RESPONSABILITA’ CIVILE Art.1173: fatti illeciti (artt. 2043 –2059c.c.) Responsabilità civile è il complesso dei fatti illeciti in presenza dei quali sorge l’obbligazione risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto Inizialmente prevale la funzione sanzionatoria c/o comportamento anomalo del danneggiante(2043 e 2046: colpa o dolo in piena capacità di intendere e volere) In seguito si affianca una funzione riparatoria Colpa resta il criterio essenziale: da presunzione di colpa (2051/2052/2054 c.c.) evolvendo a responsabilità oggettiva (resp.senza colpa) Tutela reale (rimozione fatto produttivo lesione) e tutela risarcitoria (ristoro x conseguenze dannose)
STRUTTURA DELL’ILLECITO ART.2043 norma fondamentale Qualunque fatto doloso o colposo: atipicità illecito Elementi necessari: 1)pregiudizio che deve rilevare come “danno ingiusto” 2) nesso di causalità 3) evento imputabile ad un terzo
IMPUTABILITA’ Elemento soggettivo rilevante: dolo e colpa; meglio atto illecito che fatto illecito Necessaria capacità di intendere e di volere: ex art. 2046 (differisce dal concetto penalistico); è la concreta idoneità ad avvalersi delle facoltà mentali x valutazione dell’atto e autodeterminazione nella decisione O. risarcitoria può cadere su incapace (es. minore) il quale, al contrario, non può concludere un contratto (annullabile): questo accade per la distinta funzione della situazione soggettiva: nella r. exc tutela danneggiato; nella r. contr tutela del contraente (2046 vs 428) Se manca tale capacità: possibile comunque risarcimento o indennizzo (art. 2047 c.c.) quale misura equitativa
COLPA Colpa: evento lesivo non voluto anche se previsto, in presenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti Rileva in termini di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO tenuto dal soggetto in riferimento ad un modello Modello di comparazione è DILIGENZA BUON PADRE DI FAMIGLIA: ex art. 1176 c.c. I° comma residuale, II° comma prevalente (diligenza MEDIA professionale) Tale modello assicura equilibrio fra la libertà di esercizio di attività e la tutela dei danneggiati Colpa è commissiva. Omissiva soltanto in caso di dovere di condotta (es. omissione soccorso) imposto da una norma La valutazione in base a parametri oggettivi esclude graduazioni della colpa, ma ipotesi isolate di “colpa grave” Prova della colpa a carico del danneggiato
DOLO Dolo: intenzionalità quale coscienza e volontà dell’evento lesivo; qui rileva il dato psicologico Non basta la semplice previsione dell’evento ma serve la CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DELLO STESSO quale esito dell’azione Necessita animus nocendi che spesso è difficile da dimostrare
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Impediscono la venuta ad esistenza della fattispecie illecita ex art. 2043 I fatti illeciti non sono necessariamente “condotte antigiuridiche”, pertanto le cause di giustificazione non mirano a rimuovere antigiuridicità della condotta, ma ATTRIBUISCONO RILEVANZA A TALUNE CIRCOSTANZE CHE, PUR IN PRESENZA DI UN DANNO INGIUSTO, IMPEDISCONO IL PERFEZIONARSI DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 2043. Risposte differenziate previste dall’ordinamento: nessun risarcimento o indennità
SONO 3: 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO (art. 51 C.P) 2) STATO DI NECESSITA’(2045 C.C.) 3) LEGITTIMA DIFESA (2044 C.C.)
Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della p.a., esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che , per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine
ESERCIZIO DEL DIRITTO Non basta invocare l’esercizio di un proprio diritto, ma rileva IL MODO IN CUI si è esercitato il diritto: soltanto quando la produzione del danno è INEVITABILE AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO esso vale come causa di giustificazione. Es. 843 o 844 c.c.
Art. 2045 c.c. Stato di necessità Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
STATO DI NECESSITA’ art.2045 E’ il fatto dannoso prodotto da chi vi è costretto per salvare sé o altri da PERICOLO DI GRAVE DANNO ALLA PERSONA non altrimenti evitabile e non volontariamente causato Indennità valutata secondo equo apprezzamento del giudice Non opera se chi provoca il danno è lo stesso che ha provocato la situazione di pericolo Se pericolo dipende dal fatto colposo o doloso del terzo: indennità dal danneggiante e risarcimento (differenziale) a carico del terzo; il danneggiante può proporre azione di rivalsa sul terzo.
Art. 2044 c.c. Legittima difesa Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
LEGITTIMA DIFESA Costretti a cagionare un danno ingiusto all’aggressore x respingere offesa ingiusta arrecata a sé o ad altri (art. 2044 c.c.) Proporzione fra reazione ed offesa Nessuna tutela all’aggressore