Lorenzo Benatti Parma, 13 ottobre 2011

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Lorenzo Benatti Parma, 13 ottobre 2011 Le società di persone Lorenzo Benatti Parma, 13 ottobre 2011

Tipi società di persone Società semplice. Società in nome collettivo (s.n.c.). Società in accomandita semplice (s.a.s.). Regime responsabilità. S.a.s.: due categorie di soci. Amministrazione e responsabilità. Snc, soc. sempl. e regime residuale. Soc. sempl.: disciplina di base. Soc. sempl. Impresa agricola e legislazione speciale.

Costituzione - la forma società semplice: nessuna forma specifica prevista (2251), iscrizione nel regi-stro delle imprese (DPR 580/1993 e DPR 588/1999) non è condizione di regolarità, ma ha funzione di pubblicità legale (l. 288/2001). s.n.c. e s.a.s.: scrittura privata con firme autenticate o atto pubblico, iscrizione nel registro delle imprese come condizione di regolarità (2297). Attenzione: in tutte le società la forma dell’atto costitutivo deve tenere conto della natura dei beni conferiti. La mancanza delle forme incide sulla validità dell’atto di conferimento, non su quella dell’atto costitutivo.

Atto costitutivo - contenuto per la società semplice nulla è detto. il contenuto dell’atto costitutivo della s.n.c. è stabilito nell’art. 2295, quello della s.a.s. dall’art. 2295 (2315) e dall’art. 2316 (devono essere distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti).

Ragione sociale Nelle soc. sempl. e nelle s.n.c. la ragione sociale deve contenere il nome o la sigla di un socio. Nella s.a.s. quelli di un socio accomandatario (art. 2314). L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Società di fatto ed irregolare Ne la stipula dell’atto costitutivo, ne l’iscrizione nel registro delle imprese, sono condizioni per l’esistenza della società, per la società semplice la mancata iscrizione comporta difficoltà nell’opponibilità degli atti ai terzi, è invece irrilevante l’assenza di atto costitutivo (può essere iscritta anche società stipulata verbalmente o di fatto), la s.n.c. (2297) e la s.a.s. (2317) non iscritte sono irregolari, ciò comporta una diversa disciplina dell’autonomia patrimoniale (caso particolare s.a.s.), nella s.a.s. non può mancare atto costitutivo, solo la s.n.c. può essere società di fatto (attenzione), la società di fatto è soggetta a fallimento, con essa falliscono anche i suoi soci.

S.a.s. irregolare Purché la società operi sotto una ragione sociale che ne enunci la natura di accomandita semplice resta ferma la distinzione fra soci accomandatari e soci accomandanti.

Società occulta solitamente è una società di fatto, ma talora esiste un atto costitutivo, manca esteriorizzazione della società, La s.o. è soggetta a fallimento e con essa i suoi soci (art. 147 l.f.).

Art. 147 l.f. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. (…) Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Società apparente E’ una creazione giurisprendenziale, manca un accordo tra i soci che la qualifichino come società, ma è stata ingenerata dei terzi la convinzione che la società esista, per la giurisprudenza, anche la s.a. è soggetta a fallimento.

Società e capacità di agire La partecipazione ad una società di persone richiede la capacità di agire, la partecipazione ad una s.n.c. o ad una s.a.s. è equiparata all’esercizio di un’impresa commerciale, lo stesso dicasi per il socio accomandatario della s.a.s. si ritiene che nono si applichi all’accomandante.

Società di capitali, socia di società di persone Si trattava di un tema caldo prima della riforma. Secondo la giurisprudenza non era ammessa la partecipazione di società di capitali in società di persone. Ma la riforma delle società di capitali ha cambiato tutto.

Art. 2361, 2° comma «L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa».

Art. 111-duodecies disp.att.trans. «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’art. 2361, comma secondo, del codice civile, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti».

Invalidità della società Manca una disciplina specifica, vale quella dell’invalidità dei contratti. L’invalidità potrà riguardare l’intero contratto o la singola partecipazione. In questo secondo caso si ha nullità o annullabilità dell’intero contratto solo se la partecipazione è essenziale.

Nullità della società La nullità opera ex tunc. Se la società ha iniziato a operare e sono sorti diritti di terzi, nelle società di capitali questi sono tutelati (2332). Si ritiene che tale disciplina non si applichi alle società di persone (critico Campobasso).

I conferimenti Beni conferibili: nessun limite, può essere conferita ogni entità suscettibile di valu-tazione economica e utile al conseguimento dell’oggetto sociale. Se nulla è indicato il conferimento deve farsi in denaro.

I conferimenti L’entità dei conferimenti dovrebbe essere indicata dal contratto. Se manca ogni indicazione si presume che debba essere conferito quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale e che le quote dei soci siano uguali tra loro.

Conferimenti in proprietà «la garanzia del socio e il passaggio dei ri-schi sono regolati dalle norme sulla vendi-ta» (art. 2254, 1° comma). Se la cosa promessa perisce prima che diventi di proprietà della società, il socio può essere escluso.

Conferimenti in godimento Il rischio resta a carico del socio che conferisce. Per la garanzia si rinvia alle norme sulla locazione. Se il bene conferito perisce o diviene impossibile il godimento (per cause non imputabili agli amministratori) il socio può essere escluso

Conferimenti di crediti Il socio conferente «risponde dell’insol-venza del debitore nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia».

Conferimento dell’opera Il socio d’opera è retribuito con la partecipazione agli utili ed è soggetto al rischio di esclusione quando non sia in grado di effettuare la prestazione. Non dovrebbe aver diritto al rimborso della quota in sede di liquidazione.

Capitale sociale Nella società sempli-ce: non è prevista la sua esistenza, né una valutazione dei confe-rimenti Nella s.n.c. (e quindi s.a.s.) alcune norme fanno riferimento al capitale: 2295, n. 6, 2303 e 2306. Non bisogna confondere il concetto di capitale con quello di patrimonio.

Partecipazione dei soci ad utili o perdite Unico limite: il patto leonino art. 2265. La legge fissa i criteri di ripartizione in mancanza di indicazioni nell’atto costitutivo: art. 2263. Vi è un diritto del socio alla percezione degli utili dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2261, 2262 e 2302) Il rendiconto è un bilancio?

Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali In tutte le società di persone risponde prima di tutti la società con il suo patrimonio e i soci in via sussidiaria sui soci illimitamente responsabili. Nella società semplice la responsabilità illimitata è derogabile. Nella soc. sempl. e nelle s.n.c. e s.a.s. irregolari Il beneficio di escussione non opera automaticamente (2268). Nella s.n.c. ogni patto limitativo della responsabilità non ha effetto verso i terzi. Nella s.a.s. gli accomandatari sono illimitatamente responsa-bili, gli accomandanti rispondo-no solo del conferimento Il beneficio di escussione opera automaticamente (2304).

Responsabilità del nuovo socio e dell’ex-socio Il nuovo socio (illimitatamente responsabile) risponde anche delle obbligazioni precedenti al suo ingresso in società. L’ex-socio risponde delle obbligazioni precedenti alla sua uscita dalla società.

Creditore personale del socio Il creditore personale del socio non può aggredire il patrimonio sociale fin che dura la società. Né può compensare il suo credito con debiti della società. Può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al suo debitore. Può compiere atti conservativi sulla quota.

Creditore personale del socio Nella società semplice e nella collettiva irre-golare può chiedere la liquidazione della quota dimostrando che gli altri beni del debitore sono insuf-ficienti per soddisfare il suo credito. Nelle s.n.c. e s.a.s. (regolari) deve atten-dere il termine della società: se vi è una proroga espressa ed iscritta potrà opporvisi, se si ha proroga tacita valgono le regole previste per la società semplice.

Amministrazione Amministrazione: attività di gestione dell’impresa sociale. Amministrazione e mandato (art. 2260). Legata alla responsabilità limitata? Soc. sempl. (v. art. 2267) S.n.c. S.a.s. (v. art. 2318), ingerenza accomandante (v. art. 2320). Poteri controllo soci non amministratori (2261): avere notizie sullo svolgimento affari sociali, consultare i documenti relativi all’amministrazione, ottenere il rendiconto, comunicazione annuale bilancio (art. 2320). Amministratore estraneo?

Poteri accomandante Possono trattare o concludere affari in nome della società, sia pure solo in forza di una procura speciale per singoli affari e quindi in modo tale da restare pur sempre assoggettati alle direttive degli amministratori. Possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all’interno della società sotto la direzione degli amministratori e quindi in posizione autonoma ed indipendente. Possono, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e parer per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo, sia pure nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell’amministrazione.

Ingerenza accomandante Art. 2320: gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. L’accomandante che contravviene al divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Non diventa accomandatario. Può inoltre essere escluso dalla società con decisione a maggioranza degli altri soci (accomandanti e accomandatari) per gravi inadempienze.

