Le Imprese Sociali Torino - 31 Ottobre 2012.

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Le Imprese Sociali Torino - 31 Ottobre 2012

2 Indice Le Associazioni: elementi essenziali e requisiti statutari I Comitati Le Fondazioni Il riconoscimento della personalità giuridica Le Onlus La legislazione speciale L’Impresa Sociale L’innovazione: il Trust Onlus

Premessa Non Profit No Profit Not for Profit Nonprofit Senza scopo di lucro

Associazione “Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto” Italo Calvino, il Barone Rampante

Associazione L’art. 14 c.c. recita “ Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico”. Questa norma consente di operare una prima distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute; in particolare, l’atto pubblico è richiesto solo per quelle associazioni che intendano ottenere il riconoscimento, mentre per quelle non riconosciute non è richiesta alcuna formalità L’art. 16 c.c. indica quali debbano essere le caratteristiche essenziali dello statuto e dell’atto costitutivo: la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull’ordinamento sull’amministrazione; inoltre devono essere specificati i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione

Senza finalità di lucro A “movente ideale” Utilità sociale Scopo Lecito Senza finalità di lucro A “movente ideale” Utilità sociale Interesse generale

Scopo Art. 416 Codice Penale - Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu’.

Statuto Elementi essenziali Denominazione dell'ente Indicazione dello scopo Patrimonio Sede Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione Diritti ed obblighi degli associati e condizioni della loro ammissione Norme relative alla estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio

Assemblea Consiglio Direttivo Presidente Collegio dei Revisori Organi Assemblea Consiglio Direttivo Presidente Collegio dei Revisori Altri organi

L’Assemblea Ad esempio Deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio Elegge il Presidente dell’Associazione Nomina il Presidente onorario Sceglie i membri del Consiglio Direttivo Approva il bilancio Delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio Direttivo Avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Presidente Delibera lo scioglimento dell’Associazione la eventuale devoluzione del patrimonio

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati Ad esempio Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo

Ad esempio Gli associati cessano di appartenere all’Associazione: per dimissioni volontarie per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso per decesso per persistente violazione degli obblighi statutari

Ad esempio L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all’associato Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all’Assemblea

Diritti ed obblighi degli associati Ad esempio Gli associati hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali di partecipare alle attività promosse dall’Associazione di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione di dare le dimissioni in qualsiasi momento

Diritti ed obblighi degli associati Ad esempio Gli associati sono obbligati: ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali a versare il contributo stabilito dall'Assemblea a svolgere le attività preventivamente concordate a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

Presidente Ad esempio Il Presidente dura in carica [●] anni ed è rieleggibile ed ha i seguenti poteri: rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede l’Assemblea convoca e presiede il Consiglio Direttivo favorisce il raggiungimento dei fini sociali esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo individua e sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere nomina il Tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo gestisce l’aspetto economico finanziario provvede agli atti amministrativi e contabili necessari

Consiglio Direttivo Ad esempio Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione

Consiglio Direttivo Ad esempio Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati

Altri Organi Collegio dei Revisori L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori composto da tre associati eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo Collegio dei Probi-Viri L’Assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da tre associati eletti in Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione

Scioglimento e Liquidazione Può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Associazione non riconosciuta L’Associazione non riconosciuta prende vita da un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità e che, quindi, può essere stipulato in qualsiasi forma, anche oralmente In base all’art. 36 c.c. sembra che l’unico elemento essenziale del contratto sia l’indicazione delle regole relative all’ordinamento interno e all’amministrazione dell’Associazione È opinione diffusa che le parti debbano quantomeno fissare anche lo scopo e le condizioni di ammissione degli associati. Non è necessario invece indicare la denominazione, e la sede dell’Associazione, che sarà il luogo in cui di fatto si svolge l’attività

Associazione non riconosciuta L’Associazione non riconosciuta gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta Delle obbligazioni dell’ente rispondono, con il loro patrimonio ed in via sussidiaria, “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione” (art. 38 c.c.) Sostanzialmente si tratta di una presunzione con cui si tutelano i terzi addossando la responsabilità patrimoniale, su coloro i quali, pur non avendo funzioni esecutive, hanno comunque agito in nome e per conto della Associazione

Organo Amministrativo Associazione Presidente Altri organi Organo Amministrativo Assemblea

Comitato Il Comitato nasce dall’iniziativa di più soggetti che si prefiggono il raggiungimento di uno scopo, attraverso la raccolta dei fondi necessari Un gruppo di persone annuncia al pubblico una iniziativa benefica, o di pubblica utilità (il Codice Civile parla di soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti) sollecitando i terzi ad aderire all’iniziativa tramite il versamento di una somma di danaro

Raccolta fondi - Iniziative specifiche Presenza di più soggetti Comitato Raccolta fondi - Iniziative specifiche Presenza di più soggetti Scioglimento una volta raggiunto lo scopo

Comitato I Comitati, quindi, posso essere costituiti solo ed esclusivamente per uno scopo ben preciso, ed una volta esauritosi quest’ultimo o divenuto impossibile, dovranno sciogliersi Delle obbligazioni assunte rispondono i suoi componenti personalmente ed in via solidale, mentre i sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse

