MORA DEL CREDITORE ARTT. 1206 – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche:1) inversione del rischio in caso di contratto a prestazioni corrispettive 2) risarcimento danni 3) spese di custodia e conservazione della cosa 4) niente interessi e frutti Offerta formale: reale e per intimazione (art. 1209 c.c.)
Art. 1208 requisiti x validità offerta Affinchè l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore CAPACE di ricevere o chi ha la facoltà di ricevere per lui 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere 3) che comprenda la totalità della somma e interessi e spese liquide e non 4) Che il termine sia scaduto 5) verifica della eventuale condizione 6) offerta fatta alla persona del creditore o suo domicilio 7) fatta da un ufficiale giudiziario
DEPOSITO COATTIVO Art. 1210 c.c. Accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato: vietato il ritiro del debitore che comunque è liberato. L’ offerta è messa in mora del creditore