Avv. Stefano Comellini. PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo)

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Avv. Stefano Comellini

PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo)

PROFESSIONISTA = SENTINELLA Prevenzione ed impedimento delle operazioni sospette

Conflitto di doveri = Rispetto norme di prevenzione dovere di segnalare le operazioni sospette contro linteresse del cliente divieto di comunicare le informative rese alle autorità pubbliche Mandato fiduciario nellinteresse del cliente ampliamento di obblighi già esistenti nelle deontologie professionali

SANZIONI PENALI (art. 55) SANZIONI AMMINISTRATIVE (artt )

bene giuridico protetto in ambito penale efficacia del sistema preventivo - identificazione del cliente - obbligo di registrazione - controlli effettivi sulla natura delle operazioni - segretezza sulle operazioni sospette segnalate

ART. 55, COMMI 1-9: - 8 fattispecie penali ed 1 circostanza aggravante - nuove e più dettagliate fattispecie - frequente rinvio ad altre disposizioni - clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato)

Art. 55 comma 1 Violazione delle disposizioni concernenti lobbligo di identificazione (Multa da a ) obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 18) attività di identificazione (lett. a e b) Reato doloso proprio dei destinatari (anche i Professionisti ex art. 12)

Art. 55 comma 2 Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue loperazione. (Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000) Soggetto attivo: esecutore delloperazione chi si interpone nellesecuzione delloperazione dissimulando il titolare effettivo (art. 1, co. 2 lett u). Omissiva non si indicano le generalità del soggetto per conto del quale si esegue loperazione Condotta dolosa Commissiva si forniscono false generalità del vero titolare delloperazione

Art. 55 comma 2 (continua) - nome e cognome anche acquisito - luogo e data di nascita persona fisica - lindirizzo - il codice fiscale - gli estremi del documento di identificazione Generalità - la denominazione-ragione sociale enti collettivi- la sede legale - il codice fiscale e la partita IVA

Art. 55 comma 3 Omessa o falsa indicazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da a ) Esecutore cliente titolare effettivo delloperazione non fornire informazioni - lo scopo del rapporto continuativo Condotta aventi ad oggetto o della prestazione professionale eseguita fornire false informazioni - la natura Destinatario = - UIF - Autorità investigativa e giudiziaria - Ordine Professionale

Art. 55 comma 4 Omessa o tardiva o incompleta registrazione delle informazioni per ladeguata verifica della clientela (Multa da a ) Rinvio allart. 36 obbligo di registrazione (e conservazione documenti acquisiti) Finalità della registrazione: investigazioni in tema di: - operazioni di riciclaggio (co. 1) - finanziamento del terrorismo (co. 1) - corrispondenti analisi dellUIF o di altre Autorità competenti (co. 1), - accertamenti fiscali (co. 6) Condotte penalizzate: - omissione della registrazione - inesatta registrazione violazione anche di una sola prescrizione - tardiva registrazione

Art. 55 comma 5 Omessa effettuazione delle comunicazioni di cui allart. 52, co. 2, da parte dei soggetti obbligati (Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100 a 1.000) Soggetti obbligati: - collegio sindacale - collegio di controllo di gestione - organismo di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b, D.Lgs. 231/ in generale, tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati, presso i destinatari del decreto

Art. 55 comma 5 (continua) Oneri di comunicazione riguardanti: - violazione di disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza (art. 7 co. 2) - organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni (art. 7 c. 2) - infrazioni allobbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41) - violazione delle disposizioni sulluso del contante e dei titoli al portatore (artt. 49, co. 1 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14, art. 50 co. 1 e 2) - violazioni degli obblighi di registrazione (art. 36) Obbligo di comunicazione senza ritardo entro 30 giorni Comunicazione rivolta verso linterno dellente illecito penale allesterno illecito amministrativo (art. 57 c. 5)

Art. 55 comma 6 La circostanza aggravante dellutilizzo dei mezzi fraudolenti (Sanzione di cui ai numeri 1, 2 e 4 è raddoppiata) - violazione dellobbligo di identificazione della clientela (comma 1), - omessa o falsa indicazione delle generalità del titolare effettivo delloperazione (comma 2), - violazione degli obblighi di registrazione (comma 4). Mezzo fraudolento artificio, inganno o menzogna, documentale o meno, concretamente idoneo a trarre in inganno il soggetto destinatario dellobbligo o tale da alterare la percezione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Art. 55 comma 7 Omessa, tardiva, incompleta comunicazione prevista dallart. 36, co. 4 (Sanzione di cui al comma 4) Soggetti destinatari, in posizione intermedia: - agenti di cambio - mediatori creditizi - agenti di attività finanziaria Condotte penalizzate omessa comunicazione delle informazioni registrate ex art. 36 comunicazione tardiva o incompleta

Art. 55 comma 8 Violazione dei divieti di comunicazione della segnalazione di operazioni sospette (Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da a ) Contravvenzione punibile sia per dolo che per mera colpa Soggetti destinatari: - soggetti individuati ex art. 10, co.2 - soggetti individuati ex art soggetti individuati ex art soggetti individuati ex art chi sia comunque a conoscenza dellavvenuta segnalazione di operazione sospetta Comunicazione protetta = - segnalazione di operazione sospetta - comunicazione di ritorno

Art. 55 comma 9 Indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento (Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550)