Capacità art. 1 c.c.: giuridica art. 2 c.c.: d’agire si acquista dal momento della nascita compimento della maggiore età ed è l’attitudine ad essere fissata con il 18° anno titolare di diritti e di doveri ed è la capacità –non più l’attitudine- ad essere soggetti di rapporti giuridici
Casi Particolari Capacità d’agire: la legge prevede un’età diversa per il riconoscimento del figlio naturale 16 anni per l’adozione di maggiorenni 35 anni per il matrimonio (previo accertamento della maturità del nubendo da parte del tribunale) 16 anni per la stipula del contratto di lavoro 18 anni per prestare attività lavorativa 15 anni
La capacità di agire si conserva di regola fino alla morte ma può venire meno per: interdizione legale o giudiziale inabilitazione (nel qual caso la capacità viene soltanto limitata)
Potestà dei genitori Insieme di poteri e doveri che i genitori devono esercitare nell’esclusivo interesse del minore Spetta ad entrambi i genitori, legittimi o naturali disgiuntamente congiuntamente ordinaria amministrazione straordinaria amministrazione (autorizzazione GT per rinuncia e accettazione eredità, donazione, acquisto beni immobili, accensione di ipoteche, scioglimento di comunione etc)
Interdizione (art. 414 c.c.) giudiziale si ha per effetto di sentenza nei confronti di soggetti abitualmente e permanentemente affetti da infermità di mente che lo renda incapace di intendere e di volere sentenza e decreto di nomina del tutore vanno annotati in un apposito registro e comunicato entro 10 giorni all’ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita legale nei confronti di coloro che sono stati condannati all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni
Inabilitazione art. 415 c.c. infermità di mente non grave prodigalità abuso di stupefacenti o bevande alcooliche sordomutismo cecità (non accompagnati da un’educazione tale da assicurare autonomia psico fisica) dichiarata con sentenza
Interdizione: Il giudice tutelare provvede alla nomina di un tutore che rappresenta in tutto e per tutto la persona interdetta, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione (esclusi gli atti personalissimi; testamento, riconoscimento di figlio naturale…) Inabilitazione: il soggetto viene rappresentato da un curatore; compie gli atti di ordinaria amministrazione da solo, stà in giudizio e riscuote capitali con l’assistenza del curatore; gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del giudice tutelare con il consenso del curatore
Soggetti legittimati Vecchia normativa Dopo la legge 6/2004 (art. 417 cc) coniuge coniuge parenti entro il quarto grado persona stabilmente convivente affini entro il secondo grado parenti entro il quarto grado tutore o il curatore affini entro il secondo grado tutore o curatore pubblico ministero
Domanda Ricorso al tribunale Ordinario L’atto deve indicare: dati anagrafici beneficiario ragioni per le quali si chiede la declaratoria di interdizione o inabilitazione descrizione della situazione in cui si trova il soggetto destinatario del provvedimento (patologie) descrizione dei beni e dei patrimoni del beneficiario, dei bisogni essenziali per l’interdetto o l’inabilitato, i costi da sostenere per le esigenze di vita quotidiane il nominativo di colui che potrebbe svolgere l’incarico
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale Ordinario competente per territorio (luogo in cui il beneficiario ha la sua reale ed effettiva dimora e non la residenza anagrafica) Il Presidente del tribunale appone in calce al ricorso il proprio decreto con cui, previo parere del PM, viene fissata l’udienza per la comparizione delle parti (art. 713 cpc) Il ricorso per il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato, a cura della parte ricorrente, nel termine indicato dal Giudice stesso.
Procedura Il giudice istruttore designato alla presenza del PM procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando al fine di testarne l’incapacità Dopo l’esame il giudice emetterà la sentenza. In ogni caso, nelle more dell’emissione della sentenza il Giudice istruttore potrà ritenere opportuno nominare un tutore o un curatore provvisorio (artt. 716 e 717 cpc) Con la sentenza il tribunale dichiara il soggetto interdetto o inabilitato e nomina il tutore o il curatore definitivo indicando gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere svolti dall’inabilitato. La sentenza deve essere inserita nel registro delle tutele dei minori e degli interdetti tenuto presso il tribunale Ordinario Ufficio del Giudice tutelare. La sentenza va notificata dalla parte interessata a tutte le parti costituite in giudizio ed è soggetto ad impugnazione con ordinario atto di citazione in appello nel termine di giorni 30 dalla notifica.
