Il contenzioso amministrativo Corso praticanti Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno Lezione n. 13 del 19 settembre 2009
Principi generali sul contenzioso Art.1 DPR 1199/1971 Contro gli atti amministrativi non definitivi degli enti pubblici è generalmente ammesso, prima che sia esperibile ricorso agli organi giurisdizionali, il ricorso ad un organo sovraordinato da parte di chi vi abbia interesse.
Art.3 DPR 1199/1971 Il ricorso da proporsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto non sospende l'efficacia e l'esecutività dell'atto impugnato a meno che l'autorità adita non ritenga di disporne la sospensione.
Art.6 DPR 1199/1971 Decorsi 90 giorni (o il diverso termine previsto da norme specifiche) dalla data di presentazione,il ricorso si intende respinto (c.d. “silenzio- rigetto”) a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso all'autorità giudiziaria.
Elementi essenziali del ricorso amministrativo Gli elementi essenziali del ricorso amministrativo sono: - forma scritta (libera) - indicazione dell’autorità adita - identificazione del ricorrente - identificazione del provvedimento impugnato - specificazione dei motivi di ricorso (causa petendi) - individuazione dell’oggetto del ricorso (petitum) - sottoscrizione del ricorrente. La data non è elemento essenziale perché risulta dal timbro postale (raccomandata) o dal timbro a data della P.A. ricevente (presentazione diretta).
I principi del ricorso amministrativo PRINCIPIO DI FACOLTATIVITA':non esiste alcun obbligo di preventiva presentazione del ricorso amministrativo prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale(legge 1034/1971) PRINCIPIO DI NON PREVALENZA:quando è stato presentato ricorso giurisdizionale avverso il medesimo atto non è ammesso il ricorso amministrativo
PRINCIPIO DI RICETTIZIETA':il ricorso amministrativo è un atto ricettizio che deve essere portato a conoscenza dell'amministrazione entro il termine di decadenza che decorre dalla notifica.La presentazione può avvenire mediante consegna diretta all'ufficio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ai fini del rispetto del termine si tiene conto della data di spedizione. Il ricorso presentato oltre il termine decadenziale è irricevibile(dpr 1199/1971)
PRINCIPIO DI SEMPLICITA':il ricorso amministrativo non necessita della notifica per ufficiale giudiziario né dell'assistenza obbligatoria di un avvocato PRINCIPIO DI LIBERTA' DI FORMA: il ricorso amministrativo ha forma libera e richiede solo a pena di inammissibilità che siano indicati l'autorità adita,l'atto impugnato, i motivi,la sottoscrizione del ricorrente.
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO:il ricorso amministrativo attiva un procedimento contenzioso in contraddittorio in cui le parti hanno facoltà di produrre memorie e documentazione fino alla chiusura della fase istruttoria. Il ricorso deciso senza contraddittorio comporta l'illeggittimità della decisione PRINCIPIO INQUISITORIO:spetta al ricorrente indicare i fatti e le circostanze in base ai quali si sono verificate le violazioni di legge. L'organo decidente deve verificarne la sussistenza con ampia facoltà di indagine
PRINCIPIO DI MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA:il provvedimento dell'autorità che decide il ricorso amministrativo deve essere congruamente motivato (non potendo spingersi ultra petita) e vincolato (non potendo rilevare d'ufficio vizi non dedotti da ricorrente) e deve indicare le ragioni per le quali è stata adottata la decisione e l'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento amministrativo. PRINCIPIO DI PUBBLICITA': la decisione del ricorso amministrativo deve essere comunicata mediante notifica o lettera raccomandata sia all'autorità che ha adottato l'atto impugnato sia al ricorrente(dpr 1199/1971)
I nuovi ricorsi amministrativi (art. 12 D.Lgs 124/2004) Avverso la notifica della diffida accertativa il datore di lavoro può proporre ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del lavoro competente per territorio di cui all'art.17 D.Lgs 124/2004. Il ricorso è proposto entro i 30 gg. Successivi alla notifica e il Comitato decide entro 90 giorni.Decorso tale termine inutilmente il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida e fino alla decisione del ricorso il lavoratore non potrà procedere con il titolo esecutivo. Il datore di lavoro può opporsi all'esecuzione rivolgendosi al Tribunale (giudice del lavoro)
I nuovi ricorsi amministrativi (art. 16-17 D.Lgs 124/2004) Il DLgs n. 124/2004 ha introdotto due nuove tipologie di ricorsi amministrativi entrambi esenti da bollo. Ricorso alla Direzione Regionale del lavoro nei confronti dell’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981 in alternativa al ricorso in Tribunale. Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro avverso gli atti di accertamento, le ordinanze ingiunzioni delle DPL, i verbali degli istituti previdenziali che riguardano la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
ART.16 Ricorso alla DRL L'art.16 istituisce il ricorso alla Direzione Regionale del lavoro avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art.18 L.689/81 dalla DPL. Il ricorso ammesso in via alternativa a quello dinanzi all'Autorità Giudiziaria, è proposto entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro per il quale si procede ai sensi dell'art.17.
Decisione del ricorso art.16 Il direttore della DRL,ricevuto il ricorso ,decide entro i successivi 60 giorni senza procedere ad audizioni del privato ricorrente in ragione della previsione normativa secondo cui la decisione deve essere presa sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione . Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, il direttore della DRL conferma in tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata Decorso tale termine inutilmente il ricorso si intende respinto(silenzio-rigetto) .
Sospensione art.16 La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento espresso in questo senso del direttore della DRL. Il provvedimento di sospensione può avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei requisiti tipici dei provvedimenti cautelari: fumus boni iuris (parvenza di un legittimo diritto) e periculum in mora (pericolo di un danno per il ritardo della decisione)
Tipologie di decisione art.16 La decisione della DRL può essere: ELIMINATORIA: all'esito dell'accoglimento favorevole del ricorso l'ordinanza-ingiunzione viene eliminata e il ricorrente non sarà più soggetto ad alcuna pretesa da parte della pubblica amministrazione CONFERMATIVA: la decisione del Direttore Regionale conferma integralmente il provvedimento ingiuntivo. Il ricorrente potrà proporre entro 30 giorni il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art.22 L.689/1981, mentre la Direzione del lavoro potrà procedere alla riscossione coattiva.
INNOVATIVA: il provvedimento di riesame modifica in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione impugnata, novellandone e quindi rideterminando l'importo sanzionatorio. La Direzione provinciale del lavoro dovrà assegnare al trasgressore un termine di 30 giorni per il pagamento delle somme a titolo di sanzione amministrativa così come rideterminate dalla Direzione Regionale
Istruttoria a cura della Ricorso alla DRL Ordinanza-Ingiunzione Direzione Regionale del Lavoro Entro 30 gg dalla notifica Decisione entro 60 giorni Prima dell’eventuale ricorso ex art. 22 legge 689/1981 Istruttoria a cura della DPL emanante l’ordinanza impugnata
ART.17 Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro L'art.17 ha previsto il ricorso al Comitato Regionale per tutto ciò che riguarda la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro e viene proposto avverso: Le contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL Le ordinanze-ingiunzioni delle DPL I verbali di accertamento di INPS, INAIL ed altri enti previdenziali
Atti impugnabili ai sensi dell'art.17 I provvedimenti ricorribili dinanzi al Comitato Regionale sono le ordinanze-ingiunzione delle Direzioni Provinciali del lavoro emesse ai sensi dell'art.18 L.689/1981 e i ricorsi amministrativi regionali che divengono di competenza del Comitato quando interessano la sussistenza o qualificazione di uno o più rapporti di lavoro. COMPETENZA TERRITORIALE: territorialmente competente è il Comitato Regionale che opera nella Regione in cui ha sede l'ufficio che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione
Modalità di presentazione del ricorso Il ricorso va inoltrato alla DRL nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato, presentato in carta libera e corredato di documentazione idonea a supportare le tesi difensive esposte dal ricorrente. La decisione del Comitato Regionale è predisposta sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente e di quella già in possesso della Direzione Provinciale del lavoro interessata senza alcuna ulteriore attività istruttoria e senza audizione delle parti.
DECISIONE DEL RICORSO La decisione del ricorso, espressa con provvedimento motivato, spetta al Comitato regionale per i rapporti di lavoro territorialmente competente in base alla sede dell'ufficio di provenienza del provvedimento impugnato. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di 3 componenti: Direttore della Direzione Regionale del lavoro, Direttore Regionale INPS, Direttore Regionale INAIL. Ai fini della decisione del ricorso opera il criterio della maggioranza Il ricorso è deciso nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento
Tipologie di decisione art.17 La decisione del CRL dovrà essere motivata in modo logico e coerente e potrà produrre tre diverse tipologie: Eliminatoria: l’ordinanza ingiunzione viene annullata e nessuna azione sanzionatoria farà seguito Confermativa: la decisione del Comitato conferma l’ordinanza ingiunzione impugnata e la DPL attiva la procedura di riscossione coattiva . Il ricorrente può proporre ricorso in opposizione con effetto sospensivo Innovativa: la decisione del Comitato ridetermina la misura e l’oggetto dell’accertamento, modificando l’ordinanza-ingiunzione . La DPL assegna al trasgressore un termine di 30 giorni per il pagamento delle sanzioni rideterminate.
Impugnabilità della decisione del Comitato art.17 La Circolare ministeriale n. 10/2006 si è pronunciata anche sul regime di impugnabilità della decisione del Comitato che respinge il ricorso, negando la possibilità di ricorrere “agli organi di giustizia amministrativa”, e ritenendo ammissibile l’impugnazione della decisione negativa dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro. D’altronde, come più volte detto ed espressamente ribadito dalla stessa Circolare n. 10/2006, il ricorrente “potrà rivolgersi all’A.G. nelle ipotesi di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro (art. 22, L. n. 689/1981, Tribunale monocratico con funzioni di Giudice Unico)”, considerato l’effetto sospensivo di cui all’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004.
Ricorso al CRL Comitato Regionale per i rapporti di lavoro Verbali di accertamento di INPS-INAIL e Ministero del Lavoro Ordinanza-Ingiunzione Entro 30 gg.dalla notifica SUSSISTENZA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO Comitato Regionale per i rapporti di lavoro Decisione nei 90 gg Istruttoria del segretario del Comitato.
I RICORSI AMMINISTRATIVI INPS E INAIL I verbali di accertamento degli Enti previdenziali e assistenziali sono ricorribili ai sensi dell'art.17 D.Lgs 124/2004 se “causa petendi” è sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro I verbali di accertamento degli Enti previdenziali e assistenziali sono ricorribili ai sensi della L.88/89 presso organismi degli enti in tutti gli altri casi.
LE SANZIONI RIDOTTE art.16 L.689/81 E' CONSENTITO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE CONTESTATA E LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE ALLA DPL, ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLE CONTESTAZIONI, MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI CHIEDENDO DI ESSERE SENTITI