanziari
Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento da parte del Nucleo di Valutazione.
Diritto ed economia del mercato e degli intermediari finanziari
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO
IL MUTUO
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti
Gli affidamenti bancari ai gruppi di imprese nell’attuale scenario economico Tempo di crisi, tempo di scelte - Il credito oltre la crisi.
LA PERIZIA BANCARIA Master di alta formazione 17 Novembre 2014
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
L’anatocismo tra nuove norme e vecchi problemi
1 L’APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE Città di Torino 5 Maggio 2014.
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti Enti Locali Copyright © 2003 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI IVREA, PINEROLO.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
I calcoli finanziari L’interesse
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
12.01.’04La legge regionale in materia di llpp La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03 Verona 30 gennaio 2004.
FORME DI FINANZIAMENTO TRADIZIONALI E INNOVATIVE - Il quadro normativo di riferimento Avv. Romeo Battigaglia Roma 23 Settembre 2005 SVILUPPO LAZIO SVILUPPO.
Struttura e principi di formazione
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT
DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
Operazioni di finanziamento che le banche compiono
Telepass + Unità G I calcoli finanziari.
LA VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA’
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Lezione 17 Tipologie di fondi comuni di investimento
Riassunto della prima lezione
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO I CONTROLLI A DISTANZA Ottobre 2015.
Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, Bologna, Tel.051/ , Fax.051/ Nel testo,
Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, Bologna, Tel.051/ , Fax.051/ Il testo,
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
Cenni alla valutazione delle operazione finanziarie
Page 1 Roma, 2 marzo 2016 COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA Ing. Franco MAGGIO Direttore Centrale Catasto, Cartografia.
Corso Economia Aziendale-Lez.241 Economia Aziendale – 2008/09 Il valore “ economico “ del capitale Oggetto della Lezione.
A3. La trasmissione parziale dei dati richiesti configura sempre un inadempimento ai sensi della disposizione di legge in questione? (1/2) L’inadempimento.
Valutazione dei debiti
Le operazioni di raccolta Classe V ITC Albez edutainment production.
. L’ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA PER I CENTRI REVISIONE AUTO Napoli, 14/12/2013 – relatore dott. Pasquale Falzarano.
Gioacchino la rocca - diritto privato del mercato finanziario1 I “beni” negoziati nel mercato finanziario: gli “strumenti finanziari”. 1. Il problema della.
Valutazione dei crediti L’art comma 1 n. 8 c.c. prescrive che «i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo.
La Finanziaria 2008 IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR) IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART.
1) COSA PREVEDE L’ART. 79 CCNL 2) NON RETRODATABILITA’ DEGLI INQUADRAMENTI (Dip. F.P. 5/2/2014) 3) DIVERSA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE (MEF 27/2/14) PROBLEMATICITA’
Incentivi attività ispettiva EX D.L. N. 145/2013 D.M. 25/11/2014 PROPOSTA PER ACCORDO QUADRO DI FEDERAZIONE INTESA.
OIC 18 RATEI E RISCONTI. OIC 18 – RATEI E RISCONTI AMBITO DI APPLICAZIONE Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a: disaggi e.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Gioacchino la roccadir. priv. mercato finanziario1 La struttura contrattuale dello “strumento finanziario” (parte prima) 1. Rilevanza giuridica della nozione.
Il calcolo delle sanzioni civili Strumenti operativi
Transcript della presentazione:

L’art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie Avv. Fabio Civale

Linea dell’intervento 1. Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni 2. L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze 3. Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti

Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni Il termine anatocismo, giusto il disposto di cui all’art. 1283 c.c., indica il fenomeno in base al quale interessi - maturati su un capitale ma che restano distinti dal capitale - producono essi stessi ulteriori interessi. L’art. 1283 c.c. non prevede un divieto assoluto di anatocismo, ma “limita” la possibilità che gli interessi producano ulteriori interessi.

Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni Il termine capitalizzazione indica l’operazione finanziaria attraverso cui si calcola il valore di un capitale ad un determinato istante futuro. Nel caso di capitalizzazione c.d. semplice, l’interesse maturato rimane distinto dal capitale e si aggiunge allo stesso capitale solo alla fine del periodo di utilizzo della somma. Nel caso di capitalizzazione c.d. composta, si individuano più scadenze intermedie (trimestrali) in cui gli interessi maturati si trasformano in (o sono assimilati al) capitale e determinano un nuovo montante di capitale su cui calcolare gli interessi per il periodo successivo.

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Art. 120, comma 2, (abrogato) Art . 120, comma 2, (vigente) Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Le certezze L’art. 120 del TUB, discostandosi dalla precedente formulazione, intende eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi, sia attivi sia passivi. La volontà espressa (forse male) dal legislatore risulta in ogni caso evidente, ossia eliminare il c.d. anatocismo bancario. Il potere del CICR risulta “ampliato” in quanto è chiamato a stabilire modalità e termini per la “produzione di interessi” e non più come in passato per la “produzione di interessi su interessi”.

