Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di.

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Transcript della presentazione:

Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; ….

Art. 71-sexies 1. E consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui allart.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

Art. 102-quater 1. I titolari di diritti dautore e di diritti connessi nonché del diritto di cui allart.102-bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui luso dellopera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite lapplicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dellopera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi lobiettivo di protezione.

Art. 71-sexies 1. E consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui allart.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando lopera è protetta dalle misure tecnologiche di cui allart.102- quater ovvero quando laccesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante lapplicazione delle misure tecnologiche di cui allart.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dellopera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dellopera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO memorizzazione messa a disposizione der server richiesta di accesso copia messa a disposizione

contemporaneità del godimento dellopera utenti nello stesso luogo = utenti in luoghi diversi on demand tempo scelto individualmente luogo scelto individualmente

Cons.23 Direttiva 2001/29 La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

Cons.25 Direttiva 2001/29 Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

Art.3 Dir. 2001/29 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Art. 16 l.633/ Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dellopera ha per oggetto limpiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dellopera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

DISTRIBUZIONE

Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Autore d.autore Paesi Bassi d.autore Germania Regno Unito C C

(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità.

(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.

banche dati: tutela di diritto dautore tutela di una particolare disposizione del materiale, non del materiale informativo in quanto tale A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore Direttiva 96/9

le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e antologie che, a causa della scelta o della disposizione delle materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte Convenzione di Berna

La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenutocontenutoimpregiudicati i diritti esistenti Direttiva 96/9

considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati Direttiva 96/9

Art. 64-quinquies 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la primavendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

considerando che per poter creare una banca di dati é necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente Direttiva 96/9 banche dati: tutela sui generis

considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;

considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati

banche dati: tutela sui generis se conseguimento, verifica e la presentazione hanno richiesto un investimento rilevante OGGETTO: il contenuto informativo 15 ANNI parti sostanziali il costitutore della banca può vietare a terzi la estrazione o il reimpiego estrazione trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma reimpiego qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme

la tutela dei programmi per elaboratore insieme di istruzioni impartite allelaboratore perché esegua delle operazioni programmi per elaboratore protetti come opere letterarie esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce se risultato di creazione intellettuale dellautore

codice fonte codice oggetto tutela di diritto dautore segreto decompilazione per ottenere la interoperabilità, non per risalire al codice fonte brevettabilità ??

Codice della proprietà industriale Art.1 Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.

Art. 2 c.pr.int. Costituzione ed acquisto dei diritti brevettazione registrazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori. i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. natura di accertamento costitutivo soddisfatti i presupposti di legge

Il brevetto per invenzioni industriali La tutela nazionale Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.) La Convenzione dunione di Parigi TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) La Convenzione sul brevetto europeo codice della proprietà industriale tutela internazionale

ART. 56 c.p.ind. (Diritti conferiti dal brevetto europeo) 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. …. 2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

MCCCCLXXIIII die XVIIIII Martij El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro. Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X. El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.

BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive linvenzione E che crea una situazione giuridica in base alla quale linvenzione può normalmente essere sfruttata solo con lautorizzazione del titolare del brevetto

INVENZIONE soluzione ad un problema specifico nel campo dellatecnologia trattamento sistematico delle tecniche per fare delle cose derivate dallesperienza delle arti e dei mestieri e dalla scienza applicata

Art. 45. Oggetto del brevetto 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.

oggetto del brevetto prodotto procedimento

Le condizioni di brevettabilità oggetto brevettabile utilità (applicabilità industriale) novità non ovvietà (attività inventiva) pubblicazione dellinvenzione

ART. 52 CBE I brevetti europei sono rilasciati per delle INVENZIONI nuove implicanti una attività inventiva suscettibili di applicazione industriale INVENZIONI BREVETTABILI

ART. 54 CBE NOVITÀ Uninvenzione è considerata nuova se non forma parte dello « stato della tecnica » ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizione orale o pubblica oppure attraverso lutilizzo od in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo

ART. 56CBE ATTIVITÀ INVENTIVA linvenzione è considerata implicare unattività inventiva SE per un uomo o donna di mestiere essa non discende direttamente dallo stato della tecnica (non ovvietà della stessa) difficoltà vinta risultato inatteso

ART. 57 CBE APPLICAZIONE INDUSTRIALE uninvenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale SE può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresa lagricoltura

Art. 51. Sufficiente descrizione 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. (poche)

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. però ipotesi di licenza obbligatoria limitata!

Art. 71. Brevetto dipendente 1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. 2. La licenza così ottenuta non e' cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

Art. 80 Licenza di diritto 1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione. 2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso. 3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri…. 5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

F D I PRINCIPIO DELLESAURIMENTO DEL BREVETTO TITOLARE

PROPRIETÀ INTELLETTUALE effetti economici ? - stimolo allinnovazione, alla creatività -incentivi grazie al diritto esclusivo -dazio per innovazioni successive -utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti) -ecc. ?

- protezione troppo estesa? - non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni? -la produzione di conoscenza va incentivata attraverso la concessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?

INNOVAZIONE fenomeno complesso quali incentivi? quali forme organizzative?

TENDENZE anche brevetti per invenzioni biotecnologiche brevetti per software: Europa? costi elevati per le imprese aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori) tutela più estesa a favore dellinventore valutazione antimonopolistica più favorevole

studi empirici proprietà intellettuale investimenti in R&S incentiva ? in alcuni settori, forse ma gli effetti sullingresso di nuove imprese?

quanto costa? inchiesta EPO:ca. euro USA: costi della traduzione? vantaggi della diminuzione dei costi? svantaggi? Rapporto sui costi della brevettazione