Appalti pubblici e efficienza energetica

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Transcript della presentazione:

Appalti pubblici e efficienza energetica Ancona, 5 giugno 2015 Avv. Luigi Pianesi

I contratti pubblici Nozioni generali Perché una disciplina specifica dei contratti pubblici Le esigenze tutelate Buona amministrazione, concorrenza, innovazione Gli appalti pubblici come strumento per l’implementazione del mercato unico europeo e per l’integrazione delle politiche comunitarie negli ordinamenti nazionali

Alcuni riferimenti normativi Contratti pubblici R.D. 18/11/1923, n. 2440 (legge generale contabilità di Stato) e R.D. 23/5/1924, n. 827 (regolamento di attuazione) Direttive 2004/17/CE (appalti nei settori speciali) e 2004/18/CE (appalti nei settori ordinari) D.lgs. 12/4/2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.P.R. 5/10/2010, n. 207 Regolamento di attuazione Direttive 2014/23/UE (Concessioni), 2014/24/UE (Appalti) e 2014/25/UE (Appalti di enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali)

Alcuni riferimenti normativi Direttiva 2006/32/CE del 5/4/2006 relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio D.lgs. 30/5/2008, n. 115 – attuazione Direttiva 2006/32/CE Direttiva 2012/27/UE – efficienza negli usi finali di energia D.lgs. 4/7/2014, n. 102 – recepimento Direttiva 2012/27/UE

La procedura ad evidenza pubblica Dalla determina a contrarre all’aggiudicazione (art. 11 d.lgs. n. 163/2006) Le procedure di scelta del contraente Procedure aperte (art. 55 d.lgs. n. 163/2006) Procedure ristrette (art.55 d.lgs. n. 163/2006) Procedure negoziate (artt. 56 e 57 d.lgs. n. 163/2006) Dialogo competitivo (art. 58 d.lgs. n. 163/2006) I criteri di selezione dell’offerta (art. 81 d.lgs. n. 163/2006) Prezzo più basso (art. 82 d.lgs. n. 163/2006) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d.lgs. n. 163/2006) Il contratto Appalti di lavori, servizi o forniture Concessioni di lavori o di servizi Leasing immobiliare pubblico Contratto di disponibilità Sponsorizzazioni

Il principio di integrazione Art. 3, par. 3 Trattato sull’Unione Europea L’UE “si adopera per lo sviluppo sostenibile del’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico” Art. 11 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea “Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”

Contratti pubblici e ambiente: il Green Public Procurement Modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture da parte della P.A. mediante criteri legati non solo all’aspetto economico, ma anche all’impatto ambientale di essi Comunicazione Commissione UE su “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici” – COM(2001) 274 “Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili” – Commissione europea 2005

Contratti pubblici e ambiente: il Green Public Procurement Le considerazione ambientali possono rilevare in tutte le fasi della procedura: In relazione all’oggetto del contratto (ad es., specifiche tecniche) In relazione ai requisiti soggettivi degli offerenti (ad es., sistemi di gestione ambientale EMAS o EN/ISO; cfr. art. 44 d.lgs. n. 163/2006: norme di gestione ambientale) In relazione alla valutazione delle offerte (v. criteri di valutazione) In relazione all’esecuzione del contratto (clausole di esecuzione) Vi possono rientrare le considerazioni relative all’efficienza energetica

I servizi energetici Art. 2, comma 2 lett. mm) d.lgs. n. 102/2014 – definizione di servizio energetico: “La prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili”

Che tipo di contratto per i servizi energetici? Art. 5 d.lgs. n. 102/2014 Comma 11: “per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l’intervento di una o più ESCO” Comma 16: “Le Regioni e gli enti locali (…) concorrono al raggiungimento dell’obbiettivo nazionale di cui all’articolo 3, comma 1 attraverso l’approvazione (…) b) di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica migliorare l’efficienza energetica a lungo termine”

ESCO e contratti di rendimento energetico ESCO (Energy Service Company): “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti” – art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 115/2008

ESCO e contratti di rendimento energetico Caratteristiche fondamentali delle ESCO: Perseguono obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica Assumono un rischio finanziario La loro remunerazione si base, totalmente o parzialmente, sul risparmio energetico conseguito La p.a. potrà beneficiare totalmente dei risparmi conseguenti all’incremento dell’efficienza energetica al termine del contratto

ESCO e contratti di rendimento energetico Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): “Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture e servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari” – art. 2, comma 2, lett. n) d.lgs. n. 102/2014

Finanziamento tramite terzi (FTT) “accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO” – art. 1, comma 2, lett. m) d.lgs. n. 115/2008

Due questioni specifiche FTT tramite ESCO: appalto o concessione? ESCO: sono possibili forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) istituzionalizzato -> ESCO a capitale misto pubblico/privato?

FTT tramite ESCO: appalto o concessione? Art. 15 d.lgs. n. 115/2008: “Agli appalti pubblici (…) aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all’effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi (…)”

FTT tramite ESCO: appalto o concessione? ANAC (ex AVCP) deliberazione n. 37 del 4 aprile 2012 Qualifica l’efficientamento energetico tramite ESCO come forma di appalto misto in quanto: “Il rischio, gravante sulla Esco, del mancato ottenimento del risparmio e quindi della mancata copertura dei costi e conseguimento dei profitti (…) non si qualifica propriamente come un rischio di gestione giacché il profitto che si realizza non dipende dalla fruizione del servizio da parte dell’utenza o del committente, ma dalla capacità della stessa Esco di conseguire un maggiore o minore risparmio energetico” La gestione assume un ruolo accessorio rispetto alla alla realizzazione degli intereventi di miglioramento dell’efficienza energetica Conseguentemente l’affidamento da parte della P.A. deve avvenire nel rispetto dei principi e delle norme in materia di evidenza pubblica

ESCO a capitale misto pubblico/privato ESCO a capitale misto pubblico/privato? Il caso della Provincia di Milano Provincia di Milano: gara per la scelta del socio privato con compiti operativi per la realizzazione di una Esco mista (60% Provincia, 40% privata) a cui affidare direttamente (senza gara) i servizi di efficientamento energetico degli immobili per circa 62 comuni del territorio provinciale Problema: art. 3, comma 27 l. 24/12/2007, n. 244: Le pubbliche amministrazioni “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (…)”

ESCO a capitale misto pubblico/privato? I servizi energetici sono “servizi di interesse generale” o “servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della p.a.”? ANAC (ex AVCP), deliberazione n. 37 del 4/4/2012 Non sono servizi di interesse generale, non essendo preordinati alla soddisfazione in modo diretto di esigenze di una collettività indifferenziata di utenti, né il gestore è sottoposto ad obblighi di esercizio o tariffari (no rapporto trilaterale p.a/gestore/utenti) Sono servizi strumentali Vi è strumentalità quando l’attività svolta dalla società sia rivolta agli enti promotori per funzioni di supporto e per il perseguimento dei loro fini istituzionali “la maggior efficienza nell’uso dell’energia rappresenta infatti un sostegno ai processi produttivi dei fini istituzionali che la Provincia persegue gestendo gli edifici e le strutture dove l’energia è utilizzata”

ANAC deliberazione n. 37/2012: ESCO a capitale misto pubblico/privato: l’efficienza energetica come finalità istituzionale della p.a. ANAC deliberazione n. 37/2012: Il d.lgs. n. 115/2008, ponendo a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di applicare le disposizioni di efficienza energetica nel settore pubblico in esso previste, ha inserito tra i fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni quello del perseguimento dell’efficienza energetica Il d.lgs. n. 115/2008 ha individuato nell’uso efficiente dell’energia una funzione fondamentale delle amministrazioni pubbliche essenziale per il funzionamento delle stesse amministrazioni

ESCO a capitale misto pubblico/privato: l’efficienza energetica come finalità istituzionale della p.a. T.A.R. Lombardia – Milano, 5/12/2012, n. 2911 Ai sensi degli art. 12 e seguenti del d.lgs. 115 del 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, la predisposizione di misure volte al miglioramento dell’efficienza energetica sembra essere divenuta un compito attribuito in via generale a tutte le pubbliche amministrazioni, che devono provvedervi in proprio o attraverso opportune forme di esternalizzazione fra le quali non vi è ragione di escludere la costituzione di partnership con soggetti privati scelti attraverso moduli concorrenziali così come previsto dall’art. 15 del richiamato decreto legislativo.

La procedura di affidamento Art. 15 d.lgs. n. 115/2008: Comma 1: si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Comma 2: si provvede secondo le procedure previste dall’art. 55 del d.lgs n. 163/2006 (procedure aperte o ristrette)

In sede di gara attenzione particolare a: La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica In sede di gara attenzione particolare a: Determinazione dell’oggetto del contratto Specifiche tecniche Elementi di valutazione dell’offerta

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica Determinazione dell’oggetto del contratto: È in generale fondamentale e incide su tutta la procedura Non possono essere richiesti requisiti soggettivi non coerenti con esso, è parametro di legittimità delle specifiche tecniche e dei criteri di valutazione delle offerte Può essere liberamente determinato alla p.a. (il problema non è tanto cosa si acquista, ma come) Deve essere specifico e ben determinato È importante consentire una conoscenza dello stato di fatto dell’immobile, acquisita preventivamente all’indizione della gara, fornendo tali informazioni nei documenti di gara: Volume edificio, anno costruzione, eventuali manutenzioni eseguite, destinazione d’uso, certificazione energetica, eventuali impianti a fonti rinnovabili, consumi storici, caratteristiche tecniche impianti esistenti, stato manutentivo, costi di manutenzione, caratteristiche architettoniche e costruttive che incidono sul consumo energetico, sistemi di coibentazione, serramenti, ore di utilizzo… (v. Linee Guida per definizione contratti di efficienza energetica delle amministrazioni pubbliche)

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica La preventiva conoscenza dello stato di fatto è importante ai fini: Del dettaglio dell’oggetto del contratto e della documentazione di gara Della valutazione del risparmio atteso e dunque delle determinazione del valore dell’appalto L’oggetto del contratto può riguardare (v. Linee Guida): Sola consulenza Consulenza e ammodernamento impianti Consulenza, ammodernamento e gestione impianti Consulenza, ammodernamento e gestione impianti e approvvigionamento combustibili (contratto servizio energia: d.P.R. 412/1993)

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica Le specifiche tecniche (art. 68 d.lgs. n. 163/2006) Requisiti tecnici che individuano le caratteristiche richieste dalla P.A. di un’opera, un prodotto, un materiale, un fornitura, un servizio Descrivono l’appalto al mercato e costituiscono i requisiti minimi di conformità richiesti alle offerte Possono essere basate su norme tecniche o su prestazioni (minor dettaglio: si indica il risultato, lasciando agli offerenti la possibilità di proporre soluzioni, più delicate da indicare) Comprendono i livelli di qualità, di utilizzazione, la dimensioni, in relazione al sistema della garanzia di qualità, alla terminologia, ai simboli, alle prove, agli imballaggi, alla marchiatura o all’etichettatura

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica Devono essere indicate nel contratto e nei documenti di gara Ogniqualvolta sia possibile le specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale -> vi rientrano, ad es., i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima Devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non ostacolare la concorrenza -> principio di equivalenza Devono essere collegate e proporzionate rispetto all’oggetto del contratto

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica Art. 6 d.lgs. n. 102/2014 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica 3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilità economica e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara (…)

La procedura di affidamento e l’integrazione dei criteri ambientali e di efficienza energetica 9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

