*** La Polizza di R.C. Professionale in convenzione con il CNDCEC

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*** La Polizza di R.C. Professionale in convenzione con il CNDCEC Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino La Polizza di R.C. Professionale in convenzione con il CNDCEC La responsabilità civile del Professionista *** Avv. Alberto Manzella avv. Alberto Manzella

La responsabilità nelle professioni intellettuali La professione intellettuale è caratterizzata dall’impiego di intelligenza e cultura ed è connotata da: Autonomia Discrezionalità Personalità-fiduciarietà Professionalità Competenza attestata dall’iscrizione in appositi Albi Soggezione del professionista alla potestà disciplinare del proprio ordine professionale avv. Alberto Manzella

La responsabilità nelle professioni intellettuali Lo svolgimento di tale attività rientra nel novero di quelle che sono comunemente definite professioni protette, ove il professionista si avvale delle forme del contratto d’opera intellettuale e non delle diverse forme del contratto di appalto, vendita ecc. avv. Alberto Manzella

Il contratto d’opera intellettuale Ciò che contraddistingue il contratto d’opera intellettuale dal contratto d’opera in generale è la natura della prestazione che si traduce in una libertà del professionista nella scelta dei modi di attuazione dell’incarico, più consoni alle esigenze del cliente. La valutazione dell’esatto adempimento dell’obbligazione del professionista viene effettuata (soprattutto) tenendo conto delle modalità attraverso cui l’incarico è stato svolto avv. Alberto Manzella

Obbligazioni di mezzi e di risultato Secondo una distinzione tradizionale (peraltro ormai abbandonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti), le obbligazioni da contratto sarebbero classificabili in due categorie: “di mezzi”, aventi ad oggetto un comportamento professionalmente adeguato “di risultato”, aventi ad oggetto il risultato che il cliente-creditore ha interesse a conseguire avv. Alberto Manzella

Obbligazioni di mezzi e di risultato L’importanza di tale distinzione, secondo la tradizionale lettura, condizionava in maniera determinante la ripartizione dell’onere della prova. In caso di mancato od inesatto adempimento nelle obbligazioni di mezzi, l’onere probatorio era posto in capo al creditore (il cliente) nelle obbligazioni di risultato, l’onere probatorio gravava in capo al debitore (colui che doveva svolgere la prestazione) avv. Alberto Manzella

Obbligazioni di mezzi e di risultato Nell’obbligazione di mezzi, la responsabilità del professionista-debitore per l’inadempimento era subordinata al fatto che il creditore-cliente dimostrasse che la prestazione pattuita non era stata eseguita con la dovuta diligenza Nell’obbligazione di risultato, al contrario, il debitore, cioè il soggetto tenuto alla prestazione, doveva e deve dimostrare che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione è dipesa da circostanze esterne che hanno reso impossibile l’adempimento (art. 1218) avv. Alberto Manzella

Obbligazioni di mezzi e di risultato In questa prospettiva le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell’esercizio delle proprie attività, venivano di regola qualificate come obbligazioni di mezzi per cui assumendo l’incarico il professionista si impegnava a svolgere a favore del proprio cliente una prestazione di consulenza ed assistenza adeguata sotto il profilo tecnico e professionale, senza normalmente assumere vincoli specifici circa il buon esito di tali attività. avv. Alberto Manzella

L’impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Sia la dottrina che la giurisprudenza, volte a tutelare la “parte debole”, hanno pressoché abbandonato tale distinzione, giungendo, di conseguenza, ad ampliare l’ambito della responsabilità professionale. avv. Alberto Manzella

L’impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di specificare che la distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l’area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all’articolo 2236 CC. (Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005) avv. Alberto Manzella

L’impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Anche la giurisprudenza successiva (Cass. Civ. III sez. 8826/07) ha specificato che per il professionista non vale invocare, al fine di farne conseguire la propria irresponsabilità, la distinzione tra "obbligazione di mezzi" e "obbligazione di risultato", sostenendo che la propria attività è da ricomprendersi tra le prime, sì da non rispondere in caso di risultato non raggiunto avv. Alberto Manzella

