Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato

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Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Il contratto Requisiti

REQUISITI DEL CONTRATTO (Artt. 1321 – 1325 cc) Il contratto è, innanzitutto, l’«accordo tra due o più parti ...» DISTINZIONE TRA SOGGETTO e PARTE Centro di interessi che può accomunare più soggetti (parte plurisoggettiva) Es. vendita di un bene comune da parte di più comproprietari

REQUISITI DEL CONTRATTO PARTE FORMALE (o della fattispecie = autore dell’atto ovvero del procedimento di formazione del negozio. Deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non sarebbe configurabile. PARTE SOSTANZIALE (o del regolamento di interessi ) = Destinatario degli effetti negoziali Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi intuitu personae) Es. Rappresentanza in incertam personam CASI PARTICOLARI: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale per volontà dei contraenti es. Contratto a favore di terzi a titolo di responsabilità es. Il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento.

REQUISITI DEL CONTRATTO DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI IDENTIFICAZIONE MEZZI DI IDENTIFICAZIONE = Segni rappresentativi della soggettività o della personalità . NOME FALSO Non rileva – non incide sulla validità ed efficacia del contratto - Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto. NOME ALTRUI Rileva - sorge il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il negozio (al soggetto il nome del quale è stato usurpato o al soggetto usurpatore ) CONSEGUENZE: sono diverse a seconda delle concrete circostanze e della rilevanza della persona nell’ambito del concreto negozio. Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi ed efficaci – la controparte è disinteressata alla identità del contraente.

REQUISITI DEL CONTRATTO ACCORDO INCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI DICHIARAZIONE ESPRESSA La volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà. MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ Disputa sulla rilevanza della volontà interna (Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria della dichiarazione) DICHIARAZIONE TACITA (Comportamento concludente) Comportamento dal quale possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale.

REQUISITI DEL CONTRATTO SILENZIO = Comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà. Di norma è irrilevante – Assume rilevanza solo in alcuni casi, esprimendo una volontà. In tali ipotesi assume valore di una dichiarazione espressa. NEGOZI DI ATTUAZIONE = Atto negoziale che si realizza mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si realizza senza passare per il momento della dichiarazione. Es. Abbandono, Occupazione (art. 923 cc) Distruzione del testamento olografo. PROTESTATIO = Possibilità per il soggetto agente di contestare il significato attribuito al suo comportamento, manifestando espressamente una volontà contraria.

REQUISITI DEL CONTRATTO CAUSA Art. 1325 c.c. n. 2 Elemento essenziale del contratto – non può mancare PRINCIPIO DI CAUSALITA’ NEGOZIALE (Il principio è esteso ai negozi unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, nei limiti della compatibilità – art. 1324 cc) DEFINIZIONE = Assenza di una definizione unitaria “RATIO”= complessità della identificazione della causa quale “qued” che illumina il contratto nella sua dimensione di valore. ORIGINARIA IDENTIFICAZIONE TRA “CAUSA DEL CONTRATTO” e “CAUSA DELL’OBBLIGAZIONE” (Nel codice del 1865) Il contratto era inteso esclusivamente come fonte di obbligazione, sì che causa del contratto era anche causa dell’obbligazione.

REQUISITI DEL CONTRATTO CONCEZIONE SOGGETTIVA DELLA CAUSA = Scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto. Limiti = Confusione tra causa e motivi SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL CONTRATTO COME MERAMENTE OBBLIGATORIO (Nel codice del 1942) CONCEZIONI OGGETTIVE DELLA CAUSA = Causa come ragione economico-giuridica del negozio, ciò che giustifica in astratto l’operazione dei privati. La causa diventa strumento di controllo dell’operare del singolo nell’ordinamento giuridico. Limiti = Identificazione della causa con il tipo contrattuale, inteso quale schema astratto regolamentare che racchiude l’operazione posta in essere dai privati. Intendendo la causa in astratto si giunge a ricollegare ad ogni tipo contrattuale una sua causa.