Amministrazione disgiuntiva (2257) 27/03/2017 Amministrazione disgiuntiva (2257) Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione

Amministrazione congiuntiva (2258) 27/03/2017 Amministrazione congiuntiva (2258) Se l’amministrazione spetta congiunta-mente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali; i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Rappresentanza (1) Rappresentanza: potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obblighi da parte della stessa (art. 2266). Amministrazione e rappresentanza: modello legale coincidenza tra amministrazione e rappresentanza sia per ciò che concerne le persone che le modalità, atto costitutivo può prevedere dissociazione circa le persone e/o le modalità.

Rappresentanza (2) Le limitazioni convenzionali al potere di sono opponibili ai terzi: nelle s.n.c. e s.a.s. regolari se pubblicate nel registro delle imprese, nelle s.n.c. e s.a.s. irregolari se sono state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, nelle soc. sempl. le limitazioni originarie saranno sempre opponibili, quelle successive solo se sono state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Ma dopo d. lgs. 228/2001, per soc. sempl. agricole è sufficiente iscrizione registro imprese.

Nomina amministratori Nella soc. sempl. e nella s.n.c., può avvenire nell’A.C. oppure con atto separato. Non è stabilito, se in questo secondo caso sia comunque necessaria l’unanimità o basti la maggioranza. Nella s.a.s. consenso unanime degli accomandatari e l’approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Revoca amministratore Amministratore nominato con atto costitutivo è una modifica atto, da deliberare all’unanimità (inclusi accomandanti) salvo diversa diposizione. Amministratore nominato con atto separato valgono regole mandato. Incertezze sulla necessità dell’unanimità. La revoca per giusta causa può sempre essere richiesta giudizialmente da ciascun socio (art. 2259). Secondo Campobasso, anche accomandante.

Divieto di concorrenza (2301) Tutti i soci di s.n.c. ed i soci accomandatari di s.a.s. sono sottoposti al divieto di concorrenza. Riguarda tanto l’esercizio per conto proprio che quello per conto altrui. Il divieto non riguarda l’assunzione di partecipazione con responsabilità limitata in altra società (di persone o di capitali). Il divieto può essere rimosso con il consenso degli altri soci, consenso che si presume quando la situazione concorrenziale preesisteva e gli altri soci ne erano a conoscenza.

Modificazioni atto costitutivo Nella soc. sempl. e nella s.n.c. “il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente” (art. 225). Le modifiche dell’A.C. sono soggette a pubblicità legale. Se la società è irregolare devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Per soc. sempl. ……… Tra le modifiche dell’A.C. rientrano anche quella delle compagine sociale. E’ però possibile una clausola statutaria che preveda la libera trasferibilità.

Trasferibilità quota accomandante La quota dei soci accomandanti è liberamente trasferibile per causa di morte, senza necessità di consenso dei soci. Per il trasferimento per atto tra vivi è necessario il consenso dei soci (accomandanti ed accomandatari) che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.

Modificazioni a maggioranza La clausola che consente l’approvazione delle modifiche dell’A.C. a maggioranza deve specificare quali delibere sono soggette a tale diverso regime. Per alcune operazioni straordinarie (trasformazione in società di capitali, fusione e scissione) la legge stessa prevede direttamente il principio maggioritario accompagnato dal diritto di recesso.

Unanimità o maggioranza? Per teste o per quote? La disciplina si riferisce: talora alla maggioranza per teste (esclusione socio – art.2287), talora a quella per quote di partecipazione agli utili (in caso di opposizione in amministrazione disgiuntiva – art. 2257), altre volte non precisa (revoca amministratore – art. 2259 – approvazione bilancio – esonero divieto concorrenza – ar. 2301 – ecc.), in questi casi quali principio si usa? Contrasto di opinioni. Le deliberazioni a maggioranza devono seguire il metodo collegiale (convocazione, discussione, deliberazione)?

SCIOGLIMENTO limitato al singolo rapporto (artt. 2284-2290): quando si scioglie il rapporto socio/società senza che via si estinzione della società, principio di conservazione del contratto: lo scio-glimento del singolo rapporto non comporta l’estinzione della società, se la partecipazione del socio non è essenziale (2 soci, ma anche in tal caso), scioglimento della società con conseguente sua estinzione (artt. 2272-2283). Un processo evolutivo ha portato ad un progressivo distacco delle vicende della singola partecipazione da quelle del contratto sociale. Così la nullità della singola partecipazione, che non sia fondamentale, non invalida l’intero contratto, ma solo quella partecipazione. Così anche in tema di scioglimento: quello del rapporto limitatamente ad un socio non comporta lo scioglimento della società, a meno che non si verifiche l’unipersonalità. Addirittura se rimane un unico socio la società non si scioglie immediatamente, ma vi sono 30 gg. per ricostituire la pluralità dei soci.