Interdizione Modificata dalla legge 6/04 La persona può anche essere interdetta se è lo strumento che maggiormente la tutela rispetto agli altri istituti Vengono tutelati da: Tutore o protutore Con sentenza Rappresenta in tutto e per tutto la persona interdetta, sia per l’ordinaria amministrazione che per quella straordinaria (esclusi gli atti personalissimi come: testamento,riconoscimento di figlio naturale etc.) atti che sono anche preclusi all’interdetto in via assoluta. Il protutore (vice) ha anche una funzione di controllo
Interdizione Non modificata dalla legge 6/04 Inabilitazione Alcoolisti Tossicodipendenti Ciechi e sordomuti prodighi Vengono tutelati da: Curatore Con sentenza Interviene in assistenza della persona inabilitata per gli interventi di straordinaria amministrazione
Amministratore di sostegno Legge 9 gennaio 2004 n Amministratore di sostegno Legge 9 gennaio 2004 n. 6 – entrata in vigore dal marzo 2004 Ha introdotto la nuova figura dell’Amministratore di sostegno e modificato in parte le norme relative all’interdizione (artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 cc) Finalità: tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia (anche temporanea) nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Nominato con decreto Amministr. di sostegno Per le persone che hanno una menomazione fisica o psichica che determina una inabilità Nominato con decreto Dal Giudice Tutelare La nomina si misura sulle capacità effettive del beneficiario Esegue solo quello espressamente stabilito nella nomina A tempo determinato Ma anche solo per un determinato impegno, quindi un provvedimento temporaneo Può agire in rappresentanza o in assistenza del beneficiario
Pubblico Ministero Curatore - Tutore Chi può o deve inoltrare il ricorso per la nomina al Giudice Tutelare (anche senza l’ausilio di un avvocato) – art. 406 cc Il beneficiario stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato (il giudice è tenuto a nominare la persona scelta dal beneficiario) Familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle, nonni, nipoti) Persona stabilmente convivente Parenti entro il 4° grado (pronipoti, cugini, prozii) Affini entro il 2° grado (parenti del coniuge, anche se deceduto) Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali (art. 406 cc) – se sono a conoscenza di fatti tali che richiedano l’apertura del procedimento, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o comunque a fornire notizia al pubblico ministero Associazione – se i servizi sanitari e sociali non sono in grado di fare quanto sopra, una associazione può segnalare la questione alla procura della repubblica Pubblico Ministero Curatore - Tutore
Chi può essere nominato Gli stessi sopra indicati possono chiedere la revoca o la modifica del decreto. Il Giudice può disporre in qualsiasi momento la revoca del decreto di nomina Chi può essere nominato Il coniuge separato legalmente L’amministratore di sostegno può La persona stabilmente convivente compiere solo gli atti a lui La madre o il padre riservati dal G.T. con il decreto di nomina I figli I fratelli o le sorelle I parenti entro il 4° grado La persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura priv. aut. 8. Altra persona idonea alla tutela dell’interessato art. 409 cc – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non indicati nella nomina, e per gli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana
Art. 410 cc – Doveri dell’amministratore È tenuto a farlo Deve farlo gratuitamente Deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario Deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso Deve rendere conto al giudice, nei temi stabiliti dallo stesso, del proprio operato Non è tenuto a rimanere in carica oltre 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o discendenti Alla fine della procedura deve presentare anche il rendiconto finale Art. 412 cc – Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore, del p.m., del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Stessa cosa vale per il beneficiario
Procedura – artt. 407 e 408 cc Il Giudice gode della più assoluta discrezionalità per valutare la persona più adatta. La scelta dell’Amministratore dei sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario quindi, prima della nomina, vaglia tutta una serie di situazioni esistenti o anche future (fa indagini presso i familiari,parenti ed amici, dispone accertamenti di natura medica ecc.) Ha l’obbligo di ascoltare personalmente il beneficiario e se questi indica qualcuno, il giudice é tenuto a nominare la persona scelta (sempre compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona) Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Giudice provvederà alla nomina dell’Amministratore; il suo decreto diventa immediatamente esecutivo (art. 405 cc)
Dopo la presentazione del ricorso IL GIUDICE TUTELARE 1. esamina la pratica 2. fissa con decreto la data dell’udienza – il decreto contiene l’obbligo di notificare il ricorso a tutti i parenti del beneficiario (entro il 4° grado) e affini (entro il 2° grado) 3. La notifica grava su chi ha presentato il ricorso (oppure sulla cancelleria del tribunale, a seconda del tribunale di competenza) L’udienza è tenuta, di norma, in tribunale Se la persona interessata (il beneficiario) non può muoversi avviene nel luogo dove la persona di trova (residenza, casa protetta, ecc.)
