Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica 17 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.(art. 1321 c.c.) Il contratto è dunque: un atto giuridico negoziale; un atto bilaterale; un atto patrimoniale.
..è un atto giuridico negoziale Un atto giuridico è negoziale quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che derivano dall’atto. L’elemento della volontà acquista un valore fondamentale e centrale nel contratto
… è un atto bilaterale Il contratto come atto bilaterale: Il contratto è ACCORDO. Perché ci sia contratto, occorre che all’atto partecipino almeno due parti e che tutte le parti siano d’accordo sul contratto La legge vuole evitare che un soggetto possa essere toccato nella propria sfera giuridica, e subire modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, senza o contro la sua volontà
… è un atto patrimoniale Il contratto come atto patrimoniale: esso cioè incide su situazioni giuridiche patrimoniali Ciò non sorprende se si considera che una delle funzioni principali del contratto è creare obbligazioni, le quali sono caratterizzate dal requisito della patrimonialità.
La conclusione del contratto: Lo schema base, PROPOSTA ED ACCETTAZIONE Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 cod. civ.)
La proposta è la dichiarazione con cui la parte che assume l’iniziativa offre all’altra la conclusione del contratto L’accettazione è la dichiarazione con cui la parte che riceve la proposta, dà il suo consenso al contratto così come risulta dall’offerta.
La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto e deve manifestare una volontà attuale di contrarre. L’accettazione, a sua volta, deve corrispondere esattamente alla proposta. Se è in parte diversa, vale come controproposta.
Formazione dell’accordo: Quando l’accordo si forma in momenti successivi (ad esempio, scambio di lettere), quale è il momento di conclusione del contratto ? L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
….e la conoscenza si presume dalla legge nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario. Vi è un dovere di buona fede e correttezza durante lo svolgimento delle trattative. Responsabilità precontrattuale
I REQUISITI DEL CONTRATTO: l’accordo la causa l’oggetto la forma (se prescritta)
LA CAUSA del contratto: Il contratto trasferisce diritti e fa nascere debiti e crediti, creando spostamenti di ricchezza. Il principio nel nostro sistema giuridico è che qualunque spostamento di ricchezza deve essere giustificato La causa esprime appunto la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il contratto
LA CAUSA non va confusa con i MOTIVI del contratto I motivi sono i particolari interessi che spingono ciascun contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso. I motivi sono irrilevanti (solo in due casi la legge deroga: motivo illecito comune ad entrambe le parti e motivo erroneo nella donazione
La CAUSA permette anche la classificazione dei contratti: Ad esempio, contratti a prestazioni corrispettive, contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito, contratti commutativi, ecc.
L’OGGETTO: L’oggetto del contratto è l’insieme delle prestazioni contrattuali Il codice civile non dà una definizione di oggetto, ma stabilisce, all’art. 1346 che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
….possibile: Significa che il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili (sia dal punto di vista materiale o tecnico sia dal punto di vista giuridico) (esempi: appalto per la costruzione di un edificio con volumetria incompatibile con l’area su cui deve sorgere; il proprietario di un terreno sul quale sorge un edificio vende l’edificio riservandosi la proprietà del terreno)
Quando la prestazione dedotta nel contratto non è contraria alla legge …..lecito: Quando la prestazione dedotta nel contratto non è contraria alla legge Il codice civile non dà ulteriori riferimenti alla liceità. Ci sono casi in cui il comportamento che realizza la prestazione è di per sé lecito, ma è illecito farne una prestazione scambiata con una controprestazione (ad es. un funzionario pubblico si impegna, dietro compenso, a seguire con diligenza e sollecitudine una pratica di controparte)
…..determinato o determinabile: Nei contratti deve essere definita la prestazione dedotta nell’obbligazione Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono ad una parte vantaggi indefiniti, e dall’altra parte, correlativamente, sacrifici altrettanto indefiniti. L’oggetto è determinabile quando il contratto fa riferimento a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono o permetteranno di determinare la prestazione contrattuale.
- ad substantiam - ad probationem LA FORMA: Quando è prevista dalla legge sotto pena di nullità. FORMA: - ad substantiam - ad probationem
Ad substantiam: La legge richiede la forma non solo per provare il contratto, ma perché ritiene che senza la forma il contratto non esiste neppure, o meglio non è valido e non è in grado di produrre i suoi effetti. In questi casi si dice che la forma è richiesta ad substantiam, cioè per la VALIDITA’ del contratto
Ad probationem: In altri casi la legge stabilisce che determinati contratti devono essere provati per iscritto (ad assicurazione, transazione). In questi casi si dice che la forma è richiesta per la PROVA dell’esistenza del contratto