Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012.

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Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012

Patti parasociali l Ogni accordo con il quale, superando quanto previsto nellatto costitutivo o dallo statuto, i soci, o parte di essi, regolano, eventualmente insieme a terzi, uno o più profili concernenti lesecuzione del rapporto sociale. l Gli accordi vincolano solo i partecipanti: –le limitazioni cui essi accettano di sottomettersi non vincolano i soci estranei, –la società resta estranea allefficacia degli accordi e nulla può fare se uno dei partecipanti viola il patto.

I principali tipi l Sindacati di blocco l Sindacati di voto l Sindacati di consultazione l Sindacati di emissione o collocamento, l Ecc.

Classificazioni l Sindacati a tempo determinato/indeterminato. l Sindacati allunanimità/maggioranza. l Sindacati con efficacia reale/obbligatoria.

Evoluzione storica l I sindacati sono stati ignorati dal legislatore per molti anni. l La giurisprudenza è partita da posizioni restrittive: illiceità sindacati a maggioranza. l Cass. 20 settembre 1995, n. 9975: leciti se non incidono su poteri e funzioni organo assembleare. Ma mantenuta illiceità sindacati a tempo indeterminato e sindacati reali. l Cass. 23 novembre 2001, n : leciti sindacati a tempo indeterminato perché il socio può sempre recedere. l Numerosi interventi legislativi negli anni 90, fino al TUF (art. 122 e 123). l Riforma diritto societario: art bis e 2341 ter. l Parametro liceità: salvaguardia prerogative assemblea. Si ritengono ormai leciti anche i sindacati reali.

Art bis c.c. l I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a)hanno per oggetto lesercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b)pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c)hanno per oggetto o per effetto lesercizio anche congiunto di uninfluenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. l Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. l Queste limitazioni non si applicano a quegli accordi che, pur contenendo clausole come quelle descritte, abbiano contenuto più ampio, rispetto al quale tali clausole hanno una funzione strumentale.

Art ter l Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso lufficio del registro delle imprese. l In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il voto loro determinante sono impugnabili a norma dellarticolo 2377.

Art. 122 tuf l I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono: l a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione; l b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; l c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. l In caso di inosservanza di tali obblighi previsti i patti sono nulli. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti tali obblighi non può essere esercitato. l Lart. 122 tuf si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: l a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l' esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; l b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; l c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b) ; l d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un 'influenza dominante su tali società. l Ai patti disciplinati dallart. 122 tuf non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter c.c.

Art. 123 tuf l I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. l I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. l Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti