LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI
MARIO, IN VISTA DEL FUTURO MATRIMONIO CON ANNA, ESEGUE A SUE SPESE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CASA DI PROPRIETA’ DEI FUTURI SUOCERI E NELLA QUALE MARIO ED ANNA ANDRANNO AD ABITARE. ROTTO IL FIDANZAMENTO, MARIO POTRA’ PRETENDERE DI RIPETERE LE SOMME SPESE PER LE MANUTENZIONI? FONTE DELL’ OBBLIGAZIONE CAUSA
L’ obbligazione è uno specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto detto debitore è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore. OBBLIGAZIONE DESIGNA: La posizione debitoria Il rapporto che intercorre tra debitore e creditore LA SOSTANZA DELL’ OBBLIGAZIONE E’ QUELLA DI CREARE UN VINCOLO-UN DOVERE GIURIDICO DI DARE, FARE, PRESTARE A FAVORE DI UN ALTRO SOGGETTO.
FONTI DELL’ OBBLIGAZIONE: (SONO IN GENERALE LE FATTISPECIE IDONEE A PRODURRE RAPPORTI OBBLIGATORI) ART. 1173: - CONTRATTO – L’ ATTO ILLECITO – OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEE A PRODURLE SECONDO L’ORDINAMENTO GIURIDICO.
FONTI DELL’ OBBLIGAZIONE FONTI NEGOZIALI FONTI LEGALI COTRATTI E TUTTI GLI ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA COSTITUISCONO IL RAPPORTO OBBLIGATORIO IN VIRTU’ DI LEGGE. SONO ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO, CIOE’ COMPORTAMENTI UMANI COME SEMPLICI PRESUPPOSTI DI COMPORTAMENTI GIURIDICI. CHE POSSONO ESSERE: LECITI ILLECITI (lesione di un interesse giuridicamente protetto)
1) PROMESSE UNILATERALI 1987 C.C. PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO 1988 C.C. PROMESSA AL PUBBLICO 1989 C.C. 2) GESTIONE DI AFFARI 2028 C.C. 3) PAGAMENTO DELL’INDEBITO 2033 C.C. 4) ARRICHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA 2041 C.C.
RAPPORTI CHE NELLA PREVISIONE LEGALE SONO DI ORIGINE CONTRATTUALE MA IN CONCRETO VENGONO COSTITUITI SENZA UNA BASE NEGOZIALE E TALVOLTA GRAZIE AL CONTATTO SOCIALE (Cass. 22.1.1999 n.589) RAPPORTO CONTRATTUALE DI FATTO VINCULUM IURIS______________DISSOCIAZIONE TRA fonte individuata ex art. 1173 c.c. E OBBLIGAZIONE CHE NE SCATURISCE.
PROMESSE UNILATERALI Principio: la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge. FONTI TIPICHE, cioè non esiste una libertà di invenzione dei soggetti. (diversamente dai contratti) sono regolate nel TITOLO IV del libro 4° del CC TIPI: PROMESSA DI PAGAMENTO (a) RICOGNIZIONE DI DEBITO (a) PROMESSA AL PUBBLICO (a) Dichiarazione di scienza=il vincolo obbligatorio già esiste.
PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO ART. 1988 SONO DICHIARAZIONI UNILATERALI NON FANNO NASCERE L’OBBLIGAZIONE CHE GIA’ ESISTE L’EFFETTO E’ QUELLO DI DISPENSARE IL SOGGETTO AL QUALE E’ FATTA IL TITOLO (RAPPORTO FONDAMENTALE) DEL CREDITO. “IL SOTTOSCRITTO MARIO ROSSI RICONOSCE DI DOVERE 1000 EURO AL SIGNOR GIORGIO VERDI” Immediato effetto pratico: art. 633 cpc – 634 cpc: 633: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili…….il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da prova scritta…… 634. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente….e le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile
PROMESSA AL PUBBLICO 1989 CC. E’ UNA DICHIARAZINE UNILATERALE RIVOLTA AL PUBBLICO CON CUI UNA PERSONA PROMETTE UNA PRESTAZIONE. E’ VINCOLANTE APPENA E’ RESA PUBBLICA. LA REVOCA E’ POSSIBILE SOLO PER GIUSTA CAUSA. ESISTENZA DI UN “VINCOLO” NON VUOL DIRE “ESISTENZA DI UN DEBITO” Situazione di pubblico interesse – pubblici concorsi Promessa a chi ha già compiuto una determinata azione o ha raggiunto un determinato risultato. (L’ O. non è negoziabile) Promessa a chi compierà una determinata azione. L’offerta deve essere per un’ azione non negoziabile.