Scioglimento del singolo rapporto Morte del socio (2284), Recesso del socio (2285), Esclusione del socio (2286-2288). Diverso il caso di cessione della quota: modifica contratto sociale con sostituzione di un soggetto ad un altro. Lo scioglimento comporta la liquidazione della quota del socio ad opera della società non il trasferiemnto della medesima.

Morte del socio (2284) Il contratto sociale nulla stabilisce liquidazione della quota agli eredi, a meno che: si convenga la continuazione con gli eredi, si deliberi lo scioglimento. Il contratto prevede una clausola in ordine alla morte del socio: clausola di scioglimento, clausola di consolidamento, clausola di continuazione. Se si conviene la continuazione con gli eredi occorre sia l’accordo dei soci che quello degli eredi. Quando venga deliberato lo scioglimento, gli eredi sono liquidati alla fine della liquidazione. Discusso se gli eredi subentrino al socio defunto o meno per partecipare alla liquidazione. Se si ammettesse questo sorgerebbe il problema della responsabilità illimitata, che non appare possa essere accollata agli eredi per una decsione altrui (accettazione con beneficio di inventario). La norma dice che la quota deve essere liquidata dagli altri soci, ma appare corretto ritenere che sia la società a doverla liquidare. Ma qualcuno sostiene il contrario.

Clausola di scioglimento Si predetermina ai sensi del n. 5 dell’art. 2272 c.c., una causa di scioglimento nella morte del socio. Gli eredi saranno liquidati con i soci superstiti. (vedere BONELLI, ne Le Società, 1986, p. 268).

Clausola di consolidamento Secondo C., con la clausola di consolidamento i soci rinunciano preventivamente alle due alternative e si vincolano a liquidare gli eredi. (vedere BONELLI, ne Le Società, 1986, p. 268).

Clausola di continuazione (1) Continuazione facoltativa per gli eredi e vincolante per i soci superstiti, Continuazione obbligatoria per gli eredi (se non assumono la qualità di soci devono risarcire il danno), Continuazione automatica con gli eredi (gli eredi divengono soci senza che sia necessaria da parte loro alcuna espressione di volontà). La prima clausola è sicuramente ammissibile. La legittimità delle altre due è discussa, la rara giurisprudenza e parte della dottrina le ritengono legittime perché gli eredi possono accettare con beneficio di inventario, ma la conclusione è discutibile e discussa da parte della dottrina. La facoltà di accettare con beneficio di inventario è svuotata di contenuto. Se l’accettazione dell’eredità comporta l’acquisizione della qualità di socio, chi accetta diventa responsabile di tutte le obbligazioni preesistenti in forza dell’acquisto della qualità di socio e del disposto dell’art. 2269. Tale disposto non è pensabile che sia disapplicato nella specie, si creerebbe una figura di socio in parte limitatamente responsabile ed in parte illimitatamente responsabile.

Clausola di continuazione (2) La clausola di continuazione facoltativa è ritenuta ammissibile. Le clausole di continuazione obbligatoria e automatica sono generalmente ritenute legittime dalla giurisprudenza, ma non dalla dottrina (parte ammette solo quella obbligatoria) in considerazione dell’assunzione automatica della responsabilità e dell’incompatibilità con l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Recesso del socio (2285) in tutte le società di persone quando sussiste giusta causa, nella società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio in ogni momento salvo preavviso di tre mesi, nelle società contratte a tempo determinato al termine della società, opponendosi alla proroga, quando la possibilità sia prevista dal contratto sociale, che ne deve specificare le modalità. Non si possono privare i soci del diritto di recesso nelle ipotesi legislativamente previste dalla legge Giusta causa si ha, secondo la giurisprudenza, quando il recesso costituisce una reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia (v. Casi e Materiali e Dir Fall. 1992, II, 1149)