L’organizzazione interna Promotori Organizzatori Oblatori

Fondazione Tradizionalmente la Fondazione viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di un scopo socialmente rilevante Il fulcro è rappresentato dall’elemento patrimoniale La Fondazione è quindi una organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico

Fondazione Il Codice Civile non offre una definizione specifica di Fondazione ma tradizionalmente viene intesa “come un’organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante” Come per le associazioni è necessaria la predisposizione di un atto costitutivo nel quale si esplicita lo scopo - che, chiaramente, deve rivestire il carattere di pubblica utilità - al quale viene vincolato il patrimonio e lo statuto, in cui devono essere previste le norme che disciplinano il funzionamento dell’ente

Fondazione Le Fondazioni si costituiscono con negozio unilaterale, inter vivos o mortis causa La costituzione per atto tra vivi è possibile solo attraverso un atto pubblico L’atto costitutivo riunisce in sé tre diversi aspetti: la volontà di istituire una Fondazione la disciplina dell’assetto organizzativo la dotazione del patrimonio

Fondazione Fondatore Fondazione Organo Amministrativo (BENI)

Fondazione di Partecipazione La Fondazione di Partecipazione, costituisce un modello atipico di Fondazione, che formalizza l’evoluzione che l’istituto ha subito nel corso degli anni Nella Fondazione di Partecipazione, sono presenti: L’elemento personale tipico degli enti associativi L’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni

Fondazione di Partecipazione La Fondazione di Partecipazione nasce dalla crisi della fondazione “tradizionale”, che essendo caratterizzata da una struttura chiusa, non permette l’adesione di nuovi soggetti successivamente alla sua costituzione Questo istituto consente di sintetizzare il principio della “porta aperta” caratteristico degli enti associativi, con l’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni Rappresenta uno strumento adatto alla realizzazione di partnership tra pubblico e privato, profit e non profit, aprendosi all’esterno e diversificando di conseguenza le fonti di finanziamento

La Struttura La struttura della Fondazione di Partecipazione consente l’ingresso di nuovi soggetti anche successivamente alla sua creazione, che “peseranno” all’interno della governance in base al conferimento effettuato Questo consente il mantenimento di una struttura “aperta” senza “trascinare” nella governance dell’ente la democraticità tipica degli enti associativi Di conseguenza, tutti membri della Fondazione, assumeranno un ruolo all’interno dei meccanismi decisionali della Fondazione, che verrà determinato anche in base al contributo economico che saranno in grado di apportare al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione

Patrimonio Come nella Fondazione disciplinata dal Codice Civile, elemento essenziale è il patrimonio E’ necessario quindi che i soci fondatori conferiscano i fondi necessari per la costituzione del Fondo di Dotazione Il patrimonio della Fondazione di Partecipazione è costituito: Fondo di Dotazione (patrimonio vincolato allo scopo) Fondo di Gestione (gestione ordinaria/cassa)

La Fondazione di Partecipazione La governance Vi è la più ampia liberta nella definizione dell’impianto statutario, sia in merito agli organi che alle categorie dei soci Ad esempio: Soci Fondatori Soci Nuovi Fondatori Soci Ordinari Soci Sostenitori Soci Benemeriti

La Fondazione di Partecipazione La governance In merito alla struttura della Fondazione, occorrerà prevedere la nomina di organi “necessari” per la gestione delle attività dell’ente Oltre al Presidente, sarà necessario nominare un Consiglio di Amministrazione, a cui sarà affidata l’effettiva gestione della Fondazione E’ possibile ipotizzare inoltre: La costituzione di diverse assemblee all’interno delle quali far confluire ciascuna categoria di soci La costituzione di un Comitato Esecutivo La costituzione di un Comitato Scientifico

La Fondazione di Partecipazione Ad esempio Nuovi Fondatori Sostenitori FdP Ordinari Benemeriti SOCI FONDATORI

Il riconoscimento della personalità giuridica Presupposti: Atto pubblico Patrimonio Per le persone giuridiche dei Libro I, l’acquisto della personalità giuridica avviene in seguito all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture oppure presso le regioni per gli enti che operano in materie di competenza regionale

Nazionale e Regionale E’ necessario che l’ente, rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma e che si dimostri l’esistenza di un fondo di dotazione idoneo al raggiungimento dello scopo Qualora venga richiesto il riconoscimento regionale, l’entità del patrimonio iniziale può variare a seconda della regione all’interno della quale l’ente svolgerà la propria attività

Procedimento Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla Prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano: Atto costitutivo e statuto Relazione illustrativa attività dell’ente Documentazione attestante la situazione patrimoniale Elenco amministratori

Procedimento Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale Le Onlus costituiscono una autonoma e distinta categoria di enti rilevanti ai soli fini fiscali. Non sono nuovi soggetti ma un contenitore fiscale nel quale possono entrare i vari soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dalla legge Possono diventare Onlus: Associazioni Fondazioni Comitati Società cooperative Altri enti privati con o senza personalità giuridica

