Disposizioni varie
1 C – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari A carico di chi esercita attività di mediazione senza iscrizione a ruolo si applica una SANZIONE AMMINISTRATIVA tra e euro
2 C. 386 – RIUTILIZZO COMMERCIALE DEI DATI IPOTECARI E CATASTALI: LIMITI Si ha riutilizzo commerciale quando i documenti citati sono ceduti o forniti a terzi, anche in copia o previa elaborazione. I documenti, i dati, le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente. I riutilizzatori commerciali devono corrispondere: per dati CATASTALI un importo fisso annuale; per dati IPOTECARI i tributi maggiorati del 20%.
3 C. 389 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E costituito un FONDO con dotazione di 5 milioni di euro destinato alla erogazione di contributi ai gestori delle attività commerciali per le spese sostenute per leliminazione delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali. Le modalità, i limiti e i criteri per lattribuzione dei contributi saranno definiti con successivo decreto del MEF.
4 C – ACQUISTI BENI E SERVIZI Dal 1° luglio 2007 le PP.AA. centrali e periferiche SONO TENUTE a fare ricorso al MERCATO ELETTRONICO della PA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia ( euro). Nel rispetto della disciplina di cui allart. 26 LF 2000, entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto MEF sono individuate le tipologie di beni e servizi per i quali si applica il regime delle convenzioni. Con decreto MEF possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dellaggiudicatario delle convenzioni.
5 C – SCUOLA: LIBRI DI TESTO La gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dellistruzione secondaria superiore. Le Amministrazioni interessate possono disporre che il beneficio di cui allart. 27 L. 448/98 sia utilizzato per lassegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni in possesso dei requisiti richiesti che adempiono lobbligo scolastico.
6 C. 801 E SS – PREZZO VENDITA MEDICINALI DA BANCO Dal 1° gennaio 2007 il prezzo al pubblico dei medicinali da banco è stabilito dal titolare di farmacia o di esercizio di vendita. Fino al le farmacie e gli altri esercizi non possono vendere i medicinali da banco ad un prezzo superiore al massimo in vigore al e pubblicato sul sito internet dellA.G.F. Per tutto il 2007 le Aziende Farmaceutiche devono assicurare nella cessione al dettagliante un margine non inferiore al 25% calcolato sul prezzo massimo di vendita.
7 C. 876 – RIFINANZIAMENTO ART. 16 L. 266/97 Il Fondo per il cofinanziamento di interventi per il commercio e il turismo di cui allart 16 L. 266/97 è rifinanziato per un importo di: 30 milioni di euro per il 2007; 40 milioni di euro per il 2008; 40 milioni per il Spetta al CIPE definire nuove modalità per semplificare gli attuali criteri di riparto nonché la gestione del cofinanziamento nazionale.
8 C. 890 – DISTRETTI PRODUTTIVI Riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate per ciascun progetto. I progetti ammessi al beneficio sono individuati con decreto del MSE.
9 C. 893 – ENTI LOCALI: INVESTIMENTI PER LINNOVAZIONE E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il FONDO per il sostegno agli investimenti per linnovazione negli enti locali con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e Il fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione della attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
10 C – VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI Quadruplicati i limiti di esenzione a favore delle vendite da parte degli imprenditori agricoli di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende. Il d. lgs. n.114/98 (cd. Bersani), quindi, non si applica: ad imprenditori individuali con ricavi < euro; alle società con ricavi < 4 milioni di euro. Con successivo DM saranno stabiliti requisiti uniformi per la realizzazione di mercati dedicati esclusivamente agli imprenditori agricoli.