Giusta cause di recesso Non può consistere in un semplice disaccordo in merito alla gestione della società. Sono state individuate come giuste cause: violazione da parte dei soci dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza (per es. esclusione del socio da ogni attività di amministrazione o controllo), il fatto che l’altro socio abbia subito protesti, dissenso su modificazioni essenziali del contratto sociale deliberate a maggioranza, mancata esclusione di un socio pur in presenza dei presupposti, perdita di una parte considerevole dei conferimenti o condotta immorale degli altri soci, modifica in senso eccessivamente gravoso del rischio economico rispetto alle condizioni originarie, impossibilità di seguire gli affari sociali per malattia o età avanzata o il venir meno di un altro socio particolarmente competente

Durata della società Società senza atto costitutivo formale o non iscritta nel registro delle imprese (società semplice o s.n.c. di fatto o irregolare) durata determinata o indeterminata Società commerciali regolari (tenute alla redazione dell’atto costitutivo e alla sua iscrizione, art. 2295) durata determinata, ma alla scadenza possibili: proroga espressa durata a tempo determinato, proroga tacita (2273) durata a tempo indeterminato. Viene assimilata alla durata indeterminata anche quella per un tempo superiore alla vita di un uomo.

Modalità esercizio recesso La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale, recettizio e non formale, che si perfeziona dal momento in cui tutti gli altri soci (non i soli soci amministratori) ne vengono a conoscenza; Una volta perfezionatasi la dichiarazione di recesso non è più revocabile unilateralmente anche nel caso di cui sia destinata ad operare a temine. Secondo la giurisprudenza, la volontà del socio di recedere può manifestarsi anche per fatti concludenti, senza necessità di un atto scritto, mediante comportamenti incompatibili con quello di rimanere nella società. Se si ricorre a raccomandata, per il perfezionamento del recesso si ritiene sufficiente anche la compiuta giacenza delle lettera raccomandata presso l’ufficio postale.

Modalità esercizio recesso Se sussiste giusta causa, la comunicazione deve contenere l’espressa indicazione della stessa, affinché sia idonea a produrre lo scioglimento del vincolo associativo. In tal caso il recesso ha effetto immediato. Se non sussiste giusta causa occorre il preavviso di tre mesi, il recesso ha effetto dopo tale termine.

Esclusione Di diritto o automatica (art. 2288): fallimento del socio, liquidazione della quota a favore dei creditori personali del socio (rileva la durata). Deliberata o facoltativa (art. 2286): gravi inadempienze, inabilitazione, interdizione, ecc., impossibilità conferimento, per cause riconducibili al socio. L’esclusione di diritto tutela interessi diversi da quelli degli altri soci (altrimenti sarebbe stata ad essi attribuita la facoltà). Nel caso del fallimento del socio, ci si riferisce al al falliemnto del socio non derivante da quello della società. In tal caso l’esclusione ha effetto dalla dichiarazione di fallimento. Nel caso della liquidazione invece ha effetto dal momento in cui la liquidazione ha luogo (tre mesi). Per gravi inadempienze ci si riferisce al mancato versamento del conferimento (ma forse è la causa successiva) o al venir meno al divieto di concorrenza. Si ritiene anche l’ostruzionismo. Caso accomandante ingerito. L’impossibilità di conferimento può riguardare il socio d’opera (impossibilità ad effettuare la prestazione), i conferimenti in godimento (perimento non imputabile agli amministraotri), i confermenti di beni in proprietà (se il ben perisce prima del passaggio della proprietà.

Procedimento di esclusione (2287) L’esclusione è deliberata a maggioranza per teste, non computandosi il socio da escludere. Se i soci sono due decide il Tribunale su domanda dell’altro socio. Secondo la giurisprudenza è possibile clausola compromissoria. L’esclusione va comunicata al socio escluso ed ha effetto dopo 30 giorni (entro i quali il socio può fare opposizione davanti al Tribunale). L’esclusione deliberata dal Tribunale avrà effetto solo quando la relativa sentenza sarà passata in giudicato. In caso di opposizione dinanzi al Tribunale, questo può sospendere l’esclusione.