L’impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Siffatta distinzione costituisce infatti, come ormai da qualche tempo dalla migliore dottrina non si manca di porre in rilievo, il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento avv. Alberto Manzella

L’impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato Quindi la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del professionista poiché la responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall’articolo 1218 c.c. Dunque il professionista risponde in base ai medesimi criteri valevoli per le altre obbligazioni. avv. Alberto Manzella

L’impostazione attuale su obbligazioni di mezzi e di risultato In ogni obbligazione si richiede: sia il comportamento (diligente) del debitore; sia (sebbene in misura variabile) il risultato. Ne deriva che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il risultato pratico da raggiungere, sia l’impegno che il debitore deve porre in essere per ottenerlo avv. Alberto Manzella

L’onere della prova Strettamente collegata al tema, è la questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova. Le Sezioni Unite con la sent. 13533/2001, hanno precisato che il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte. avv. Alberto Manzella

L’onere della prova Quindi il cliente dovrà solo allegare l’inesatto adempimento, mentre il professionista avrà l’onere di dimostrare il fatto estintivo o l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione Il professionista, per andare esente da responsabilità, dovrà comunque realizzare un’attività efficiente, tesa a conseguire il buon esito richiesto dal cliente. Il mancato od inesatto risultato è il presupposto per la verificazione del danno. avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione Il professionista debitore, per andare esente da responsabilità, dovrà provare che la sua condotta è stata conforme alle regole dell’arte che devono essere seguite nelle circostanze in cui si è verificato il fatto. avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione La colpa si articola in: Negligenza Imprudenza Imperizia Inosservanza di leggi e regolamenti ordini o discipline avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione La negligenza richiede che siano stati compiuti una serie di comportamenti negativi che hanno caratterizzato l’operato del professionista: dimenticanza svogliatezza disattenzione mancanza di sollecitudine avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione L’imprudenza si ravvisa ogni qualvolta in cui il professionista metta in atto comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il risultato prefissato dal cliente. Dovrà quindi adottare i normali criteri di soluzione ricorrendo all’utilizzo di procedure innovative solo laddove questo non aggravi eccessivamente il rischio per il cliente In altri termini, potendo scegliere, occorrerà adottare il comportamento che presenti il maggior numero di probabilità di successo avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione L’imperizia è mancanza di competenza da parte del soggetto incaricato. In tal senso si inquadra il dovere di aggiornamento costante del professionista. In tale ottica, nel caso in cui il professionista sia consapevole di non possedere i requisiti necessari nello svolgimento dell’incarico, dovrà rifiutarlo al fine di non incorrere in azioni di responsabilità avv. Alberto Manzella

Il contenuto della prestazione Al fine di valutare correttamente l’adempimento del professionista, occorre tenere presente che egli è tenuto ad informare il cliente sui rischi derivanti dall’attività che andrà svolgere e sulle modalità con le quali la stessa verrà esercitata. Il professionista dovrà accertarsi che il cliente abbia una visione reale della situazione e che ne sia consapevole. avv. Alberto Manzella

Il nesso causale Per dar luogo all’obbligazione risarcitoria occorre un nesso di causalità tra la condotta attiva od omissiva posta in essere dal professionista e l’evento di danno verificatosi. avv. Alberto Manzella

Il nesso causale L’onere della prova della sussistenza del nesso causale è sempre posto in capo al cliente-creditore il quale dovrà dimostrare che l’antecedente - costituito dalla condotta tenuta dal professionista - ha provocato l’evento di danno lamentato. avv. Alberto Manzella

Il nesso causale È dunque possibile ravvisare ipotesi di “responsabilità senza danno” nei casi in cui l’errore professionale non ha dato luogo alla verificazione dell’evento. avv. Alberto Manzella