La Commissione europea

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Transcript della presentazione:

La Commissione europea   SEDE: Bruxelles

Il sito internet della Commissione europea http://ec.europa.eu/index_it.htm

La Commissione europea: composizione Un membro per ciascuno Stato, quindi attualmente 27. Il T. di Nizza prevede che, dopo aver raggiunto i 27 Stati membri, il Consiglio all’unanimità deciderà il numero dei Commissari, determinando anche il criterio di rotazione, basandosi sul principio di parità fra Stati membri. Commissari pienamente indipendenti, con mandato rinnovabile di 5 anni (prima era 4 anni, dal 1993 allineato al mandato del P.E.). Il Presidente della Commissione è nominato a MQ dal Consiglio riunito a livello di Capi di Stato e di Governo, con voto di approvazione del P. E. I membri sono nominati dal Consiglio a MQ d’accordo con il Presidente, sulla base di proposte degli Stati membri. Occorre poi “investitura” da parte del P. E., previa audizione di tutti i Commissari.  

La Commissione europea: rapporti con il Parlamento europeo Il P. E. approva la nomina del Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo. L’intera Commissione è poi soggetta ad un voto di approvazione del P. E., cui segue la nomina formale da parte del Consiglio a MQ. Però i membri dimissionari o deceduti possono essere sostituiti dal Consiglio che delibera a maggioranza. Il Consiglio può anche decidere di non procedere alla sostituzione. Il P. E. può approvare mozione di censura nei confronti della Commissione (magg. 2/3) e costringere i membri a dimettersi collettivamente. Il P. E. esamina ed approva la relazione generale annuale della Commissione; può sottoporre i commissari ad interrogazioni in aula. Il P. E. può sollecitare la Commissione a formulare proposte legislative. 

La Commissione europea: il Presidente La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente. Il Presidente ripartisce le competenze fra i Commissari e può modificarle nel corso del mandato. I commissari esercitano le funzioni loro attribuite dal Presidente sotto la sua autorità. Il Presidente può chiedere ad un membro della Commissione di dimettersi, previa approvazione del Collegio (crisi della Commissione Santer). Il Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti.  

L’attuale Presidente Josè Manuel Barroso, portoghese, ha presieduto la Commissione nel periodo 2004-2009 e il 16 settembre 2009 è stato confermato dal neoeletto Parlamento europeo per un nuovo mandato quinquennale. Il suo sito internet: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm I precedenti Presidenti della Commissione: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/history/index_en.htm

Chi sono i Commissari attualmente in carica? Non è ancora stata stabilita la composizione della Commissione per il mandato 2009-2014. Il link qui di seguito rimanda alla composizione della Commissione nel precedente mandato, ancora in carica fino alla nomina della nuova Commissione: http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_it.htm Il Commissario italiano è Antonio Tajani (trasporti) che è anche uno dei vicepresidenti della Commissione. Nel maggio 2009 ha sostituito Franco Frattini.

La Commissione europea: responsabilità dei Commissari Responsabilità politica dinanzi al Presidente. Responsabilità per colpa grave o per inadeguatezza nell’esercizio delle funzioni: dimissioni dichiarate dalla Corte di Giustizia su istanza del Consiglio o della Commissione.  

La Commissione europea: organizzazione interna Autonomia regolamentare. Commissari assistiti da gabinetti personali (6-7 funzionari di cui almeno due di nazionalità diversa da quella del Commissario). Ciascun Commissario è preposto a una o più DG. Ciascuna DG è diretta da un “direttore generale” (a rotazione per non più di 7 anni). Riunioni del Collegio dei Commissari. Decisioni sempre a maggioranza. Oltre alle DG ci sono anche i servizi generali. Apparato burocratico di circa 25.000 funzionari assunti permanentemente per concorso.  Segretariato generale della Commissione.

Quanto costa la burocrazia europea Si tende a credere che la maggior parte delle risorse economiche dell’UE coprano i costi di amministrazione, ma in realtà le spese amministrative (nel 2007) rappresentano appena il 6% (circa 6,9 miliardi di euro) del bilancio totale dell’Ue (circa 126 miliardi di euro nel 2007). Ciò equivale a circa 70 centesimi al giorno per ciascuno dei circa 25mila funzionari. La Commissione assorbe circa la metà delle risorse destinate all’amministrazione (circa 3,5 miliardi di euro).

Le competenze della Commissione europea Vigila sull’applicazione delle disposizioni del Trattato (poteri diretti di controllo/sanzione ovvero possibilità di avviare la procedura di infrazione). Formula raccomandazioni o pareri nei settori previsti dal Trattato, di sua iniziativa oppure quando il Trattato lo prevede esplicitamente; Dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dal Trattato; Esercita le competenze conferitele dal Consiglio. Presenta una relazione generale annuale.

La Commissione europea: il potere di proposta La Commissione è l’unica istituzione che ha potere di iniziativa legislativa: il Consiglio e il Parlamento possono però chiederle di redigere la proposta legislativa. La Commissione ha il potere di modificare la sua proposta iniziale in ogni fase del processo decisionale, ma il Consiglio può adottare solo all’unanimità atti che si discostano dalla proposta della Commissione. Le proposte della Commissione vengono spesso elaborate con l’apporto di Comitati consultivi e Comitati di esperti. Il potere di proposta si concretizza attraverso: raccomandazioni e pareri rivolti alle altre istituzioni; libri bianchi e libri verdi.

