Corso di Diritto Privato Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Il contratto Patologia nella fase genetica
Invalidità dell’atto negoziale Nullità L’atto negoziale è nullo nelle ipotesi previste dalla legge a salvaguardia di valori superiori e di interessi generali L’atto nullo non produce effetti sin dall’origine. L’azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. La nullità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione dell’azione di ripetizione. L’azione di nullità è di mero accertamento, sicchè la sentenza del giudice è solo dichiarativa di una nullità che deriva direttamente dalla legge. Il negozio nullo non può essere convalidato.
Invalidità dell’atto negoziale Annullabilità L’atto negoziale è annullabile quando presenta un vizio che si concretizza in una violazione di regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti. L’atto annullabile produce i suoi effetti fino all’intervento della pronuncia di annullamento, salvo convalida. L’azione di annullamento può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo diversa disciplina in ipotesi particolari. L’eccezione di annullamento è invece imprescrittibile purché il contratto non abbia ancora avuto esecuzione La sentenza del giudice ha natura costitutiva, nel senso che produce l’effetto dell’annullamento del contratto.
Invalidità dell’atto negoziale Inefficacia L’atto negoziale è inefficace quando è valido, ma non è in grado di produrre i suoi effetti tipici. Si distingue tra: Inefficacia temporanea e definitiva; Inefficacia assoluta e relativa; Inefficacia originaria e sopravvenuta.
Accordo simulatorio Artt.1414 ss c.c. Ipotesi di intenzionale divergenza tra volontà e dichiarazione, al fine di creare una situazione di apparenza contrattuale ingannevole per i terzi. Simulazione assoluta Le parti stipulano un contratto, ma in realtà non ne vogliono gli effetti. N.B. Il contratto simulato è nullo per mancanza del requisito essenziale dell’accordo delle parti. Simulazione relativa Le parti stipulano un contratto (simulato), ma vogliono la produzione degli effetti di un contratto diverso (dissimulato). N.B. I contratti sono due. Il contratto simulato (non voluto) è privo di effetti tra le parti. Il contratto dissimulato (voluto) ha effetto tra le parti purché abbia i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.
Accordo simulatorio Tutela dei terzi I terzi pregiudicati dal contratto simulato possono sempre far valere la simulazione nei confronti delle parti (art.1415 c.c.) Gli aventi causa e i creditori del simulato acquirente (che cercano di captare un lucro) fanno salvo il loro acquisto soltanto se erano in buona fede i primi, o se hanno iniziato in buona fede l’esecuzione forzata sul bene i secondi. Gli aventi causa e i creditori del simulato alienante (che cercano di evitare un danno) fanno entrambi salvi i loro diritti sul bene alienato se danno la prova della simulazione dell’atto di alienazione, prova che possono dare con ogni mezzo (art.1417 c.c.)
Ipotesi di annullabilità L’annullabilità dell’atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio genetico (inerente uno dei suoi elementi essenziali) non tanto grave da comportare la nullità dell’atto, ma comunque in grado di incidere sulla sua validità perché lesivo delle regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti. Incapacità legale di agire L’atto negoziale è annullabile se posto in essere da un soggetto legalmente incapace di agire perché minore, interdetto o inabilitato. L’annullabilità ridiscende dal solo fatto che sia esistito lo stato di incapacità al momento della conclusione del contratto. Incapacità naturale Sono annullabili gli atti e i contratti compiuti dal soggetto incapace naturale cioè concretamente incapace di intendere e di volere l’atto realizzato. Tuttavia (art.428 c.c.): Se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace. Se si tratta di contratti, ai fini dell’annullamento deve essere dimostrata la mala fede dell’altro contraente.
