gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 1 La responsabilità civile La situazione sostanziale di base
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 2 La responsabilità civile Io danneggio gli altri soltanto guidando la mia macchina. Contribuendo alla congestione del traffico, io aggiungo qualcosa al ritardo degli altri automobilisti, per non parlare della loro pressione del sangue. La presenza della mia auto sulla strada, anche se guido con attenzione, sia pure in minima parte aumenta la possibilità che gli altri abbiano un incidente. I gas di scarico della mia macchina inquinano laria che gli altri respirano (McMillan, 119)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 3 La responsabilità civile Si sono già fatti esempi di atti dannosi: immissioni che non superano la normale tollerabilità atti di concorrenza NOTARE: ci sono due attività in contrasto tra loro; una danneggia laltra; nel momento in cui il danno arrecato ad una attività non viene risarcito, automaticamente si privilegia laltra.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 4 La responsabilità civile 1 Quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 5 Responsabilità civile quadro normativo Disposizio- ni di base del codice civile art. 1173: Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico art. 2043: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Artt ss. (v. libro IV, tit. IX, c.c.)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 6 Responsabilità civile quadro normativo ALTRI ESEMPI NORMATIVI RILEVANTI a) Responsabilità del produttore (d.lgs. 206/05) art. 114: il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto art. 115: 1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 7 Responsabilità civile quadro normativo b) Danno ambientale (art. 18, l. 349/1986) 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 8 La responsabilità civile 2 Analisi delle disposizioni di base del codice civile
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 9 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base contratto illecito art. 1173: Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 10 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 1. Quale obbligazione ha fonte nel fatto illecito? 2. Chi ne sono i soggetti? 3. Quale è linteresse del creditore soddisfatto dalla relativa prestazione? (art c.c.)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 11 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base colui che ha commesso il fatto risarcire il danno Rileggiamo lart c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 12 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base risposte 1. obbligazione di risarcire il danno (riparare il pregiudizio sofferto; reintegrazione) 2. colui che ha commesso il fatto (ma v. diapositiva 12, 15 s. ) ed il danneggiato 3. Interesse alla eliminazione della lesione patrimoniale subita
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 13 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Quali sono le differenze tra lobbligazione che nasce da fatto illecito e lobbligazione che sorge da contratto? Vediamone alcune …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 14 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Obbligazione da fatto illecito: (non un bene prima inesistente nel patrimonio del creditore ma) lareintegrazione (v. art. 2058) Obbligazione da contratto: il bene dedotto in contratto, perseguito e voluto dal creditore, promesso dal debitore 1. Oggetto dellobbligazione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 15 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Obbligazione da fatto illecito: colui che ha commesso il fatto (art. 2043) o il soggetto di volta in volta indicato dalla legge (artt ss.) Obbligazione da contratto: il promittente (colui che ha concluso il contratto promettendo unattribuzione patrimoniale) 2. I soggetti ed in particolare il debitore
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 16 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Obbligazione da fatto illecito: interesse alla riparazione del danno subito (ristabilimento dello status quo ante) Obbligazione da contratto: interesse alla attribuzione patrimoniale prevista in contratto (ricezione di un bene ulteriore rispetto a quelli già nel patrimonio) 3. Interesse del creditore
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 17 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Obbligazione da fatto illecito: il danneggiato deve provare il fatto, la colpa o comunque il collegamento col convenuto, i danni, il rapporto di causalità Obbligazione da contratto: il creditore deve provare il contratto, dedurre linadempimento, provare i danni ed il nesso di causalità 4. Lonere della prova
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 18 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Focus sul titolo IX, libro IV, c.c. diretto a determinare gli elementi rilevanti per la individuazione del responsabile
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 19 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Art Chi risarcisce: colui che ha commesso il danno condizioni:colpa - dolo / danno ingiusto 2047 Chi risarcisce:chi è tenuto alla sorveglianza Chi ha causato il danno: incapace 2049 Chi ha causato il danno:domestici e commessi (dipendenti) Chi risarcisce:padroni e committenti 2050: Chi risarcisce:esercente attività pericolosa Condizioni: collegamento del danno allattività
