prof.avv. Giuseppe Zizzo

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prof.avv. Giuseppe Zizzo la fusione 1

oggetto della lezione la fusione l’avanzo e il disavanzo le riserve in sospensione d’imposta le altre riserve il riporto delle perdite la decorrenza 2

La fusione senza concambio NewRoBi 100% RoBi 60% RoBiSud 3

la fusione la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società incorporate o fuse (art.172, c.1); continuità dei valori; questione della incorporazione in una società semplice o in una società non residente; 4

l’avanzo da annullamento prima dopo NRB RB NRB 1300 1000 300 r.sovr.. 4500 (vfr 3900) 2000 600 r.sovr. 400 r.u.s.p. 700 r.u. 800 pass. 4500 (vfr 3900) 1000 300 r.sovr. 2400 avanzo 800 pass. P.N. = 3700 5

regime tributario dell’avanzo gli avanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (art.172, c.2) 6

le riserve in sospensione di imposta nell’ambito delle riserve in sospensione di imposta delle società incorporate o fuse occorre distinguere (art.172, c.5): quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci, le quali, nei limiti in cui vi sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale per ammontare superiore al capitale di queste società, concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione dell’avanzo o di riduzione del capitale 7

le riserve in sospensione di imposta quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci già imputate al capitale, che si intendono trasferite nel capitale della società incorporante o nuova e concorrono a formare il reddito in caso di sua riduzione per esuberanza tutti le altre, le quali concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui non siano ricostituite nel primo bilancio della società incorporante o nuova 8

altre riserve le riserve non in sospensione transitano nell’aumento di capitale o nell’avanzo, in proporzione al concorso alla formazione dell’aumento di capitale o dell’avanzo il capitale e le riserve non transitano nell’avanzo da annullamento sino a concorrenza del valore della partecipazione annullata (art.172, c.6) 9

l’avanzo da annullamento prima dopo NRB RB NRB 1300 1000 300 r.sovr. 4500 (vfr 3900) 2000 600 r.sovr. 1100 r.u. 800 pass. 4500 (vfr 3900) 1000 300 r.sovr. 2400 avanzo* 800 pass. P.N. = 3700 *1300 r.c.; 1100 r.u. 10

il disavanzo da annullamento prima dopo NRB RB NRB 5000 200 4800 pass. 4500 (vfr 3900) 2000 600 r.sovr. 1100 r.u. 800 pass. 4500 (vfr 3900) 1300 disav. 200 5600 pass. +1300=avviamento/ rivalutaz. immobiliz./ rivalutaz. attivo circ. P.N. = 3700 11

regime tributario del disavanzo i disavanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (art.172, c.2) o della beneficiaria (art.173, c.2) le plusvalenze iscritte in bilancio a fronte del disavanzo da concambio o da annullamento non si considerano fiscalmente riconosciute ma per le fusioni effettuate nel 2007, 2008 e 2008 quelle iscritte a fronte del disavanzo da concambio, a certe condizioni ed entro certi limiti, si considerano fiscalmente riconosciute (legge finanziaria per il 2007 e d.l. 5/2009) 12

Le imposte sostitutive Sono le stesse indicate con riferimento ai conferimenti di azienda 13

La fusione con concambio Rossi Bianchi Verdi NewRoBi 60% Alfa RoBiSud 14

l’avanzo da concambio prima dopo NRB Alfa NRB 4500 (vfr 3900) 1000 800 pass. 1500 (vfr 1200) 200 500 r.u. 300 r.rival. 500 pass. 4500 (vfr 3900) 1500 (vfr 1200) 1500 (+500) 2700 r. 500 avanzo* 1300 pass. P.N. = 3700 V.E. = 4000 P.N. = 1000 V.E. = 2000 * 200 r.u.; 300 r.rival. 15

il disavanzo da concambio prima dopo NRB Alfa NRB 4500 (vfr 3900) 1000 2700 r. 800 pass. 1500 (vfr 1200) 200 200 r.u. 1100 pass. 4500 (vfr 3900) 1500 (vfr 1200) 100 disav. 1500 (+500*) 2700 r. 1900 pass. *200 r.u. +100=avviamento/ rivalutaz. immobiliz./ rivalutaz. attivo circ. P.N. = 3700 V.E. = 4000 P.N. = 1000 V.E. = 2000 16

La fusione con concambio Rossi Bianchi 50% 16,66% Verdi 33,33% NewRoBi 60% RoBiSud 17

la fusione la fusione non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni nelle società incorporate o fuse sostituite con partecipazioni nella società incorporante o nuova (art.172, c.3) questione del conguaglio monetario 18

il riporto delle perdite le perdite fiscalmente riconosciute di tutte le società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi all’operazione: se dal conto economico dell’esercizio precedente a quello della delibera di fusione della società in perdita risulta un ammontare di ricavi e di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti; 19

il riporto delle perdite e nei limiti dell’ammontare del patrimonio netto della medesima società quale risulta dal suo ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione, senza tenere conto dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la predetta situazione (art.172, c.7) 20

il riporto delle perdite perdite f.r. RoBi = 4000 P.N. 2007 perdite utilizzabili media 40% 2007 riporto 2005 2006 ricavi 300 150 225 90 110 si 3700 3700 costo lavoro 90 90 90 36 50 perdite f.r. NewRoBi = 100 ricavi (divid.) 100 60 80 32 50 no costo lavoro 21

decorrenza e dichiarazione il reddito delle società incorporate o fuse relativo alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le regole applicabili prima della fusione in base ad un apposito conto economico (art.172, c.8) la relativa dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese successivo (art.5-bis,c.2, d.p.r. 322/1998) 22

decorrenza e dichiarazione di regola, la data in cui la fusione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi coincide con quella in cui ha effetto ai fini civilistici (cfr. art.2504-bis, c.2, c.c.) 23

decorrenza e dichiarazione è ammessa la “retrodatazione” degli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi a condizione che: sia prevista dall’atto di fusione; la data di decorrenza non sia anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società incorporate o fuse o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante (art.172, c.9) 24

decorrenza e dichiarazione la “retrodatazione” comporta il consolidamento nella dichiarazione della società incorporante relativa all’intero esercizio nel corso del quale la fusione si è perfezionata anche dei componenti di reddito prodotti nella frazione pre-fusione dalle società incorporate o fuse 25

decorrenza e dichiarazione 1/1 30/9 incorporazione 31/12 25 40 NRB dich.NRB = 65 30 RB dich. RB = 30 40 25 NRB area di retrodatazione dich. NRB = 95 30 RB 26