Il giudice deciderà Decreto di rigetto Decreto di accoglimento che deve contenere: - le generalità dell’amministratore di sostegno e del beneficiario - durata dell’incarico - atti che l’amministratori di sostegno compirà in sostituzione del beneficiario - limiti di spesa che l‘amministratore di sostegno può sostenere - periodicità del rendiconto che l’Amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice circa le attività svolte in relazione alle condizioni di vita del beneficiario Il rendiconto dovrà contenere: - le attività svolte dall’Amministratore di sostegno - condizioni di vita personale, familiare e sociale del beneficiario - situazione patrimoniale del beneficiario (patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare) - le entrate e le spese
Il trust
Il trust – La struttura Istituto giuridico di origine anglosassone, a cui non corrisponde una nuova realtà dotata di personalità giuridica nel nostro ordinamento ma un semplice rapporto giuridico fiduciario. I soggetti coinvolti sono: 1) settoler (colui che costituisce il trust, conferendo i propri beni ed affidandoli in gestione al trustee); 2) trustee (gestore del trust e proprietario formale dei beni); 3) beneficiari; 4) protector (controlla l’operato del trustee a tutela dei diritti spettanti ai beneficiari).
Il trust – Gli effetti Il carattere essenziale del trust consiste nello sdoppiamento del diritto di proprietà (né il trustee né il beneficiario hanno il diritto di godere “in modo pieno ed esclusivo” ex art. 832 cc dei beni conferiti in trust). Da ciò deriva : 1) la segregazione patrimoniale, ovvero l’insensibilità del patrimonio conferito in trust alle vicende personali del trustee e del settlor; 2) la forte tutela dei diritti dei beneficiari (garantita dalle corti di equità nei confronti delle condotte pregiudizievoli dei trustee ed aventi carattere reale).
Il trust – La Convenzione dell’Aja Nel nostro ordinamento il trust si configura come uno “schema astratto di rapporti”, un duttile strumento di gestione degli interessi dei soggetti coinvolti (anche per perseguire gli scopi cui è preposto un ente no profit). L’ingresso del trust nel nostro ordinamento è avvenuto attraverso il riconoscimento della Convenzione dell’Aja (01.06.1985) mediante la legge 16 ottobre 1989 n. 364. In forza di tale riconoscimento, in Italia è possibile riconoscere gli effetti giuridici di trust esteri nel nostro ordinamento, anche in assenza di una normativa che disciplina il trust in Italia ma nel rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico. In alternativa è possibile la costituzione di un trust c.d. interno
Il trust interno Il trust interno è caratterizzato dalla riconducibilità di ogni elemento all’ordinamento italiano. In particolare ciò comporta che,oltre ai soggetti agenti ed ai beni conferiti in trust, sarà applicata, accanto alla legge prescelta dal settlor, la giurisdizione italiana. Tre sono gli ordini di norme di cui coordinare l’applicazione: a) la Convenzione dell’Aja; b) la legge prescelta dal settlor ta quelle che riconoscono l’istituto del trust; c) la legge dello Stato italiano, ed in particolare le norme imperative e quelle di ordine pubblico
Il trust a protezione dei soggetti deboli È possibile, quale alternativa alla Amministrazione di sostegno (legge n. 6 del 2004, artt. 404 – 413 cc), ipotizzare la costituzione di un trust a difesa degli interessi di soggetti c.d. deboli (incapaci, inabilitati, interdetti). In casi come questo, il compito del trustee sarà duplice: la gestione del patrimonio del soggetto debole e l’impegno per garantire adeguati livelli di vita al soggetto incapace. (segue)
Il trust a protezione dei soggetti deboli Settlor dei beni conferiti in trust sarà un parente che, con atto di disposizione in vita o per disposizione testamentari, provveda al mantenimento di un proprio caro non autosufficiente (i casi c.d. del “Dopo di noi”). Beneficiario di questa particolare tipologia di trust sarà in generale il soggetto disabile È comunque possibile prevedere un beneficiario finale diverso dal disabile,come un altro figlio, altri eredi legittimi o un associazione che si sia presa cura del disabile nel corso della vita.
Vantaggi rispetto all’Amministrazione di sostegno Piena titolarità del trustee sui beni conferiti in trust rispetto alla non completa autonomia di azione dell’amministratore di sostegno; Maggiore adesione all’interesse del soggetto tutelato grazie alla maggiore autonomia del trustee; Responsabilità personale ed illimitata del trustee nei confronti delle obbligazioni assunte con la gestione dei beni in trust; Maggiore facilità di costituzione del trust; Costi di costituzione e gestione del trust inferiori rispetto a quelli dell’amministrazione di sostegno; Controlli pubblici meno invadenti.