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 20 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Art Causa del danno:cosa Chi risarcisce: custode 2052 Causa del danno: animale Chi risarcisce: proprietario; chi se ne serve 2053 Causa del danno: rovina delledifico o della costruzione Chi risarcisce: proprietario 2054 Causa del danno: circolazione del veicolo Chi risarcisce:conducente, proprietario
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 21 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Uno sguardo alla tecnica normativa: 1. la responsabilità per colpa (art.2043 c.c.) è configurata come regola generale in omaggio alla tradizione (e secondo limpostazione dellepoca) 2. La fattispecie indeterminata e le clausole generali
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 22 La responsabilità civile 3. Il problema della responsabilità civile
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 23 La responsabilità civile. Il problema Analizziamo i seguenti esempi tratti da disposizioni del codice civile o di leggi speciali:
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 24 La responsabilità civile Il problema art c.c.: qualunque fatto doloso o colposo obbliga … a risarcire il danno art : I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti … art. 2049: I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 25 La responsabilità civile Il problema art c.c.: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento … art c.c.: se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni … accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 26 La responsabilità civile Il problema art c.c. : … il vettore risponde dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, … (?)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 27 La responsabilità civile Il problema art. 843 c.c.: Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo … al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità art c.c.: Prima di intraprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare … l'indennità per i danni …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 28 La responsabilità civile Il problema art. 14, d. lgs. 22/1997: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 29 La responsabilità civile Il problema art. 41 Cost. liniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con lutilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 30 La responsabilità civile Il problema Art. 104, d.lgs. 206/05: il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri Art. 112, d.lgs. 206/05: il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi … è punito con la pena dellarresto … art. 114, d. lgs. N. 206/05: il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 31 La responsabilità civile il problema Alcune osservazioni …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 32 La responsabilità civile Il problema Tutti gli esempi sopra elencati fanno riferimento ad attività. Gli eventuali danni provocati a terzi (le c. d. esternalità) debbono essere risarciti (illecito). Altre attività sono del pari permesse, ma le loro esternalità determinano a carico dellagente solo lobbligo di pagare unindennità (c.d. atto lecito dannoso) Infine altre attività sono vietate (illecita è lattività)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 33 La responsabilità civile Il problema il problema della responsabilità civile In altre parole, le disposizioni elencate mirano a risolvere il problema della responsabilità civile : tutte le attività umane (possono determinare danni i quali) hanno un costo che si riverbera sugli altri. Chi deve sopportare questo costo ? Per evitare questo costo si deve rinunciare allattività e ai suoi benefici?
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 34 La responsabilità civile Il problema soluzioni possibili: Se il costo sociale è ritenuto insopportabile in rapporto ai benefici lattività è vietata
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 35 La responsabilità civile Il problema Se non si vuole rinunciare ai benefici, occorre decidere cosa fare dei costi: Quali danni (e relativi costi) prendere in esame: tutti o solo alcuni Lasciarli a carico della vittima Traslarli sullagente o su un terzo Ripartirli tra questi soggetti e in che misura Porli a carico della società
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 36 La responsabilità civile Il problema Funzione delle regole di responsabilità civile: Allocare i costi sociali delle attività umane nel modo storicamente ritenuto più efficiente
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 37 la responsabilità civile 4. Un rapido inquadramento storico
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 38 la responsabilità civile inquadramento storico Si può addirittura abbozzare una sorta di (mini) storia dellordinamento economico-sociale e dei suoi riflessi giuridici
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 39 La responsabilità civile Scarsa popolazione Poche attività No beni diversi dalle cose Cosa può tutelare listituto della responsabilità civile?