La Commissione europea: i Comitati I Comitati sono organismi composti da funzionari governativi che fungono da raccordo fra Consiglio e Commissione. Comitati consultivi: esprimono semplicemente un parere. Comitati di gestione: possono esprimere a magg. qual. un parere negativo su una proposta della Commissione; in tal caso il Consiglio può assumere una decisione diversa entro tre mesi, sempre a MQ Comitati di regolamentazione: devono approvare a maggioranza le proposte della Commissione; se non lo fanno o se esprimono un parere negativo la Commissione può sottomettere al Consiglio una nuova proposta (anche legislativa) o una proposta modificata.

La Commissione europea: i poteri normativi L’attuale art. 211 CE parla di “potere di decisione”, che però in pratica è limitato a pochi casi nel quadro CE: es. art. 27: decisioni in merito alla TDEC; es. art. 39: la C. può emanare regolamenti per disciplinare il diritto dei lavoratori migranti a rimanere sul territorio anche dopo la fine del rapporto di lavoro; es. art. 85: la C. accerta con decisione motivata le infrazioni degli Stati alle regole di concorrenza; es. art. 88: decisioni in merito ad ammissibilità di aiuti di Stato. Sulla base del T. CECA, invece, la Commissione dispone di ampi poteri normativi (es. art. 60 e 61), mentre il Consiglio e il P.E. hanno solo un ruolo consultivo.

La Commissione europea: la funzione esecutiva Più comunemente, la Commissione esercita le competenze conferitele dal Consiglio, attraverso i regolamenti di esecuzione oppure i regolamenti di integrazione di altri regolamenti: secondo l’art. 202 CE, la Commissione deve rispettare i principi generali che il Consiglio ha fissato all’unanimità su proposta della stessa Commissione, sentito il Parlamento europeo. Gran parte dei regolamenti vengono emanati nel settore Pac e nel settore Fondi strutturali.

La Commissione europea: le competenze di gestione Gestisce il bilancio (entrate e spese), nei limiti delle decisioni prese dal Consiglio e ne sorveglia la corretta esecuzione. Gestisce i Fondi strutturali (FEAOG, FSE, FESR, FdC). Gestisce i programmi comunitari (es. ricerca, ambiente, cultura etc.). Gestisce i programmi comunitari destinati ai paesi terzi (es. Phare, Tacis, Cards, Lomè).

La Commissione europea: il potere di sorveglianza Controlla che gli Stati membri, che agiscono come “esattori” dell’UE, effettuino i corretti versamenti. Controlla il rispetto da parte degli Stati membri delle norme del Trattato. Vigila sulla corretta attuazione delle politiche comunitarie. Per poter esercitare il controllo ha anche poteri ispettivi. Se gli Stati membri non rispettano i loro obblighi, la Commissione invia loro una raccomandazione. Se non adempiono entro il termine stabilito, la Commissione può proporre il ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia. Con il T. di Maastricht la Commissione ha anche acquistato, in alcuni casi, il potere di sanzione (es. concorrenza, aiuti di Stato).

La Commissione europea: la rappresentanza esterna Rappresenta la Comunità (che ha personalità giuridica) negli atti a rilevanza esterna. Conduce i negoziati internazionali. Gestisce i rapporti con le altre organizzazioni internazionali e con Stati terzi. E’ “associata” alla PESC e può presentare proposte in merito

La Commissione europea nel Trattato di Lisbona (1) A partire dal 2014 il numero dei Commissari sarà pari ai 2/3 degli Stati membri, ma il Consiglio all’unanimità potrà modificare tale indicazione. Fino al 2014 resta la regola di un membro per Stato. Il Presidente della Commissione sarà eletto dal P.E. a maggioranza dei componenti su proposta del C.E., formulata tenendo conto dell’esito delle elezioni europee. Se il P.E. non nominerà il candidato proposto dal Consiglio europeo, quest’ultimo dovrà presentare una nuova proposta entro un mese. Gli altri Commissari saranno nominati dal Consiglio di comune accordo con il Presidente e poi soggetti al voto di approvazione del P.E. Alla fine della procedura la Commissione sarà nominata a MQ dal Consiglio europeo.

La Commissione europea nel Trattato di Lisbona (2) Il Presidente avrà piena autonomia nel nominare i vicepresidenti (tranne l’Alto rappresentante), nel ripartire le funzioni fra i Commissari, nel modificarle durante il mandato, nell’invitare i Commissari a dimettersi. Non sarà più necessaria, come adesso, l’approvazione del Collegio. La CdG, su istanza del Consiglio, può dichiarare dimissionario qualsiasi membro della Commissione per gravi mancanze. Si riconosce esplicitamente alla Commissione il compito di promuovere l’interesse generale dell’Unione. Il suo potere di iniziativa legislativa non sarà più esclusivo (ci sarà anche il PE, la BCE, il Consiglio e un milione di cittadini) tranne in alcuni ambiti specificamente ad essa riservati. Riguardo ai suoi compiti di vigilanza, si precisa che essa esercita la vigilanza sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia. E specificato che il suo potere di rappresentanza esterna dell’Unione non si estende alla PESC: