Il consenso condizionato: le riserve I

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Il consenso condizionato: le riserve I Art. 2, par.1, lett. d) CDV definisce una riserva come: “una dichiarazione unilaterale, comunque formulata o denominata, fatta da uno Stato al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione a un trattato, per mezzo della quale esso si propone di escludere o modificare l’effetto giuridico di certe norme del trattato nella loro applicazione a quello Stato” Differenza tra riserva e dichiarazione interpretativa

Il consenso condizionato: le riserve II Nel diritto internazionale classico la possibilità di apporre una riserva era condizionata all’approvazione di tutti gli Stati parti La disciplina muta nel Secondo Dopoguerra con lo sviluppo dei trattati multilaterali ed in particolare di quelli in materia di diritti dell’uomo (parere CIG sulla Convenzione del 1948 sul genocidio) Disciplina più flessibile per cercare di incoraggiare la partecipazione anche di quegli Stati che non si trovano nella posizione di potere accettare in toto la disciplina multilaterale

Il consenso condizionato: le riserve III La CDV codifica all’art. 19 il requisito della compatibilità con l’oggetto e lo scopo del trattato Assenza di un meccanismo di accertamento istituzionale o obbligatorio della legittimità delle riserve La valutazione di legittimità rimane ‘competenza’ degli Stati parti al trattato: i rapporti rimangono sostanzialmente bilaterali Rileva come elemento decisivo la reazione alla riserva da parte dei singoli Stati parti (artt. 20-21, individuano tre ipotesi)

Il consenso condizionato: le riserve IV 1) Le disposizioni oggetto della riserva si applicano secondo quanto previsto nella riserva tra lo Stato che l’ha formulata e lo Stato che non ha opposto obiezioni (art. 20, par. 5, stabilisce un termine di 12 mesi) 2) Le disposizioni oggetto della riserva non si applicano ‘nella misura prevista dalla riserva’ tra lo Stato riservante e lo Stato che non l’accetta, ma non obietta all’entrata in vigore del trattato tra di esso e lo Stato riservante (art. 21, par. 4) 3) Il trattato non entra in vigore tra lo Stato che formula la riserva e lo Stato che obietta a tale riserva e all’entrata in vigore del trattato tra di esso e lo Stato riservante

Il consenso condizionato: le riserve V Esempio ipotetico in tema di diritti umani: un trattato multilaterale sulla protezione dei diritti umani tra le sue disposizioni contempla il divieto di comminare la pena di morte Lo Stato A appone una riserva che fa salva la piena applicazione del proprio codice penale in relazione ai crimini più efferati, punibili anche con la pena capitale

Il consenso condizionato: le riserve VI 1) Il trattato entra in vigore nella sua interezza con piena efficacia della riserva tra lo Stato A e gli Stati che non obiettino alla riserva 2) Due interpretazioni possibili: a) la riserva viene ‘separata’ e perde efficacia nei confronti degli Stati che obiettino ad essa (il trattato è in vigore e applicabile nella sua interezza); b) la disposizione non si applica ‘nella misura prevista dalla riserva’, quindi, rispetto ai reati previsti nella riserva, il divieto della pena di morte non produce effetti giuridici 3) Il trattato non entra in vigore tra lo Stato A e gli Stati che obiettano alla riserva e all’entrata in vigore del trattato

Il consenso condizionato: le riserve VII Esempio in tema di relazioni economiche e commerciali. 20 Stati concludono un trattato che liberalizza gli scambi economici e commerciali tra le parti. Una disposizione prevede anche la liberalizzazione degli investimenti delle aziende di uno Stato parte nei rispettivi mercati degli altri Stati parti al trattato Lo Stato A appone una riserva che esclude la provincia della Ruritania dall’ambito di applicazione territoriale di questa disposizione

Il consenso condizionato: le riserve VIII 1) Alcuni Stati accettano la riserva di A: si vincolano quindi a non addurre pretese a nome delle proprie aziende circa eventuali investimenti in Ruritania 2) Alcuni Stati non accettano la riserva di A, ma non obiettano all’entrata in vigore del trattato tra di essi e A. Due interpretazioni possibili: a) la riserva viene ‘separata’ e la disposizione sulla libertà di investimenti rimane applicabile per intero tra le Parti; b) la disposizione non si applica in relazione al territorio della Ruritania (“nella misura prevista dalla riserva”) 3) Alcuni Stati obiettano alla riserva e all’entrata in vigore del trattato tra di essi e lo Stato A

Il consenso condizionato: le riserve IX Ambiguità dell’ipotesi 2) (art. 21(4)) Nella prassi prevalente in tema di diritti umani, l’obiezione alla riserva fa sì che lo Stato A si trovi vincolato per intero dal trattato (la riserva viene ‘separata’ e considerata invalida laddove incida su diritti sostanziali – orientamento Corte di Strasburgo e Comitato ONU diritti dell’uomo) Un’obiezione generalizzata potrebbe portare lo Stato A a denunciare il trattato; gli altri Stati dovranno soppesare l’alternativa se a) obiettare alla riserva e quindi rischiare la denuncia da parte di A ovvero b) accettarla e vedere il trattato svuotato di alcune delle sue garanzie fondamentali

Il consenso condizionato: le riserve X Nell’esempio in tema di rapporti economici prevarrà la seconda interpretazione, con esiti paradossali: la Ruritania non rientrerà nell’ambito di applicabilità della libertà di investimenti, sia nel caso in cui la riserva di A venga accettata, sia nel caso in cui non venga accettata (la disposizione non è applicabile ‘nella misura prevista dalla riserva’) Nei casi di esclusione degli effetti giuridici di una data norma, l’ipotesi prevista dall’art. 21(4) porta ai medesimi rapporti bilaterali, sia che lo Stato obietti, sia che esso accetti la riserva L’unico modo per evitare che la riserva produca gli effetti voluti è quello di obiettare sia alla riserva, sia all’entrata in vigore del trattato

Il consenso condizionato: le riserve XI L’ipotesi ex art. 21(4) rileva come fattispecie distinta nei rapporti bilaterali laddove l’obiettivo della riserva non sia quello di escludere degli effetti giuridici prodotti da una norma, ma quello di modificare gli effetti della norma stessa Es. trattato multilaterale sulla lotta alla pirateria. Art. X prevede che gli Stati possano esercitare il diritto di hot pursuit (inseguimento in flagranza) nel mare territoriale di un altro Stato parte per reprimere il reato di pirateria Stato A nel ratificare il trattato si riserva la facoltà di esercitare il diritto previsto all’art. X anche in relazione a navi sospettate di trasportare aderenti a gruppi terroristici

Il consenso condizionato: le riserve XII Se lo Stato B non obietta alla riserva, la riserva produrrà i suoi effetti giuridici e, quindi, navi dello Stato A potranno legittimamente entrare nel mare territoriale di B per reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale Se lo Stato B obietta alla riserva, ma non all’entrata in vigore del trattato tra di esso ed A, lo Stato A non potrà esercitare tale diritto nel mare territoriale di B rispetto al terrorismo internazionale (la disposizione non si applica ‘nella misura prevista dalla riserva’) Lo Stato B potrà obiettare sia alla riserva, sia all’entrata in vigore del trattato (il trattato non entra in vigore tra A e B)