Liquidazione della quota (2289) la liquidazione può avvenire solo attraverso una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, il valore della quota è determinato in base alla situazione della società nel giorno in cui si verifica la scioglimento del rapporto, considerando le operazioni in corso, si deve tenere conto dell’avviamento, il pagamento deve avvenire entro 6 mesi (tre a favore del creditore), la liquidazione deve essere effettuata dalla società, il socio uscente/gli eredi rispondono personalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sorte prima dello scioglimento. Il socio, gli eredi o i creditori non hanno diritto di richiedere la restituzione del conferimento. Anche quelli in godimento saranno restituiti solo alla fine della società, salvo che si sia diversamente convenuto. La situazione patrimoniale va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo (non quello contabile), nonché tenendo conto dell’avviamento. E’ ammessa una clausola che preveda la valutazione secondo l’ultimo bilancio. non sono ammesse clausole che escludano la liquidazione o prevedano la liquidazione al valore nominale. Il procediemnto di calcolo della quota è diverso rispetto alle spa (ultimo bilancio). Come si è anticipato, è discusso se la liquidazione debba essere effettuata dalla società o dagli altri soci. L’art. 2289 nulla dice, ma il 2284, a proposito di morte del socio, dice “gli altri soci”. Tuttavia sembra corretto interpretare la norma nel senso che sia la società che deve liquidare la quota. Cosa succede se la quota è negativa? In caso di liquidazione l’art. 2280 attribuisce ai liquidatori il potere/dovere di richiedere eventuali ulteriori versamenti ai soci (illimitatamente responsabili) in caso la liquidazione dell’attivo non consenta il soddisfacimento dei creditori. Se si ritenesse applicabile la norma per analogia, sarebbe possibile chiedere un ulteriore versamento al socio uscente. Ma tale interpretazione è assai dubbia.

Scioglimento della società CAUSA DI SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE (fase eventuale) ESTINZIONE (CANCELLAZIONE) Le fasi sono distinte perché il verificarsi della causa di sciglimento non necessariamente porta all’estinzione della società Verificatasi la causa di scioglimento la società entra in liquidazione.

Cause di scioglimento (art. 2272) decorso del termine, conseguimento oggetto/impossibilità di conseguirlo volontà di tutti i soci venir meno della pluralità dei soci altre cause previste dal contratto sociale fallimento e L.C.A. per società commerciali (2308) venir meno di una categoria di soci nella s.a.s. (2323) LE CAUSE OPERANO DI DIRITTO: OGNI SOCIO PUÓ AGIRE GIUDIZIALMENTE PER IL LORO ACCERTAMENTO Il conseguimento dell’oggetto sociale è ipotizzabile solo per la società che ha per oggetto lo svolgimento di una singola operazione.

Durata della società Società senza atto costitutivo formale o non iscritta nel registro delle imprese (società semplice o s.n.c. di fatto o irregolare) durata determinata o indeterminata Società commerciali regolari (tenute alla redazione dell’atto costitutivo e alla sua iscrizione) durata determinata, ma alla scadenza possibili: proroga espressa durata a tempo determinato, proroga tacita durata a tempo indeterminato (2273). Viene assimilata alla durata indeterminata anche quella per un tempo superiore alla vita di un uomo.

Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale Deve verificarsi un’insanabile discordia fra i soci, deve essere tale da determinare la paralisi assoluta e definitiva della società, la discordia non deve derivare da gravi inadempienze di uno o più soci, tali da legittimare l’esclusione.

Venir meno della pluralità dei soci o delle categorie di soci la causa opera se la pluralità di soci (categorie di soci) non si ripristina entro sei mesi. Attenzione: nelle società di capitali l’unipersonalità è possibile senza limiti ed anche in fase di costituizione in alcuni casi ad essa consegue responsabilità illimitata.

Procedura concorsuale in caso di dichiarazione di fallimento della società o di sottoposizione di essa a L.C.A. la liquidazione ha luogo secondo le norme proprie delle procedure relative.

Liquidazione - scopi soddisfacimento creditori sociali, distribuzione ai soci eventuale residuo attivo.

Liquidazione - conseguenze Conseguenze verificarsi causa di scioglimento: gli amministratori possono solo compiere gli atti urgenti, così come i liquidatori non potranno intraprendere nuove operazioni (2274), sorge il diritto dei soci all’avvio della liquidazione, di conseguenza lo stato di liquidazione può essere revocato solo dall’unanimità dei soci, permane l’obbligo di effettuare conferimenti, ma nella misura in cui i fondi disponibili fossero insufficienti, i creditori personali dei soci non possono ottenere la liquidazione della quota, devono attendere la fine della liquidazione (2270). Le limitazioni illustrate non costitutiscono menomazioni della capacità giuridica o di agire della società. I soci potranno ratificare o autorizzare amministratori a compiere atti non urgenti o i liquidatori a compiere nuove operazioni. Si afferma che muta lo scopo sociale. dal conseguimento di un lucro a quello di soddisfare i creditori.