Ipotesi di annullabilità Vizi della volontà La volontà di uno dei contraenti si è formata non in maniera libera e spontanea, bensì in modo viziato a causa ed in conseguenza di un fattore esterno o del comportamento dell’altra parte o di un terzo. Errore Definizione Falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a concludere un contratto (errore motivo). Falsa formulazione nel mezzo usato per esternare la volontà (errore ostativo)
Ipotesi di annullabilità Conseguenze L’errore comporta l’annullabilità del contratto sempre che sia essenziale e riconoscibile. E’ essenziale quando cade: sulla natura del contratto; sull’oggetto del contratto; sulla natura o sulla qualità determinante dell’oggetto; sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente se determinanti del consenso. E’ riconoscibile quando l’altra parte, usando la normale diligenza, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, avrebbe potuto rendersene conto. N.B. L’errore di diritto è l’errore determinato dalla falsa conoscenza delle norme giuridiche e comporta l’annullabilità del contratto quando è essenziale, cioè è stato la ragione unica o principale del contratto, e riconoscibile. L’errore di calcolo comporta soltanto la possibilità della rettifica, salvo che non si tratti di un errore sulla quantità determinante del consenso. In tal caso comporta l’annullabilità del contratto. Riferimenti normativi Artt.1427 ss c.c.
Ipotesi di annullabilità Violenza Definizione Coazione psichica che agisce sulla volontà della vittima inducendola a stipulare per sottrarsi al male minacciato (violenza morale). Coazione materiale che esclude la volontà del contraente (violenza fisica). Conseguenze La violenza morale comporta l’annullabilità del contratto quando il male minacciato è ingiusto e notevole, anche se la minaccia proviene da un terzo estraneo al contratto. Non comportano l’annullabilità del contratto né la minaccia di far valere un diritto, né il mero timore reverenziale. La violenza fisica comporta la mancanza della volontà e quindi la nullità del contratto. Riferimenti normativi Artt.1434 ss c.c.
Ipotesi di nullità Illiceità ed immeritevolezza della causa La nullità dell’atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio strutturale o una illiceità (inerenti uno dei suoi elementi essenziali) tanto grave da giustificare la reazione negativa dell’ordinamento, perché lesivo delle regole poste a tutela di valori superiori o di interessi generali. Illiceità ed immeritevolezza della causa Sotto il profilo della causa, come sintesi degli effetti essenziali, gli atti di autonomia negoziale sono soggetti ad un duplice controllo: liceità (art.1343 c.c.) e meritevolezza (art.1322 c.c.). Nel valutare la liceità dell’atto, l’ordinamento giuridico nega tutela agli interessi in contrasto con le norme imperative, l’ordine pubblico ed il buon costume. Nel valutare la meritevolezza dell’atto, l’ordinamento giuridico impone un controllo diretto a realizzare l’idoneità dell’atto stesso a rispondere ad una funzione giuridicamente e socialmente utile, cioè ad attuare valori fondamentali. L’illiceità della causa per contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, comporta la nullità del contratto. Il contratto è nullo anche quando la causa è illecita perché costituisce il mezzo per eludere le norme imperative (contratto in frode alla legge – art.1344 c.c.).
Ipotesi di nullità Illiceità dei motivi Mancanza della causa Il contratto è nullo quando il motivo per il quale è stato concluso è illecito, a patto che tale motivo sia comune ad entrambe le parti e sia stato determinante del consenso. Mancanza della causa Il contratto è nullo quando è privo della causa (principio di causalità negoziale). Mancanza dell’oggetto e difetto dei suoi requisiti. Il contratto è nullo quando è privo dell’oggetto, oppure quando l’oggetto è impossibile, indeterminato o indeterminabile. Il contratto è nullo altresì quando l’oggetto è illecito perché contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’illiceità dell’oggetto si estende infatti, in tal caso, all’intero contratto. Difetto della forma Il contratto è nullo per mancanza della forma soltanto quando la legge lo prevede espressamente perché reputa la forma elemento essenziale del contratto stesso (forma ad substantiam).
Recupero del negozio invalido Nullità Principio → il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente (art.1423 c.c.). Eccezioni (secondo un’impostazione dottrinaria) : → conferma del testamento nullo (art.590 c.c.) → conferma della donazione nulla (art.799 c.c.) → trascrizione cd.sanante (artt. 2652 n.6 e 2690 n.3 c.c.)