Onlus Settori di Attività Assistenza sociale e socio-sanitaria Assistenza sanitaria Beneficenza Istruzione Formazione Sport dilettantistico Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente Promozione della cultura e dell’arte Tutela dei diritti civili Ricerca scientifica svolta da fondazioni

Onlus Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Organizzazioni non Governative Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni, Comitati, altri enti privati con o senza personalità giuridica Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato e Associazioni di Promozione sociale

Requisiti statutari Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Requisiti statutari Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus“ Disciplinare in maniera uniforme il rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione (solo per le associazioni)

L’iscrizione La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno all’iscrizione delle soggetto interessato all’anagrafe delle Onlus. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l’ente si intende iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus All’esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’interessato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione

L’iscrizione E’ previsto un allungamento dei termini del controllo preventivo, qualora l’ufficio della Direzione regionale inviti l’organizzazione a fornire chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presupposti di legge In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di 30 giorni per fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta a comunicare l’esito del controllo nei 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine

L’iscrizione L’ente è iscritto all’Anagrafe unica delle Onlus: a seguito dell’esito favorevole del controllo preventivo a seguito del decorso del termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione

La legislazione speciale Organizzazioni di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali Associazioni di promozione sociale Associazioni sportive dilettantistiche Enti religiosi Etc., etc. etc.

Impresa Sociale ex lege Una nuova veste giuridica che possa costituire uno strumento di unione per due categorie di soggetti in apparenza dicotomici: Gli enti senza scopo di lucro del libro I del Codice Civile Gli enti commerciali del libro V del Codice Civile

Definizione e Finalità Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 155/06 la qualifica di impresa sociale è riconosciuta ad “Organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del c.c., che esercitano in via stabile e principale, una attività economica organizzata al fine della produzione o della scambio di beni o di servizi di utilità sociale, dirette a realizzare finalità di interesse generale” Il legislatore ha voluto mettere a disposizione degli enti senza scopo di lucro le regole proprie degli enti commerciali, consentendo ai soggetti già disciplinati dal Codice Civile di svolgere una determinata attività in forma imprenditoriale in alcuni settori prestabiliti dalla legge

Settori di Attività Assistenza Sociale Assistenza Sanitaria Assistenza socio-sanitaria Educazione, istruzione, formazione Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema Valorizzazione del patrimonio culturale Turismo sociale formazione universitaria e postuniversitaria Ricerca ed erogazione servizi culturali Formazione extrascolastica Servizi strumentali alle imprese sociali Acquisicono inoltre la qualifica di Impresa Sociale tutte le organizzazioni che esercitano una attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili

Requisiti essenziali Svolgimento nei settori indicati dal legislatore Assenza dello scopo di lucro 70% attività commerciale Divieto assoluto di distribuzione degli utili Denominazione “impresa sociale” Limiti retribuzione dipendenti/amministratori Bilancio Sociale

L’innovazione: il Trust Onlus Il Trust è un istituto nato nei sistemi di common law, che ha trovato riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione del nostro paese alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 Un soggetto disponente si spoglia della proprietà di alcuni beni, e li pone sotto il controllo di un amministratore, al quale spetta l’obbligo di amministrarli nell’interesse dei beneficiari

Il Trust I soggetti coinvolti 5757 Il Trust I soggetti coinvolti Settlor il soggetto che si spoglia dei beni e li conferisce nel Trust Trustee il soggetto, nominato dal Settlor, che amministra i beni Protector il soggetto che vigila sull’operato del Trustee Beneficiaries i soggetti che beneficeranno dei beni conferiti nel Trust

Il Trust Settlor Protector $ Trust Trustee (BENI) $ Beneficiaries

Il Trust E’ possibile quindi rintracciare nella prassi numerose tipologie di trust, in quanto la sua struttura può essere adattata, di volta in volta, alle esigenze concrete delle parti, anche al fine di fornire una tutela ad interessi e posizioni giuridiche che, altrimenti, non troverebbero protezione in nessun altro strumento presente nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. Il Trust é uno strumento estremamente elastico che, oltre ad essere funzionale alla protezione di «interessi privati», può essere utilizzato anche per il raggiungimento di finalità di «interesse generale».

6060 Il Trust Onlus L’articolo 10 del D.Lgs 460/97 nell’elencare i soggetti che possono ottenere la qualifica di Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal Codice Civile, menziona in via generale e residuale “gli altri enti di carattere privato” All’interno di questi ultimi, anche alla luce del recente atto di indirizzo pubblicato dall’Agenzia per il Terzo Settore e della Circolare del 1 Agosto dell’Agenzia delle Entrate, può essere ricompreso il Trust

Il Trust Onlus L’atto istitutivo deve contenere espressamente, tutte le clausole di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 (es. divieto di distribuzione degli utili, obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali, obbligo di redigere il bilancio, etc.etc.) In ogni caso lo scopo del Trust deve caratterizzarsi o per le sue finalità solidaristiche, rivolte comunque nei confronti di soggetti svantaggiati meritevoli di solidarietà sociale, o per la sua rilevanza artistica, scientifica, o ambientale a vantaggio della collettività

Insomma…

GRAZIE giuseppe.taffari@replegal.it