REQUISITI DEL CONTRATTO TEORIA DELLA CAUSA COME FUNZIONE ECONOMICO-INDIVIDUALE CAUSA IN CONCRETO TEORIA DELLA CAUSA COME SINTESI DI EFFETTI ESSENZIALI

OGGETTO Elemento della fattispecie categoria logica sulla quale si forma il consenso che si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle parti mediante segni convenzionali, (es. scrittura, parola, disegno, ecc.) La sua mancanza o la sua patologia comporta l’invalidità della fattispecie. OGGETTO DEL NEGOZIO/CONTRATTO CATEGORIA LOGICA Necessaria distinzione tra Elemento del rapporto che scaturisce dalla fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti conseguono le nullità perseguite. Se l’oggetto della prestazione è viziato non si ha invalidità ma si incide sulla fase attuativa ed esecutiva del contratto, sì che può aversi risoluzione. OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE/ RAPPORTO ENTITA’ MATERIALE

Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono OGGETTO Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono Oggetto del rapporto Oggetto del contratto La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o per ipotesi patologiche (es. Negozi su beni futuri – Negozi per relationem) REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.) FISICA = Va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità fisica quando l’oggetto non esiste in natura o quando il comportamento umano non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio 1) POSSIBILITA’ GIURIDICA = Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la legge (ILLICEITA’)

DISTINZIONE DALLA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA” REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc) 2) LICEITA’ = Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse superindividuale. DISTINZIONE DALLA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA”

REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc) 3) DETERMINATEZZA / DETERMINABILITA’ Immediata riconducibilità delle situazioni soggettive programmate a fatti e casi univoci Concreta determinazione in base ai referenti e ai criteri indicati dalle parti. DETERMINAZIONE PER RELATIONEM: Le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un giornale; ecc.). ARBITRAGGIO: L’oggetto è individuato da un terzo soggetto (arbitratore) al quale le parti, congiuntamente, deferiscono tale compito (art.1349 cc) La scelta dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità (arbitraggio prudenziale, effettuabile dal giudice) o solo a causa di mala fede (arbitraggio discrezionale, non effettuabile dal giudice).

perseguiti dalle parti REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc) DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO Il “contenuto” esprime la sintesi della causa e dell’ oggetto del contratto assetto di interessi perseguiti dalle parti (Profilo dinamico) condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti (Profilo statico)

FORMA DEFINIZIONE: La forma, come requisito del contratto, indica il documento (ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal quale risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario che vi sia un segno autografo in grado di identificare con certezza i dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE). “PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME” Principio che si ritiene vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni, quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325 n. 4 c.c.). Poiché tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è richiesta dalla legge, si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma. In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali perché derogano al principio di libertà della forma.

FORMA CRITICA Necessaria prospettiva funzionale della forma: L’interprete deve guardare al perchè, alla “ratio” della prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a realizzare un interesse meritevole di tutela. Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante che può essere tutelato utilizzando una certa forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di legge. SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME. Norme sulla forma  Norme ordinarie perchè mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti.

CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA FORMA AD SUBSTANTIAM = E’ richiesta ai fini della validità del contratto – la sua mancanza comporta la nullità del contratto. FORMA AD PROBATIONEM = E’ richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora dovesse sorgere una controversia tra le parti. In mancanza di tale forma il contratto è valido ma non può essere provato per testimoni o mediante presunzioni. FORMA AI FINI PUBBLICITARI = La forma è necessaria ai fini della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di mano ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata del venditore. FORMA PER L’OPPONIBILITA’ AI TERZI = La forma è richiesta per far valere nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al pignoramento.

FENOMENI PARTICOLARI RELATIO Individuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta – solenne, sì che non è possibile la RELATIO. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto. FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 cc) Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio contratto. REQUISITI DI VALIDITA’ DEL PATTO SULLA FORMA: 1) Forma scritta 2) Meritevolezza il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole che intenda esercitare un diritto. EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA: Si presume che la forma sia voluta AD SUBSTANTIAM sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le parti hanno dichiarato univocamente di volere.