Recupero del negozio invalido Nullità delle singole clausole del contratto La nullità parziale del contratto o di una singola clausola importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità (art.1419 c.c. – nullità parziale). Il principio che trova applicazione è quello della conservazione del negozio. N.B. L’essenzialità della clausola invalida è valutata ora in termini soggettivi, avuto riguardo agli interessi perseguiti dalle parti al momento della conclusione del contratto, ora in termini oggettivi, avuto riguardo all’idoneità o meno del contratto a produrre una qualche utilità per le parti anche senza la clausola viziata. La nullità di una singola clausola non provoca la nullità del contratto quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (artt. 1339 e 1419 2° comma c.c. – sostituzione automatica di clausole). Il principio che trova applicazione è quello di realizzazione, attraverso l’atto di autonomia, di interessi di rango superiore.
Recupero del negozio invalido Nullità del contratto plurilaterale Nei contratti conclusi fra più parti la nullità del vincolo di una sola parte non provoca la nullità dell’intero contratto a meno che la sua partecipazione non debba considerarsi essenziale, tenuto conto delle circostanze (art. 1420 c.c.). Conversione del negozio nullo Principio posto a fondamento dell’istituto è quello della conservazione del negozio. Conversione sostanziale “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità” (art.1424 c.c.) N.B. Presupposti essenziali: Elemento oggettivo → il contratto nullo deve contenere i requisiti di sostanza e di forma previsti per il contratto diverso. Elemento soggettivo → con riferimento allo scopo perseguito, si può ritenere che le parti avrebbero concluso il contratto diverso. Conversione formale La conversione formale interviene quando il negozio è nullo per difetto della forma adottata, ma possiede i requisiti di altra forma valida. Il nuovo negozio è identico, sotto il profilo del contenuto, al negozio nullo.
Recupero del negozio invalido Annullabilità Convalida La convalida è l’atto con il quale il negozio annullabile viene recuperato, cioè con il quale il soggetto legittimato alla proposizione dell’azione di annullamento manifesta, invece, l’intento di rendere il contratto invalido definitivamente efficace (art.1444 c.c.) Si distingue tra: convalida espressa → il soggetto che convalida il contratto lo fa attraverso un atto espresso che contiene la menzione del contratto stesso, del motivo di annullabilità e della dichiarazione di convalida. Tale atto è un negozio unilaterale, non recettizio, accessorio rispetto al negozio convalidato; convalida tacita → il soggetto che convalida il contratto lo fa tacitamente, dando esecuzione al contratto pur conoscendo il motivo di annullabilità.
Recupero del negozio invalido Annullabilità Rettifica La rettifica è un negozio unilaterale recettizio accessorio che consente il recupero del contratto annullabile per errore (art.1432 c.c.) attraverso una modifica del contenuto compatibile con l’intento perseguito dal contraente in errore. In pratica, il contraente non in errore, attraverso la rettifica, evita l’annullamento del contratto offrendosi di eseguire la prestazione in favore del contraente in errore come se l’errore stesso non si fosse mai verificato. Il principio che trova applicazione è quello della conservazione del contratto
Rescissione attiene ad un vizio genetico coevo alla conclusione del contratto e tutela l'equilibrio contrattuale. Differenze rispetto a: INVALIDITA' (tutela la libera formazione della volontà) RISOLUZIONE (riguarda un vizio funzionale o sopravvenuto). TIPOLOGIA 1. Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.). PRESUPPOSTI. - obbligazione assunta a condizioni inique; - necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. CONSEGUENZE. - Rescissione su istanza della parte lesa; - eventuale equo compenso assegnabile dal giudice alla parte che ha reso la prestazione.
Rescissione TIPOLOGIA 2. Azione generale di rescissione per lesione -stato di bisogno- (art. 1448 c.c.). PRESUPPOSTI. - Oggettivi: lesione ultra dimidium/stato di bisogno. Soggettivi: approfittamento dello stato di bisogno. CONSEGUENZE. - Rescissione con effetto ex nunc (sentenza costitutiva); - non convalidabilità del contratto; - modificabilità attraverso riduzione ad equità; - prescrizione 1 anno; - inapplicabilità ai contratti aleatori; - non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.