Art. 2740 Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge
Generalmente è responsabilità illimitata limiti stabiliti dalla legge (es. società)
Cassazione civile sez. III 05 maggio 2009 n Cassazione civile sez. III 05 maggio 2009 n. 10284 La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (art. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Perciò per la realizzazione di crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica, non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il contribuente.
Par condicio creditorum Eccezioni: cause legittime di prelazione Esse operano in caso di concorso dei creditori e insufficienza del patrimonio Tipizzate
Diritti reali di garanzia Garantiscono il soddisfacimento di alcune pretese creditorie: Pegno di cose Privilegi cd possessuali(art. 2747 comma2) ipoteca
Divieto di patto commissorio Art. 2744 c.c. Pur anacronistico la giurisprudenza estende la disciplina attraverso la disciplina del contratto in frode alla legge
Cassazione civile sez. II 07 settembre 2009 n Cassazione civile sez. II 07 settembre 2009 n. 19288 La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c. , costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 c.c.