SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO TIPOLOGIE SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 SOSPENSIONI CONCESSE CON ATTO DELL’AMMINISTRAZIONE
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 PRESUPPOSTI 1° grado del giudizio Periculum in mora Fumus boni iuris
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 Fumus boni iuris si ravvisa nell’apparente fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso, sia in diritto che nel merito Il fumus, dunque, è ciò che risulta al termine di un giudizio di probabilità, mediante il quale il giudice accerta, nel limite di una cognizione sommaria, la fondatezza dei motivi dedotti nel ricorso, tendenti a caducare in tutto o in parte l’atto impugnato, valutando sul piano ipotetico il grado di probabilità del riconoscimento del diritto del ricorrente nella futura sentenza di merito. Esempi: - fondatezza delle argomentazioni logico-giuridiche; - esistenza di un provvedimento penale di archiviazione per reati connessi al medesimo comportamento oggetto di giudizio avanti la Commissione Tributaria.
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 Periculum in mora Si ravvisa nel fondato timore che, durante il tempo necessario per ottenere l’annullamento, totale o parziale, dell’atto impugnato, l’atto medesimo, per effetto della sua esecutorietà, provochi un pregiudizio sulla situazione giuridico-patrimoniale del ricorrente. Il pregiudizio che si intende evitare con la richiesta del provvedimento cautelare è stato definito dal legislatore con la dizione di danno grave ed irreparabile.
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 Periculum in mora Esempi: - ammontare delle somme oggetto di accertamento, in relazione all’attività esercitata; - modifica degli obiettivi di pianificazione e programmazione economico finanziaria; - necessità di ulteriore ricorso all’indebitamento e conseguente revisione dei tassi passivi da parte dei creditori; - situazione finanziaria della società tale da pregiudicare lo svolgimento dell’attività; - esposizione bancaria e ripercussioni sul piano occupazionale; - ammontare delle somme iscritte a ruolo in relazione ai mezzi di pagamento concretamente utilizzabili (alienazioni patrimoniali); - elevata differenza tra interessi passivi su prestiti contratti per pagare il tributo ed interessi attivi corrisposti dall’erario sullo stesso tributo indebitamente riscosso.
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 MODALITA’ unitamente al ricorso istanza separata dopo la costituzione in giudizio medesime modalità di presentazione del ricorso
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 PROCEDIMENTO fissazione per decreto della data di udienza in camera di consiglio comunicata alle parti 10 giorni prima il presidente, in caso di eccezionale urgenza e valutato il merito, può disporre la provvisoria sospensione in attesa dell’udienza in camera di consiglio il collegio, sentite le parti, decide con ordinanza non impugnabile
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 ALTRE REGOLE totale o parziale la sospensione può essere subordinata alla prestazione di una garanzia : - fideiussione bancaria o assicurativa; - cauzione. se si ottiene la sospensione la trattazione della controversia deve avvenire entro 90 giorni dalla ordinanza gli effetti della sospensione cessano dalla pubblicazione della sentenza di 1° grado qualora cambino le circostanze, l'ufficio può presentare istanza motivata al fine di ottenere la revoca o la modifica della ordinanza di sospensione
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO SOSPENSIONI CONCESSE CON ATTO DELL’AMMINISTRAZIONE concessa dal Centro di Servizio per le iscrizioni a ruolo dallo stesso emesse art. 10, 4° c., DPR 717/80 concessa dalla D.R.E. per > imposta registro complementare art. 56, 1° c., a) DPR 131/86 concessa dalla D.R.E. per imposta ipotecaria e catastale art. 13 D. Lgs. 347/90 concessa dalla D.R.E. per > imposta complementare INVIM art. 21 e 31 D.P.R. 643/72 concessa dalla D.R.E. per imposta complementare di successione e donazione art. 40, 2° c., D. Lgs. 346/90