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 40 la responsabilità civile inquadramento storico il codice civile italiano del 1865 costituisce la traduzione del codice civile francese del entrambi sono espressione delle ragioni dei proprietari terrieri (alla fine del settecento prevale e viene codificata la configurazione della proprietà come diritto sacro ed inviolabile della persona)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 41 la responsabilità civile inquadramento storico ai primi dellottocento dallInghilterra si diffonde nellEuropa continentale quellimpetuoso impulso allo sviluppo economico-sociale che va sotto il nome di rivoluzione industriale
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 42 la responsabilità civile inquadramento storico Un pano- rama inglese del primo ottocento
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 43 la responsabilità civile inquadramento storico in questo contesto gli istituti economico- giuridici al centro del sistema sono: la proprietà in quanto costituente la forma di ricchezza più diffusa e rilevante nella società lattività industriale in quanto fattore potente di sviluppo e di produzione di una nuova forma di ricchezza
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 44 la responsabilità civile inquadramento storico dunque, le esigenze economico-sociali allepoca avvertite sono: tutela della proprietà tutela dellimpresa, nel senso di non addossare ad essa costi tali che potessero frenarla
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 45 la responsabilità civile inquadramento storico gli strumenti concettuali, che traducono allinterno della responsabilità civile queste esigenze, sono: la limitazione dei danni risarcibili alla lesione dei diritti soggettivi assoluti lenfatizzazione dellelemento soggettivo (nessuna responsabilità senza colpa)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 46 La responsabilità civile Diritti soggettivi assoluti sono storicamente i diritti reali e soprattutto la proprietà e la vita, lintegrità fisica
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 47 la responsabilità civile la ingiustizia del danno art c.c. 1865: qualunque fatto delluomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno par. 823 BGB: chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 48 la responsabilità civile inquadramento storico il risultato operazionale di queste premesse (apparentemente) teoriche era che quanti esercitassero unattività dovevano risarcire solo quei danni alla proprietà (o alla vita) che derivassero da una condotta negligente loro direttamente ascrivibile (riflessi – ad esempio - su danni ai terzi e infortuni sul lavoro)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 49 la responsabilità civile inquadramento storico questo impianto privilegiava (la proprietà e) limpresa ed è stato scalzato quando lo scenario è mutato perché nel corso del 900 lindustria è giunta a maturazione e quindi non è più giustificata sul piano economico-sociale lesenzione dal costo delle esternalità Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile esercitare attività in numero sempre crescente e potenzialmente sempre più dannose …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 50 la responsabilità civile inquadramento storico … la ricchezza trascende la proprietà terriera anche grazie allo sviluppo economico assumono forza valori e interessi prima regressivi
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 51 la responsabilità civile inquadramento storico Tutto ciò si traduce (diap.41 e 42) in termini di politica del diritto: Ampliamento dei danni risarcibili Mutamento della funzione della responsabilità civile che non mira più alla reintegrazione del singolo danneggiato, ma alla prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 52 la responsabilità civile inquadramento storico Tutto ciò si traduce (diap. 41 e 42). sul piano normativo: Art. 832 c.c. : il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose … con losservanza dei limiti stabiliti dallordinamento giuridico. art. 844 c.c. Artt e 2050 c.c.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 53 la responsabilità civile inquadramento storico art. 2 Cost.: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo … e richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidarietà … economica e sociale. Art Cost.: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina … i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. I nuovi valori
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 54 la responsabilità civile inquadramento storico art. 41 Cost. Responsabilità del produttore (da il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto del 1988, a il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri del 1995). I nuovi valori e linternaliz- zazione sempre maggiore dei costi di impresa
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 55 La responsabilità civile 5. La funzione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 56 La responsabilità civile la funzione Obiettivi di politica del diritto connessi alla responsabilità civile: non (solo) la reintegrazione del singolo danneggiato, ma (soprattutto) la prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 57 La responsabilità civile la funzione Una comune regola desperienza: La più banale forma di prevenzione di un incidente è quella di indurre i soggetti coinvolti a prendere tutte le misure necessarie per evitare il danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 58 La responsabilità civile la funzione Strumenti Responsabilità per colpa Concorso di colpa Vediamo come, perché e quando funzionano…
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 59 La responsabilità civile 6. La colpa
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 60 La responsabilità civile la colpa Cosè la colpa? Art. 43 c.p.: è colposo, o contro lintenzione, quando levento, anche se preveduto, non è voluto dallagente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 61 La responsabilità civile la colpa Colpa Soggettiva oggettiva colpa Generica specifica colpa Grave Lieve lievissima colpa difetto di prudenza, diligenza, perizia Violazione leggi, regolamenti ecc.