PROMESSA AL PUBBLICO 1989 CC. Darò 1.000.000,00 a chi farà il progetto del ponte sullo stretto. Darò 1.000.000,00 a chi risulterà vincitore della gara per il progetto sullo stretto
LA GESTIONE D’AFFARI 2028 CC SI PRESUPPONE UNA INGERENZA LEGITTIMA NEGLI AFFARI ALTRUI PRESUPPOSTI: ASSENZA O IMPOSSIBILITA’ PER IL TITOLARE DI GESTIRE IL SUO AFFARE. UTILITA’ DELL’ INGERENZA PER IL TITOLARE L’INGERENZA NON DEVE ESSERE AVVENUTA CONTRO IL DIVIETO DEL TITOLARE. FONTI DELL’OBBLIGAZIONE Gestore: continuare la gestione, obbligazioni del mandato Interessato: adempiere alle obbligazioni assunte, e tenere indenne il gestore da quelle assunte in nome proprio.
Requisiti: - spontaneità dell’ intervento del gestore nella sfera giuridica altrui in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale; Cioè quando l’interessato è nella materiale impossibilità di provvedere, ma anche quando non rifiuti espressamente o tacitamente l’ingerenza. alienità dell’ affare intenzione di amministrare uno o più affari altrui La gestione deve avere un’utilità per il dominus
PAGAMENTO DELL’INDEBITO 2033 CC Principio: “ogni spostamento di ricchezza deve avere una causa, cioè deve essere giustificato”. Pagamento dell’ indebito= prestazione non dovuta. INDEBITO=NON DOVUTO INDEBITO OGGETTIVO INDEBITO SOGGETTIVO È stato eseguito un pagamento E’ stato pagato un debito Non dovuto altrui. -il DEBITO NON C’E- - Il DEBITO C’E’ ma è pagato per errore ad un altro soggetto MA - errore scusabile - se non è scusabile prevale la tutela dell’ affidamento
CHI HA PAGATO UN DEB. ALTRUI UN PAGAMENTO NON DOVUTO PAGAMENTO DELL’INDEBITO INDEBITO OGGETTIVO SOGGETTIVO CHI HA PAGATO UN DEB. ALTRUI CREDENDOSI DEBITORE CHI HA ESEGUITO UN PAGAMENTO NON DOVUTO CHI HA RICEVUTO IL PAGAMENTO E’ UNA PERSONA CAPACE BUONA FEDE MALA FEDE
CHI HA PAGATO UN DEB. ALTRUI PAGAMENTO DELL’INDEBITO INDEBITO SOGGETTIVO CHI HA PAGATO UN DEB. ALTRUI CREDENDOSI DEBITORE ERRORE SCUSABILE ERRORE INESCUSABILE IL CREDITORE NON SI E’ PRIVATO IN BUONA FEDE DEL TITOLO O DELLE GARANZIE DEL CREDITO IL CREDITORE SI E’ PRIVATO IN BUONA FEDE DEL TITOLO O DELLE GARANZIE DEL CREDITO COLUI CHE HA PAGATO SUBENTRA NEI DIRITTI DEL CREDITORE VEDI INDEBITO OGGETTIVO
2034 OBBLIGAZIONI NATURALI NON E’ AMMESSA LA RIPETIZIONE PER CIO’ CHE E’ STATO SPONTANEAMENTE PRESTATO IN ESECUZIONE DI DOVERI MORALI E SOCIALI. LE RELAZIONI CHE FANNO NASCERE DOVERI NON SONO IRRILEVANTI PER IL DIRITTO I VINCOLI MORALI E SOCIALI: NON SI TRADUCONO IN OBBLIGHI GIURIDICI MA SONO CONSIDERATI IDONEI A GIUSTIFICARE SPOSTAMENTI PATRIMONIALI QUANTO DATO NON E’ GIURIDICAMENTE DOVUTO MA NON E’ GIURIDICAMENTE PRIVO DI CAUSA- QUINDI NON E’ RIPETIBILE
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA 2041 CC CHI SI ARRICHISCE A SPESE A SPESE DI UN’ ALTRA PERSONA SENZA UNA CAUSA CHE LA GIUSTIFICHI E’ TENUTA AD INDENNIZZARE CHI SI E’ IMPOVERITO. CORRELAZIONE TRA: ARRICHIMENTO E IMPOVERIMENTO L’ AZIONE HA CARATTERE SUDDIARIO