EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Efficacia delle norme giuridiche L’efficacia della norma giuridica consiste nella sua capacità di produrre effetti. Ogni norma giuridica ha un’efficacia limitata nel tempo, perché dopo un certo periodo di tempo può essere modificata, sostituita o eliminata da altre norme. L’efficacia quindi va dall’entrata in vigore fino alla perdita dell’efficacia.
Entrata in vigore La legge di regola entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari. La vacatio legis è il periodo di tempo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge. Una volta entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.
Principio di irretroattività In genere la norma giuridica vale solo per i fatti che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Questa regola risponde ad un’esigenza di certezza: il cittadino deve saper prima se il suo comportamento è lecito o illecito. ECCEZIONE: la legge penale più favorevole al condannato è retroattiva. Sarebbe ingiusto che, per due persone che hanno commesso lo stesso comportamento, ci fossero conseguenze diverse.
Perdita dell’efficacia L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante: Abrogazione Annullamento
Abrogazione L’ Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di una fonte successiva di grado uguale o più elevato. L'abrogazione può essere: ESPRESSA quando viene indicato esplicitamente quali fonti sono abrogate TACITA quando la nuova fonte è incompatibile con la precedente.
Referendum abrogativo L’abrogazione può avvenire anche con un referendum abrogativo. Si tratta di uno strumento di democrazia diretta: i cittadini votano se vogliono eliminare una legge, un decreto o parte di essi.
Annullamento Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma giuridica che contrasti con una fonte di grado superiore. La Corte Costituzionale può dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie o dei decreti e annullarli. Il giudice amministrativo può annullare i regolamenti illegittimi che contrastino con le leggi.