Procedimento di liquidazione Nomina di uno o più liquidatori (2275, 1° c.), ma il procedimento di liquidazione non è inderogabile, i soci possono evitarla pervenendo (nel contratto sociale o mediante accorso) all’estinzione dell’ente con un’attività che possa egualmente produrre l’effetto di definire tutti i rapporti pendenti fra la società e i terzi (art. 2275, 1° c.). I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci ed in ogni caso dal Tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (2275, 2° c.), Nelle società commerciali la nomina dei liquidatori e la loro cessazione sono soggette ad iscrizione nel Registro delle Imprese, (2309), nella società semplice tali fatti devono essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (nuova disciplina). La nomina dei liquidatori deve avvenire all'unanimità, salvo diversa disposizione dell'A.C. o del C. S.. In caso di disaccordo la nomina è demandata al Presidente del Tribunale.

I liquidatori Gli amministratori devono redigere un conto (bilancio) della gestione successiva all’ultimo rendiconto (2277, 1° c.), essi passano le consegne ai liquidatori e redigono assieme ad essi un inventario (2277, 2° c.). I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni (2279). I liquidatori devono e hanno il potere di compiere gli atti necessari per liquidare l’attivo e pagare i creditori sociali (2278). I liquidatori non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati (2280, 1° c.). Ai liquidatori si applica in generale la disciplina degli amministratori. In particolare essi devono annualmente redigere il rendiconto o il bilancio se la liquidazione si protrae oltre un anno (2276). I liquidatori possono essere “non soci”.

Fasi della liquidazione i conferimenti in godimento devono essere restituiti ai soci che li avevano apportati (2281), ripartizione attivo residuo tra i soci (2282, 1° c.) valore nominale, eccedenza in base partecipazione agli utili. La ripartizione tra i soci avverrà in denaro, a meno che i soci abbiano convenuto la ripartizione in natura. In tal caso si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (2283). In mancanza di attivo (2282, 2° c.) richiesta ai soci dei conferimenti non attuati, richiesta ai soci in base partecipazione alle perdite bilancio finale di liquidazione (snc: 2311)

Eventuale rimborso parziale valor nominale quote Pagamento creditori Liquidazione attivo Basta per Pagare Creditori ? Si Pagamento creditori No Rimborso quote al valor nominale Ripartizione residuo in base partec. utili Richiedere conferimenti Basta per Pagare Creditori ? Si Eventuale rimborso parziale valor nominale quote Pagamento creditori No Richiedere differenza in base partecipazione alle perdite Pagamento creditori

Chiusura della liquidazione nella società semplice: nulla è detto, nelle società commerciali: bilancio finale di liquidazione e piano di riparto (2311). Il bilancio sottoscritto dai liquidatori ed il piano di riparto vanno comunicati ai soci mediante raccomandata e si intendono approvati se non sono impugnati dai soci nel termine di due mesi dalla comunicazione. In caso di impugnazione giudiziale sia del bilancio che del piano di riparto, i liquidatori possono chiedere che le questioni realtive alla liquidazione siano esamintae separatamente da quelle relative alla divisione (art. 2311, 3° c.). a queste ultime i liquidatori possono infatti restare estranei, non coinvolgendo il loro operato e la loro responsabilità. Con l’approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci. Non è richiesto che essi procedano all’effettiva ripartizione dell’attivo residuo fra i soci.

Estinzione della società nelle società non registrate la chiusura delle liquidazione comporta l’estinzione della società a condizione che la disciplina sia stata rispettata e tutti i creditori saldati; nelle società registrate (2312) “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”, i liquidatori devono depositare, presso le persone indicate dalla maggioranza dei soci, le scritture e i documenti contabili che devono essere conservati per 10 anni (2312, 3° e 4° c.).

Cancellazione=Estinzione? La cancellazione dal Registro delle imprese comporta l’estinzione della società? “dalla cancellazione della società i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi” (2312) dottrina divisa giurisprudenza (fino 2000): la cancellazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, devono essere soddisfatti tutti i creditori

CORTE COSTITUZIONALE, 21 luglio 2000, n CORTE COSTITUZIONALE, 21 luglio 2000, n. 319 - MIRABELLI Presidente - MARINI Estensore. Procedure concorsuali - Fallimento - Dichiarazione di fallimento dell'impresa collettiva cancellata dal registro delle imprese - Mancata previsione del termine di un anno - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza. (Costituzione, art. 3; l. fall., art. 10). Procedure concorsuali - Fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento della società con soci a responsabilità illimitata - Consequenziale fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia perso la responsabilità illimitata decorso un anno - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza. (Costituzione, artt. 3, 24, 97:1. fall., artt. 147, comma 1°, 10). E’ costituzionalmente illegittimo 1'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che il fallimento dell'imprenditore collettivo possa essere dichiarato solo entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. È costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma 1°, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dalla perdita della responsabilità illimitata. Da Giur. com., 2001, II, p. 5.

