La Finanziaria degli Enti Locali 2008 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE DI IVREA-PINEROLO-TORINO La Finanziaria degli Enti Locali 2008 Margherita Spaini
Detrazione Abitazione Principale LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 5 I.C.I. Detrazione Abitazione Principale Ulteriore detrazione 1ª casa pari all’1,33 per mille della base imponibile: non superiore a 200 euro; fino a concorrenza dell’intero ammontare; rapportata al periodo dell’anno in cui si detiene la proprietà; proporzionale alla quota di proprietà; non applicabile agli immobili di categoria A1, A8 e A9.
La durata massima di applicazione dell’aliquota agevolata è prevista: LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 6 I.C.I. Aliquota agevolata per installazione sul fabbricato di impianti a fonte rinnovabile I comuni potranno fissare un’aliquota agevolata inferiore a 4‰ per coloro che installano impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica per uso domestico. La durata massima di applicazione dell’aliquota agevolata è prevista: ● in 3 anni per gli impianti termici solari; ● in 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili
Estensione I.C.I. benefici prima casa LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 6 Estensione I.C.I. benefici prima casa Spetta l’aliquota agevolata per abitazione principale e le relative detrazioni a coloro che a seguito di provvedimento di: ● separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato nello stesso comune.
● Il minor introito dovuto alla nuova detrazione è LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 commi 7, 8 e 287 I.C.I. Rimborsi ai Comuni ● Il minor introito dovuto alla nuova detrazione è rimborsato dal Ministero dell’Interno su certificazione del singolo Comune da trasmettere entro il 30/04/2008. ● Il trasferimento compensativo in acconto, calcolato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni al 30/09/2007, sarà versato a titolo di acconto entro il 16 giugno e il 16 dicembre mentre il conguaglio entro il 31 maggio dell’anno successivo. ● Le modalità saranno stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro 180 giorni.
Non è ammessa la restituzione dell’I.C.I. LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 4 I.C.I. Cooperative Agricole Non è ammessa la restituzione dell’I.C.I. versata fino al 2007 dalle cooperative agricole che a partire dal 2008 ottengono l’esenzione dall’imposta.
LEGGE 24. 12. 2007 n. 244, pubblicata sulla G. U. n. 300 del 28. 12 LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 288 I.C.I. Comuni Concordati I comuni possono deliberare un’aliquota agevolata, che può arrivare fino all’esenzione dall’imposta, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
LEGGE 24. 12. 2007 n. 244, pubblicata sulla G. U. n. 300 del 28. 12 LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 52 Dichiarazione IRAP La dichiarazione annuale IRAP non è più presentata in forma unificata, ma deve essere direttamente presentata alla Regione di domicilio fiscale del soggetto passivo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per accedere ai servizi delle LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 120 Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per accedere ai servizi delle P.A. con strumenti diversi dalla Carta d’identità elettronica
LEGGE 24. 12. 2007 n. 244, pubblicata sulla G. U. n. 300 del 28. 12 LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n. 285 Art. 1 commi 209-214 Fattura Elettronica Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali non potranno accettare e pagare fatture in formato cartaceo decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del regolamento del Ministro dell’Economia che definirà le regole per rendere operativa la fatturazione solo in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche avverrà tramite il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia.
Decentramento Catastale LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 280-281 Decentramento Catastale Per incentivare il passaggio dei dipendenti dall’agenzia del Territorio ai Comuni, in vista del passaggio delle funzioni catastali, sono stanziati 12 milioni fra il 2008 e il 2009. Per agevolare i municipi sono definiti “agenti contabili” i responsabili comunali della riscossione.
Certificazione Energetica LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 1 comma 288 Certificazione Energetica Dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica e alle caratteristiche dell’edificio finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
LEGGE 24. 12. 2007 n. 244, pubblicata sulla G. U. n. 300 del 28. 12 LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 7 Affissioni I Comuni possono continuare a riservare spazi per affissioni istituzionali e per i soggetti di cui all’art. 20 Dlgs. n. 507/1993, esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni, entro il limite del 10% degli spazi totali.
Esproprio di Area Edificabile LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 commi 89 e 90 Esproprio di Area Edificabile ● L’indennità è stabilita in misura pari al valore venale del bene. ● Se l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico- sociale l’indennità è ridotta del 25%. ● Nel caso in cui l’accordo di cessione è stato concluso (o no) per fatto non imputabile all’espropriato l’indennità è aumentata del 10%.
Esproprio di Area Edificabile LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 commi 89 e 90 Esproprio di Area Edificabile ● L’autorità espropriante dispone il deposito, entro 30 giorni, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., della somma senza la maggiorazione del 10%. ● Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, salvo che l’indennità sia stata condivisa o accettata o sia divenuta irrevocabile.
Riduzione rimborso spese elettorali e referendarie LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 275 Riduzione rimborso spese elettorali e referendarie A partire dal 2008 è ridotta di 20 milioni di euro annui la spesa per rimborsi a partiti e movimenti politici su spese elettorali e referendarie
Contenimento delle Spese LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 594-599 Contenimento delle Spese Le Pubbliche Amministrazioni devono adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: delle dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.
Contenimento delle Spese LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 594-599 Contenimento delle Spese Nei piani triennali: devono essere indicate le misure per circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile (esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità); devono essere previste verifiche a campione sul corretto utilizzo delle utenze; devono essere resi pubblici dagli Urp e con la pubblicazione nel sito web.
Contenimento delle Spese LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 594-599 Contenimento delle Spese Qualora gli interventi di programmazione implichino la dimissione di dotazioni strumentali devono essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare la congruenza della operazione in termini di costi e benefici. Ogni anno, in sede di rendiconto, gli enti devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti.
Contenimento delle Spese LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 594-599 Contenimento delle Spese Gli enti locali tenuti alla programmazione triennale dovranno comunicare al Ministero dell’Economia e finanze secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti da apposito decreto, i dati relativi:
Contenimento delle Spese LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 2 comma 594-599 Contenimento delle Spese ● agli immobili ad uso abitativo o di servizio sui quali vantano diritti reali, determinando: ● la consistenza complessiva; ● i proventi annuali derivanti dalla locazione; ● i proventi derivanti dalla cessione di diritti reali a terzi; ● agli immobili ad uso abitativo o di servizio dei quali hanno la disponibilità distinguendoli in base al relativo titolo, determinando: ● gli oneri sostenuti per assicurarne la disponibilità.
LEGGE 24. 12. 2007 n. 244, pubblicata sulla G. U. n. 300 del 28. 12 LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 3 commi 19-23 Arbitrati E’ fatto divieto alle PP.AA. di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti e di sottoscrivere compromessi aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. Il divieto è esteso anche alle società a maggioranza pubblica o interamente possedute da enti pubblici e da enti pubblici economici. Le clausole compromissorie ed i compromessi sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
LEGGE 24. 12. 2007 n. 244, pubblicata sulla G. U. n. 300 del 28. 12 LEGGE 24.12.2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 supplemento ordinario n.285 Art. 3 commi 19-23 Arbitrati I contratti già sottoscritti e per le cui controversie, alla data 30/9/2007, non è stato costituito il collegio arbitrale è fatto obbligo di declinare la competenza arbitrale ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nel contratto. I collegi arbitrali costituiti dopo il 30/9/2007 e fino al 31/12/2007, decadono automaticamente e le relative spese sono compensate tra le parti.