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 62 La responsabilità civile la colpa Negligenza: violazione delle regole sociali che descrivono la condotta di un soggetto attento ed oculato nel raggiungimento dei suoi fini Imprudenza: violazione delle modalità imposte dalle regole sociali nellespletamento di certe attività Imperizia: violazione delle regole tecniche generalmente seguite in un certo settore
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 63 La responsabilità civile la colpa determinato contesto economico-sociale Lindeterminatezza di queste definizioni non deve sorprendere. Si tratta di formule utilizzate per significare che un determinato comportamento concreto è conforme a quello che ragionevolmente ci si attende in un determinato contesto economico-sociale da chi svolge unattività da cui possa derivare un danno …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 64 La responsabilità civile la colpa Cfr. ad es. Cass. 10 agosto 2004, n : Fatto: un notaio sbaglia nellidentificare la persona del venditore La vendita è nulla e lacquirente pretende i danni dal notaio il notaio non è responsabile dei danni da taluno subiti per lerronea identificazione di una delle parti di un contratto, se egli si sia convinto dellidentità di un soggetto sulla base di elementi idonei a giustificare il convincimento stesso secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 65 La responsabilità civile la colpa NOTARE: i tre concetti vengono usati come una sorta di endiadi, senza che a nessuno di essi venga assegnato in motivazione un senso caratterizzante. essi vogliono semplicemente indicare che nella specie il notaio aveva fatto quanto ci si attendeva da lui per identificare le parti senza avere lobbligo di procedere ad una identificazione assolutamente certa NOTARE: i tre concetti (diligenza, prudenza, perizia) vengono usati come una sorta di endiadi, senza che a nessuno di essi venga assegnato in motivazione un senso caratterizzante. essi vogliono semplicemente indicare che nella specie il notaio aveva fatto quanto ci si attendeva da lui per identificare le parti senza avere lobbligo di procedere ad una identificazione assolutamente certa Cass /2004
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 66 La responsabilità civile la colpa Nella fattispecie il notaio aveva identificato la parte sulla base del documento, sulla base della dichiarazione delle parti di conoscersi, sulla base del fatto che la persona presentatasi come venditore ha prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo sullimmobile venduto Cass / 2004
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 67 La responsabilità civile la colpa una valutazione più tecnica della redazione della norma in questo caso può aiutare a capire: si tratta di clausole generali. di nozioni indeterminate che vengono concretizzate nel singolo caso concreto per esprimere il concetto che la condotta dellagente è quella che ci si poteva ragionevolmente attendere in quella data situazione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 68 La responsabilità civile la colpa cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.: deve valutarsi con riguardo alla natura dellattività esercitata nelladempimento delle obbligazioni inerenti allesercizio di unattività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dellattività esercitata
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 69 La responsabilità civile la colpa la valutazione della colpa consiste nello stabilire se il danneggiante – nel compiere una determinata attività – ha adottato una certa quantità di cautele onde evitare il danno. il ché equivale a dire che lobbligo di risarcire i danni arrecati per colpa rappresenta la sanzione per la mancata adozione di quella certa quantità di cautele
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 70 La responsabilità civile la colpa quindi – una volta adottata quelle determinate misure di prevenzione – lagente sarà esente da responsabilità ciò significa che in questo caso i danni rimarranno a carico del danneggiato, il quale è pertanto è incentivato a stare attento
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 71 La responsabilità civile la colpa una prima conclusione: adottare il criterio della colpa al fine di disciplinare la responsabilità civile significa indurre le parti (potenziali danneggianti e potenziali vittime)ad agire in modo da adottare comportamenti diretti a ridurre gli incidenti (e quindi i costi sociali)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 72 La responsabilità civile la colpa agente:adotta misure di prevenzione socialmente richieste perché sa che esse sono sufficienti ad esonerarlo da responsabilità vittima:adotta misure preventive del danno perché sa che costi rimarranno a suo carico se danneggiante ha adottato le misure preventive socialmente richieste (v. art. 2046) quadro riassun tivo colpa: comportamenti indotti
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 73 La responsabilità civile la colpa una seconda conclusione : adottare il criterio della colpa ha senso solo quando le parti sono in grado di fare qualcosa in concreto per impedire il danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 74 la responsabilità civile 7. la responsabilità oggettiva
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 75 la responsabilità civile la responsabilità oggettiva presupposti di fatto colpa colpa: entrambe le parti possono fare in concreto qualcosa per evitare lincidente (condizioni di prevenzione bilaterale) ( es.: uso del prodotto) responsabilità oggettiva responsabilità oggettiva: solo il danneggiante è in grado di adoperarsi per prevenire il danno (es.: difetto del prodotto)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 76 La responsabilità civile la responsabilità oggettiva NOTARE: è rimessa a colui che esercita lattività lanalisi costi/benefici e, dunque, la valutazione della convenienza economica della medesima
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 77 La responsabilità civile la responsabilità oggettiva la responsabilità civile è strumento di incentivazione alla adozione di misure di prevenzione degli incidenti
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 78 la responsabilità civile 8. la nozione di ingiustizia del danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 79 La responsabilità civile Una premessa di carattere generale: vi è una connessione sistematica tra proprietà, beni e tutela aquiliana: i beni sono gli strumenti per la soddisfazione degli interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dellordinamento. La distruzione di quegli strumenti determina il diritto al risarcimento del danno, che per tale via si configura come ulteriore forma di tutela di quegli stessi interessi
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 80 la responsabilità civile la ingiustizia del danno art c.c. 1865: qualunque fatto delluomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno par. 823 BGB: chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 81 la responsabilità civile la ingiustizia del danno ingiusto art c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 82 la responsabilità civile la ingiustizia del danno art c.c sembra codificare in modo assoluto il principio alterum non laedere (neminem laedere) se così fosse, si paralizzerebbe di fatto qualsiasi attività umana
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 83 la responsabilità civile la ingiustizia del danno gli artt. 823 B.G.B. e 2043 c.c. sembrano individuare il criterio selettivo dei danni risarcibili attraverso tecniche normative differenti tipicità o atipicità dellillecito ?