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Le certezze L’art. 120 del TUB si applica ai rapporti conclusi tra banche e clienti, siano questi consumatori o non consumatori. Il divieto di anatocismo si applica agli interessi attivi e passivi. La lettera a) del secondo comma dell’art. 120 conferma la regola della pari periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, potranno essere conteggiati ogni trimestre (come nell’attuale prassi) ovvero ogni mese, semestre, anno, ecc.

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una prima incertezza Cosa intende il legislatore allorquando utilizza nel secondo comma, lettera b), dell’art. 120 del TUB le espressioni: - gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una prima incertezza Il termine capitalizzazione riferito prima agli interessi e poi alle operazioni, vuole riferirsi al: - calcolo di interessi su interessi o al - calcolo del valore di un capitale ad un istante futuro Occorre leggere “interessi capitalizzati” e “operazioni di capitalizzazione” come “interessi contabilizzati” o “operazioni di contabilizzazione” (?) Oppure occorre concludere che gli interessi periodicamente conteggiati (ex art. 120, comma 2, lett. a) si trasformano in capitale infruttifero (?)

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una seconda incertezza L’art. 1283 vieta che gli interessi - maturati (giorno per giorno) - scaduti - pagati producano ulteriori interessi. Ma se gli interessi sono: può ancora configurarsi la fattispecie di cui all’art. 1283 c.c. (?)

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una seconda incertezza Ipotizzando un conto affidato per euro 1.000 euro ed un saldo disponibile per il cliente pari a 800 euro, qualora la banca addebiti gli interessi passivi a carico del cliente pari ad euro 10, il saldo disponibile per il cliente si ridurrebbe ad euro 790 euro. Mediante l’addebito in conto, preventivamente autorizzato dal cliente, lo stesso cliente procede al “pagamento” degli interessi che, pertanto, non producono di per sé ulteriori interessi anatocistici, per la “semplice” considerazione che si tratta di interessi “pagati” dal cliente (?) (In tema si veda P. Ferro Luzzi, Trib. Cremona, 29 maggio 2012, Trib. Lucca, 10 maggio 2013; App. Torino, 7 maggio 2004)

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una seconda incertezza Affinché gli interessi si possano considerare “pagati”: è necessario che il cliente utilizzi denaro proprio (?); può utilizzare anche il denaro messo a disposizione della banca sotto forma di apertura di credito (?) L’art. 120 nulla dice in merito a tempistiche e modalità di “pagamento” degli interessi attivi e passivi.

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una terza incertezza Diversamente ragionando, affinché gli interessi si possano considerare “esigibili” è necessario che: vi sia una chiusura del conto (non la semplice contabilizzazione stante l’inesegibilità del saldo); vi sia una “convenzione posteriore allo loro scadenza” relativa ad “interessi dovuti per almeno sei mesi” ex art. 1283 c.c.; gli interessi “escano” dal conto per evitare la “capitalizzazione” (?).

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Una quarta incertezza Quale è il perimetro di applicazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, ossia le operazioni in conto corrente (?) tutte le operazioni riconducibili all’attività bancaria, inclusi i finanziamenti a rimborso rateale (?) La risposta è, in parte, legata alla precedente domanda (cosa deve intendersi per “interessi capitalizzati” e per “successive operazioni di capitalizzazione”) ed, in parte legata, al discusso argomento della scindibilità/inscindibilità della rata impagata.

L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze Ulteriori incertezze E’ necessario / consentito un adeguamento dei contratti in essere ed attraverso quale forma (?) Il divieto di anatocismo riverbera effetti in materia di determinazione dei TEGM usura (?) Il divieto di anatocismo comporta la necessità di adeguare la documentazione in materia di trasparenza bancaria quali fogli informativi e documenti di sintesi, con specifico riferimento ai tassi effettivi annui, al TAEG ed ai criteri di capitalizzazione (?)

Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 3 aprile 2015, est. Ferrari Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25 marzo 2015, est. Brat Ordinanza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 2014 (obiter dictum) Provvedimenti di sospensione dei decreti ingiuntivi in attesa del richiesto ricalcolo dal 1° gennaio 2014

Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti “la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico….. se è vero che il legislatore non ha esplicitato il significato attribuito al termine “capitalizzare”, apparentemente utilizzato contraddittoriamente, altrettanto vero è che il dato normativo è lapidario là dove precisa che gli interessi non possano produrre ulteriori interessi, che viceversa vanno conteggiati solo sulla sorte capitale” (Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 3 aprile 2015, est. Ferrari)

Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti “La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore capovolgendo la disciplina previgente)” (Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 3 aprile 2015, est. Ferrari)

Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti “se, certamente, non può trascurarsi l’anomalia prima facie di interessi che, una volta capitalizzati, possono essere infruttuosi, vi è anche da rilevare come ben possa essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato passivo o attivo del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti: ad avviso del Collegio è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l’intervento regolamentare del CICR, cui è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo che, pertanto, è da ritenersi operante dal 1.1.14” (Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25 marzo 2015, est. Brat)

Grazie per l’attenzione! Avv. Fabio Civale