Limite temporale art. 10 l.f. Diversa soluzione per imprenditori persone fisiche e società. Il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (art. 10, co. 1, l.f.).

Perdita qualità imprenditore La persona fisica cessa di essere imprenditore quando viene cancellata dal registro delle imprese, salvo che il creditore o il pubblico ministero provino che essa abbia proseguito l’attività dopo la cancellazione (art. 10, co. 2, l.f.). Per le società la cessazione della qualità di imprenditore coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, salva la facoltà per il creditore e il pubblico ministero di dimostrare la data di effettiva cessazione, ma solo in caso di cancellazione d’ufficio ai sensi del dpr 23-07-2004 n. 247 per le società di persone. Le società di fatto possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo.

Critiche L’irrilevanza dell’effettività dell’esercizio non risponde all’esigenza di aprire una procedura concorsuale per l’allarme che deriva dalla prosecuzione di attività in stato di insolvenza.

Società tra avvocati (1) Art. 16 ss, D. Lgs. 02-02-01 n. 96, con cui è stata data attuazione alla direttiva CE 95/5, volta a facilitare il libero esercizio della professione di avvocato nell’ambito dell’UE. Per quanto non diversamente stabilito si applica la disciplina della s.n.c. Possibilità di esercitare in società “l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio”. Le altre attività professionali proprie dell’avvocato quale quella di consulenza legale.

Società tra avvocati (2) La partecipazione è limitata ai soli avvocati che non siano soci di un’altra società tra avvocati. L’amministrazione non può essere affidata a terzi La società deve essere costituita per atto pubblica o scrittura privata autenticata. La società è iscritta sia nel registro imprese sia all’albo professionale. L’iscrizione nel registro imprese avviene in un’apposita sezione con funzione di certificazione anagrafica/pubblicità notizia. L’oggetto sociale deve essere esclusivo e consistere nell’esercizio comune della professione dei soci.

Società tra avvocati (3) Le cause di nullità sono quelle previste per il contratto in genere, ma la nullità opera come causa di scioglimento (gli atti compiuti non sono pregiudicati e i soci conservano la responsabilità per le obbligazioni precedenti la dichiarazione di nullità) ed è sanabile. La società opera sotto la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, con l’eventuale aggiunta “altri”, e l’indicazione del rapporto sociale (società tra professionisti o s.t.p.). Essa non può contenere nomi di fantasia. La società che riceve l’incarico deve fornire al cliente l’elenco dei soci, precisando che ciascuno potrà eseguire la prestazione, salvo che il cliente operi la scelta di uno o più professionisti specifici. In mancanza di tale indicazione, la società dovrà indicare preventivamente il socio o i soci che forniranno la prestazione.

Società tra avvocati (4) Per l’attività professionale svolta risponde la società con il suo patrimonio ed i soci incaricati, i quali sono responsabili personalmente ed illimitatamente. La responsabilità si estende a tutti i soci quando in assenza di una scelta del cliente tra i soci, la società non abbia comunicato per iscritto il nome del socio o dei soci incaricati prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato. Per le obbligazioni estranee all’attività professionale, si applica la disciplina della s.n.c.: rispondo tutti i soci illimitatamente e solidalmente. La società tra avvocati non è soggetta al fallimento.

Società tra avvocati (5) Le modifiche dell’A.C. devono essere deliberate all’unanimità, salvo che l’A.C. stesso preveda la delibera a maggioranza stabilendone anche le modalità (per teste o per quote, semplice o qualificata, per quali atti, ecc.). La cancellazione o la radiazione dall’albo comportano l’esclusione di diritto. In caso di sospensione invece l’esclusione può essere deliberata dai soci. Alla morte del socio consegue la liquidazione della quota agli eredi, salvo deliberare lo scioglimento della società o concordare la continuazione con gli eredi, se questi sono d’accordo e possiedono i requisiti. Il trasferimento della quota per atto tra vivi può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’A.C.

Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Le società di persone Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it