Trading on line e regole di comportamento

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Trading on line e regole di comportamento Comunicazione Consob 21/04/2000, n. DI/30396

Trading on line Attività che si serve di Internet quale canale di contatto con la clientela per: 1) Esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi. 2) Ricezione e trasmissione ordini.

Libertà e limiti per l’intermediario Conformemente ai principi IOSCO, si riconosce la libertà di ricorrere a Internet per la prestazione dei propri servizi. Permane il limite di rispetto delle regole di condotta vigenti.

Conclusione del contratto Regola generale; concluso per iscritto. In Internet possibile conclusione solo se realizzabile la firma digitale (d.p.r 10/11/97, n. 513).

Identificazione della disciplina antiriciclaggio Necessaria un’identificazione del cliente all’apertura del rapporto con l’intermediario (legge n. 197/1991 e disciplina di attuazione).

Informativa e cliente: 2 tipologie Informativa da rendere al cliente. Informativa da acquisire dal cliente.

Informare il cliente Possibile anche attraverso Internet : 1) Informazione adeguata . [ex 21.1 lett b) d.lgs n.58/1998] 2) Correttezza e trasparenza dell’informazione nell’interesse del cliente. [ex 21.1 lett a) d.lgs n.58/1998] Regole generali compatibili allo strumento Internet se permette: 1) Possibilità di acquisire e conservare idonea attestazione dell’avvenuta consegna del documento. 2) Avvisare della prospettiva investimento intraday e dei relativi costi di commissione.

Informativa da acquisire Art 21comma 1 lett b),del d.lgs 58/1998 Situazione finanziaria. Esperienza in materia d’investimento. Obiettivi d’investimento. Propensione al rischio. Art.28 comma 1 lett a), del regolamento 11522/1998 Sconsigliare il rifiutarsi di dare informazioni a seguito della prospettiva di investimenti intraday. Il rifiuto deve risultare o da contratto o sa apposita dichiarazione sottoscritta da investitore.

Efficienza del sistema Il sistema deve garantire la tempestività delle transazioni ed essere calibrato al volume delle stesse. [Art.26 comma 1 lett. d), del regolamento 11522/1998] Risorse e procedure ...idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi. [Art 21comma 1 lett. d),del d.lgs. 58/1998 ] Il sistema deve essere operativo in maniera efficiente.

Informare su natura dei rischi delle operazioni e perdite implicazioni delle operazioni; Tale conoscenza è necessaria per effettuare consapevolmente investimenti [Art.28 comma 2, del regolamento 11522/1998] Dovere di informare per iscritto e prontamente l’investitore non appena le operazioni in strumenti derivati e warrant..disposte per finalità diverse da quella di copertura abbiano generato una perdita [Art.28 comma 3, del regolamento 11522/1998]

Adeguatezza dell’operazione Vale l’ art.29 del regolamento 11522/1998. Gli intermediari non sono esonerati dal controllo, anche se i clienti si rifiutano di tracciare il proprio profilo individuale di rischio. Criteri sussidiari: Età, professione, investimenti effettuati antecedentemente

Operazione non adeguata Bisogna informare anche attraverso Internet dell’inadeguatezza e delle sue motivazioni, nonché chiedere conferma dell’operazione. Se si intenda comunque operare è necessario un ordine scritto o, in caso di ordine telefonico, registrare su supporto le avvertenze ricevute, e la conferma [Art.29 comma 3, del regolamento 11522/1998] Software alla domanda: “Confermare comunque?” Impostazione di default sul No. Necessario conservare le attestazioni della conferma.

Conflitto di interessi Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni… per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. (Art.27 comma 2, del regolamento 11522/1998) Informazione del conflitto d’interessi può essere data via Internet, purché il cliente sia in grado di acquisirla su supporto duraturo. Vietato che la conferma operazione sia impostato di default sul:“Confermo”.

Attestazione degli ordini e rendicontazione dell’eseguito Nel caso di ricezione di ordini via Internet, c’è l’obbligo del rilascio di: 1) un’attestazione cartacea; (Art. 60 del regolamento 11522/1998) 2) invio della nota informativa di eseguito o di una rendicontazione periodica; (Art. 61,62 del regolamento 11522/1998) Anche tramite Internet purché le modalità tecniche utilizzate consentano al cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo; (Art. 75 comma 3 del regolamento 11522/1998)

Procedure Intermediari devono dotarsi di procedure idonee a ricostruire : Le modalità; I tempi; Le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; [Art. 56,comma 2 lett. A) del regolamento 11522/1998]

Rapporti con le autorità di vigilanza Intermediario deve essere in grado di: 1) Estrarre prontamente dai propri archivi la documentazione; 2) Esibirla all’autorità di Vigilanza; 3) Garantire l’immodificabilità della stessa, anche se l’avesse consegnata o ricevuta via Internet.