Criteri di aggiudicazione Vs. criteri di selezione Sono criteri distinti che hanno finalità diverse e non vanno sovrapposti Necessità di separare i requisiti soggettivi di idoneità e partecipabilità alla gara da quelli oggettivi attinenti all'offerta ed all'aggiudicazione (CdS, V, n. 3584/2006) Gli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 distinguono nettamente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (a cui sono chiaramente riferibili i criteri indicati nella lettera di invito ed applicati dalla commissione) dal c.d. merito tecnico di cui all’art. 83 © Avv. Luigi Pianesi

Criteri di aggiudicazione Vs. criteri di selezione Giurisprudenza comunitaria: l’accertamento dell’idoneità degli offerenti e l’aggiudicazione possono sì avvenire contemporaneamente, ma sono “due operazioni distinte e sono disciplinate da norme diverse”, di modo che “sono esclusi come «criteri di aggiudicazione» criteri che non siano diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente collegati alla valutazione dell’idoneità degli offerenti ad eseguire l’appalto di cui trattasi” (CGUE, Sez. I, 24.1.2008, causa C-532/06; CGUE, 17.9.2002, causa C-513/99) © Avv. Luigi Pianesi

Criteri di aggiudicazione Vs. criteri di selezione Giurisprudenza nazionale: “L’accertamento della idoneità degli offerenti e l’aggiudicazione dell'appalto costituiscono due operazioni distinte e sono disciplinate da norme diverse, con la conseguenza che sono esclusi come “criteri di aggiudicazione” elementi non diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma essenzialmente collegati alla valutazione dell'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto di cui si tratta: in tale ottica l’amministrazione può includere soltanto nella fase di selezione i criteri necessari al fine di valutare la capacità dei partecipanti allo svolgimento del servizio, mentre l’esperienza, le referenze, le risorse non devono assumere rilievo alcuno nel momento di valutazione dell’offerta, costituendo un sicuro principio di derivazione nazionale e comunitaria il divieto di commistione, in materia di procedure ad evidenza pubblica, tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 5.5.2009, n. 1789; nello stesso senso, v. T.A.R. Veneto, Sez. I, 11.2.2009, n. 340; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 4.10.2007, n. 1567; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 11.7.2006, n. 5807; Cons. Stato, Sez. V, 4.3.2008, n. 912; Cons. Stato, Sez. V, 4.4.2006, n. 1753) © Avv. Luigi Pianesi

…segue… “sono illegittimi il bando di gara e la lettera di invito che quali criteri di aggiudicazione abbiano individuato il prezzo, la capacità tecnica e la capacità economico-finanziaria, indicando fra gli elementi di valutazione della “capacità tecnica” il tipo di struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali, nonché i principali servizi prestati negli ultimi tre anni, e specificando che per la “capacità economico-finanziaria” si valuti il fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari. Tali elementi attengono infatti direttamente all’offerente e non al merito tecnico dell’offerta e dunque possono, tutt’al più, essere assunti a requisiti di prequalificazione delle imprese ai fini della partecipazione alla gara ma non possono essere valutati ai fini dell’aggiudicazione del servizio, garantendo l’affidabilità dell’offerente, ma non avendo alcuna diretta incidenza sulla qualità del servizio da espletare” (T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 21.3.2005, n. 1564). © Avv. Luigi Pianesi

Art. 81, comma 3 Possibilità di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto Non convenienza: in relazione alle disponibilità finanziarie della S.A. Inidoneità: dell’aspetto tecnico, per parzialità, indeterminatezza o non sottoscrizione dell’offerta Possibile responsabilità precontrattuale della S.A. qualora la mancata aggiudicazione per non convenienza e inidoneità delle offerte sia imputabile a suo errore nella fissazione del prezzo (es. fuori mercato), per carenze nel capitolato (quanto all’oggetto del contratto) o per generica indicazione delle esigenze della P.A. © Avv. Luigi Pianesi

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 codice contratti Vengono valutati altri elementi oltre al prezzo Deve essere utilizzato di preferenza per le procedure ristrette e esclusivamente per le concessioni e per l’affidamento a promotore Direttiva 2004/18/CE, 46° considerando: la relazione tra criterio di valutazione ed oggetto dell’appalto deve consentire la valutazione del livello di prestazione che ogni offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta I criteri devono essere congrui in base al principio di ragionevolezza: favor partecipationis © Avv. Luigi Pianesi

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 codice contratti Il bando indica i criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tra cui, il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività © Avv. Luigi Pianesi

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 codice contratti Il bando indica la ponderazione relativa attribuita ai vari criteri o, se non è possibile, l’ordine decrescente di importanza dei criteri Il bando può prevedere sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi, determinati anche mediante il ricorso a esperti esterni Per attuare la ponderazione o attribuire il punteggio occorre stabilire delle metodologie adeguate che consentano di individuare l’offerta più vantaggiosa con un unico parametro finale (anche mediante formule matematiche) L’offerta tecnica e l’offerta economica sono contenute in buste separate e vanno aperte in seduta pubblica (CdS, AP, n. 4/2011)e esaminate separatamente (prima la tecnica, in seduta riservata, poi l’economica, in seduta pubblica). © Avv. Luigi Pianesi

Criteri aggiudicazione e considerazioni ambientali Corte di Giustizia UE, 17/9/2002, Concordia Bus, causa C-513/99 e 4/12/2003, Wienstrom, causa C-448/01: le considerazioni ambientali possono essere utilizzate come criteri di aggiudicazione, purché: Siano collegati con l’oggetto dell’appalto Siano adeguatamente specifici e oggettivamente quantificabili (no libertà di scelta illimitata alla stazione appaltante) e tali da consentire a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di interpretarli allo stesso modo Siano espressamente indicati nel bando e nella documentazione di gara Siano conformi ai principi generali del diritto comunitario (non discriminazione, par condicio, concorrenza, proporzionalità…)

Le nuove direttive comunitarie: uno sguardo ad alcuni aspetti di interesse Direttiva 2014/23/UE (aggiudicazione dei contratti di concessione) Direttiva 2014/24/UE (Appalti: abroga la direttiva 2004/18/CE) Direttiva 2014/25/UE (Appalti di enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali; abroga la direttiva 2004/17/CE) In vigore dal 17/4/2014 e da recepire entro il 18/4/2016

Le nuove direttive comunitarie: uno sguardo ad alcuni aspetti di interesse Sviluppo economico fondato su conoscenza e innovazione: acquisti innovativi della p.a. quale leva essenziale per lo sviluppo economico e la competitività (19% PIL europeo) Integrano ancor di più le considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici (ad es., requisiti soggettivi, specifiche tecniche ed etichettature, criteri di aggiudicazione, procedure di scelta del contraente)

Le nuove direttive comunitarie: uno sguardo ad alcuni aspetti di interesse Criteri di aggiudicazione Ridimensionamento del criterio del prezzo più basso Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa inteso quale miglior rapporto qualità/prezzo nel senso di parametro costo/efficacia Introduzione del costo del ciclo di vita dell’appalto (art. 68 Dir. 2014/24/UE): Costi relativi all’acquisizione, all’utilizzo (consumo di energia e risorse, efficienza energetica), alla manutenzione e al fine vita (raccolta e riciclaggio) Costi relativi alle c.d. esternalità ambientali (es., emissioni gas serra e inquinanti), a condizione che siano monetizzabili e controllabili

Le nuove direttive comunitarie: uno sguardo ad alcuni aspetti di interesse Procedure di scelta del contraente Procedure aperte Procedure ristrette Procedura competitiva con negoziazione Dialogo competitivo Partenariati per l’innovazione Procedura negoziata senza pubblicazione preventiva Nuovo favore per le procedure che prevedono una negoziazione con gli offerenti