Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 26 febbraio 2013
Oggetto della lezione di oggi IV. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. VIII. La concorrenza Norme: artt. 2188-2202; 2203-2221; 2595-2601; l. 287/1990. Assegnamenti: Vol. I, §§ IV, VIII; Vol. III, § XXIII.
Statuto dell’imprenditore commerciale Registro delle imprese (pubblicità) Contabilità (scritture contabili) Rappresentanza commerciale Crisi dell’impresa (procedure concorsuali) Disciplina della concorrenza (comune a tutti gli imprenditori…ma specialmente rilevante per gli imprenditori commerciali)
Pubblicità Art. 2188. Registro delle imprese. E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.
Pubblicità Pubblicità notizia Pubblicità dichiarativa/normativa Pubblicità costitutiva Art. 2193. Efficacia dell'iscrizione. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Contabilità Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Contabilità Art. 2216. Contenuto del libro giornale. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Art. 2217. Redazione dell'inventario L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
La partita doppia Per registrare un incasso fattura di € 200.00, dovremo annotare in contabilità un aumento di 200.00 sulla cassa ed una diminuzione dello stesso importo sul debiti clienti. La registrazione si effettua in questo modo: CONTO Dare) Avere)____ CASSA 240.00 CLIENTI 240.00 Le colonne A) e B) sono denominate Dare ed Avere. L'importo in Dare deve essere uguale a quello in Avere. Si dice 'dare' ed 'avere' solo per tradizione: essi indicano semplicemente la colonna di sinistra (dare) e quella di destra(avere). Questa scrittura contabile è detta cassa a clienti. ·Cassa e Clienti sono alcuni dei conti che costituiscono il piano dei conti. ·Il conto Clienti ed il conto Cassa sono detti contropartite: cioè sono le parti che compongono l'operazione contabile.
La tenuta: dalla caverna… Art. 2215 Modalità di tenuta delle scritture contabili I. I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. II. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
…all’era digitale Art. 2215 Bis - Documentazione informatica Art. 2215 Bis - Documentazione informatica I. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. II. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. III. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. IV. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. V. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
Efficacia probatoria Art. 2709. Efficacia probatoria contro l'imprenditore. I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore . Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto. Art. 2710. Efficacia probatoria tra imprenditori. I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Institore Poteri dell’institore Preposizione/procura institoria Responsabilità personale Art. 2208. Responsabilità personale dell'institore. L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Crisi dell’impresa Fallimento Concordato preventivo Amministrazione straordinaria Liquidazione coatta amministrativa (rinvio)
Concorrenza Concorrenza perfetta Concorrenza imperfetta Oligopolio Monopolio Art. 2597. Obbligo di contrattare nel caso di monopolio. Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Disciplina antimonopolistica (antitrust) Abuso della posizione dominante Intese restrittive della concorrenza Concentrazioni (Aiuti di Stato) L. 10 ottobre 1990, n. 287 – artt. 81 – 87 Trattato UE AGCM Autorità garante della concorrenza e del mercato Commissione Europea
Concorrenza sleale (fattispecie) Art. 2598. Atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Concorrenza sleale (disciplina) Art. 2599. Sanzioni. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. Art. 2600. Risarcimento del danno. Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.