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 84 la responsabilità civile la ingiustizia del danno in realtà un criterio selettivo è sempre stato individuato - a prescindere, di fatto, dalla lettera dei vari testi legislativi - in rapporto alle condizioni socio- economiche (v. inquadramento storico)
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 85 la responsabilità civile la ingiustizia del danno linterpretazione che ha dominato la dottrina fino a quaranta anni fa: ingiusto non iure: lattività dannosa non deve aver luogo nellesercizio di un diritto soggettivo contra jus: danno risarcibile è solo quello consistente nella lesione di un diritto soggettivo assoluto
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 86 la responsabilità civile la ingiustizia del danno lesione del diritto di credito lesione di ogni interesse giuridicamente rilevante evoluzione giurisprudenziale della nozione di ingiustizia del danno
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 87 La responsabilità civile 9. Imputabilità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 88 La responsabilità civile imputabilità Il fatto di cui allart c.c. come si colloca rispetto alla tradizionale griglia fatto, atto, negozio? dietro una questione apparentemente classificatoria si cela un tema ideologico
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 89 La responsabilità civile imputabilità art. 2046: Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa art. 414 c.c. la tesi dello atto
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 90 La responsabilità civile imputabilità cosa si intende per capacità di intendere e volere? art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in rapporto ad essa e la congruenza e le possibili conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà stessa ; art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in rapporto ad essa e la congruenza e le possibili conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà stessa ; dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azione dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 91 La responsabilità civile imputabilità giurisprudenza penale: si ha incapacità di intendere e volere quando siano compromessi i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente giurisprudenza penale: si ha incapacità di intendere e volere quando siano compromessi i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 92 La responsabilità civile imputabilità Ciò significa che per lart c.c., affinché sia produttivo dellobbligo di risarcire il danno, il fatto di cui allart c.c. deve essere posto in essere da chi sia consapevole delle conseguenze del fatto medesimo e ciò malgrado lo compia egualmente ossia atto giuridico è non un fatto, ma un atto giuridico
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 93 La responsabilità civile imputabilità in realtà la complessità DELLE fattispecie da cui deriva la responsabilità civile giustifica ladozione del termine fatto
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 94 La responsabilità civile imputabilità al di là dellinquadramento dogmatico del fatto ex art c.c., lart c.c. pone due problemi: 1. il suo significato allinterno delle regole di responsabilità civile 2. la sua applicabilità solo alla responsabilità per colpa o anche ad altri tipi di responsabilità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 95 La responsabilità civile imputabilità fine delle regole di responsabilità civile: incentivare ladozione di un determinato livello di misure preventive degli incidenti a nessun incentivo può essere sensibile chi non sia capace di intendere e volere, con conseguente inutilità del sistema della responsabilità civile significato dellart. 2046
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 96 La responsabilità civile imputabilità in caso di responsabilità oggettiva non ha senso stabilire se, al momento dellincidente, lesercente lattività pericolosa o il custode dellimmobile fossero capaci di intendere e volere
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 97 La responsabilità civile 10. Il nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 98 La responsabilità civile il nesso di causalità A cosa serve il nesso di causalità? il problema del nesso causale assume il proprio senso giuridico come problema della estensione della responsabilità del soggetto convenuto in giudizio, in quanto, a seconda della teoria accolta, si escludono o si includono determinati danni dallambito della risarcibilità In altre parole il nesso di causalità serve per rispondere alle seguenti domande:
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 99 La responsabilità civile il nesso di causalità La lesione ingiusta riscontrata nel caso concreto è riconducibile allagente, o comunque a colui che in astratto appare responsabile? Quali conseguenze della lesione devono essere traslate dalla vittima al responsabile? Il nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 100 La responsabilità civile il nesso do causalità teoria della causalità giuridica adottata nel caso concreto Le risposte a queste domande non sono rimesse alla fisica meccanica, ma alla teoria della causalità giuridica adottata nel caso concreto. E vedi infatti …
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 101 La responsabilità civile il nesso di causalità t. della conditio sine qua non t. della conditio sine qua non: è responsabile dellevento chiunque abbia posto in essere un qualsiasi fatto che, nella serie causale, costituisca un antecedente necessario dellevento medesimo, il quale, dunque, non si sarebbe prodotto senza quel fatto Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 102 La responsabilità civile il nesso di causalità t. della prevedibilità dellevento t. della prevedibilità dellevento: è responsabile lautore dellantecedente necessario che sia stato in grado di figurarsi levento t. della causalità adeguata: sono conseguenze giuridicamente rilevanti solo gli eventi che rientrino – secondo la normale esperienza - in una normale sequenza causale t. della causalità adeguata: sono conseguenze giuridicamente rilevanti solo gli eventi che rientrino – secondo la normale esperienza - in una normale sequenza causale Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 103 La responsabilità civile il nesso di causalità Teoria dello scopo della norma violata: ad un determinato evento, posto in essere in violazione di una norma, possono ricondursi solo i danni che la norma medesima mirava ad evitare Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 104 La responsabilità civile il nesso di causalità Proprio la varietà di teorie e la diversità delle conseguenze di ciascuna conferma come il nesso di causalità non sia un elemento di stampo naturalistico, ma giuridico-valutativo E se è tale, il riferimento indeclinabile non può che essere alle norme Nesso di causalità
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 105 La responsabilità civile il nesso di causalità art c.c.: Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta art. 40 c.p.: Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo nesso di causalità: il quadro normativo art. 2056
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 106 La responsabilità civile il nesso di causalità art. 41 c.p.: Concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 107 La responsabilità civile il nesso di causalità Elementi rilevanti: Il danno, lo evento dannoso, quale conseguenza immediata e diretta della condotta del responsabile (art c.c.; 40 c.p.) Il ruolo delle cause indipendenti dallazione od omissione del responsabile … ed in particolare delle cause sopravvenute Il nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 108 La responsabilità civile il nesso di causalità Se le cause indipendenti dallazione del responsabile non escludono il rapporto di causalità tra lazione medesima e il danno, significa che il legislatore ha adottato la t. della conditio sine qua non, vale a dire la t. secondo la quale è responsabile lautore di un qualsiasi evento che abbia concorso alla verificazione del fatto medesimo Nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 109 La responsabilità civile il nesso di causalità Questo rilievo incide sullinterpretazione della locuzione conseguenza immediata e diretta, nel senso che le cause indipendenti non fanno venire meno il rapporto di immediatezza tra fatto del responsabile e danno, sempre che il fatto del responsabile sia configurabile come antecedente necessario del danno stesso Nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 110 La responsabilità civile il nesso di causalità al contrario, il rapporto di immediatezza è reciso dalle cause sopravvenute quando sono state da sole sufficienti a determinare levento. la causa sopravvenuta esclude la responsabilità del danno quando è sufficiente da sola a spiegare il prodursi del danno stesso nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 111 La responsabilità civile il nesso di causalità rimane senza risposta nella legge linterrogativo sulla natura del rapporto che deve sussistere tra un evento dannoso e lazione del responsabile perché il primo possa dirsi conseguenza della seconda a questo interrogativo ha cercato di dare risposta la giurisprudenza nesso di causalità: il quadro normativo
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 112 La responsabilità civile il nesso di causalità il nesso di causalità tra un fatto e l'evento lesivo ricorre quando questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1857). Per accertare il suddetto nesso il giudice deve valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037; Cass , n. 2312). nesso di causalità: la giurispru- denza
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 113 La responsabilità civile il nesso di causalità Nel sistema risarcitorio civilistico un evento dannoso è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, allinterno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce levento causante, non appaiano del tutto inverosimili c.d. t. della causalità adeguata (cass. 2 gennaio 2002, n. 5) nesso di causalità: la giurispru- denza
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 114 La responsabilità civile il nesso di causalità Cass., sez. III, , n : Nella responsabilità oggettiva il nesso eziologico tra il soggetto obbligato a risarcire il danno e questultimo consiste in una fattispecie complessa costituita da un lato dalla causazione del danno ricollegabile alla cosa, ad un animale o ad una persona; e dallaltro da un rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero fatto) tra detto soggetto obbligato e tale cosa, animale o persona.