Ambasceria (o nuncius) Rappresentanza cd. indiretta Ambasceria (o nuncius) Rappresentanza (o immedesimazione organica) Negozio per conto di chi spetta Non ha la spendita del nome del rappresentato. Il potere di gestione del contraente non è manifestato all’esterno, alla controparte. Rimane oggetto di previsione nel rapporto (interno) tra interessato e rappresentante. Destinazione al sostituto delle sole conseguenze economiche (ma non di quelle giuridiche) della dichiarazione di volontà Predeterminazione dell’intero regolamento negoziale da parte del sostituto. Il nuncius si limita a trasmettere le decisioni adottate dall’interessato Mancanza assoluta nel sostituito degli attributi della persona fisica ai quali riferire i vizi della volontà ovvero gli stati soggettivi rilevanti. Individuazione del sostituito in base ad eventi oggettivi e successivi.

FIGURE AFFINI DI SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE Rappresentanza indiretta Un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse altrui, compie un atto giuridico destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di un altro soggetto (rappresentato) ELEMENTI COSTITUTIVI Conclusione di un contratto Spendita del nome altrui (ma ammissibilità anche della cd. spendita del nome in bianco) Cura degli interessi altrui Potere di sostituzione Legittimazione ad agire del rappresentante

FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO: Rappresentanza legale Il potere rappresentativo è conferito dalla legge allo scopo di curare gli interessi di un soggetto incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) ed anche in mancanza o contro la volontà dell’interessato. La rappresentanza legale risponde, infatti, ad esigenze di interesse generale. Rappresentanza volontaria Sussistenza della dichiarazione della volontà dell’interessato di conferire il potere rappresentativo, cd. procura negozio unilaterale non recettizio (tesi preferibile) autonomia causale, ma non astrattezza (nullità della procura per inesistenza o illiceità dell’interesse del rappresentato, ma non per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali) differenza dal mandato: con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce la facoltà. Fattori dell’inefficacia della procura: dichiarazione del rappresentato di modifica (limitativa) ovvero di revoca della procura, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse dello stesso rappresentante, altrimenti essa è inefficace, e sempre che vi sia la conoscenza da parte dei terzi ovvero la predisposizione di mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti essa è inopponibile.

REGIME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ capacità Vizi della volontà Stati soggettivi rilevanti 1) Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perchè egli esprime una propria dichiarazione di volontà – è parte formale dell’atto. 2) Il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della procura e destinatario del regolamento negoziale Vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per quegli elementi del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato. 1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428 c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa riguarda la persona del rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal rappresentato; 2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del rappresentato.

ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO: FATTISPECIE: Si ha conflitto di interessi se il rappresentante persegue in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela degli interessi del rappresentato. Conflitto d’interessi (1394 cc) Contratto con se stesso. Ipotesi specifica di abuso di potere (1395 cc) Annullabilità dell’atto, su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo Annullabilità del contratto su domanda del rappresentato, 1) salvo che il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentato a concludere il contratto con se medesimo, ovvero 2) salvo che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.

MANCANZA O ECCESSO DI POTERE: Fattispecie Conseguenze Conclusione di un contratto in nome altrui in mancanza assoluta di una procura dell’interessato, ovvero con caratteristiche più onerose per il rappresentato di quelle del contratto che il rappresentante era effettivamente autorizzato a concludere. 1)Inefficacia delle attribuzione concordate; 2) obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva né poteva conoscere la mancanza di procura; 3) potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà. cd. ratifica (negozio giuridico uniolaterale recettizio) retroattività inter partes salvezza dei diritti acquistati dai terzi cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso rappresentante ed il terzo contraente ovvero scadenza del termine assegnato all’interessato dal terzo contraente.

Contratto per persona da nominare conclusione di un contratto con il patto che se uno dei contraenti manifesterà in seguito di volerlo un terzo sarà titolare, attivo e passivo, delle situazioni soggettive scaturenti dalla dichiarazione contrattuale (cd. riserva di nomina) INQUADRAMENTO SISTEMATICO Teoria della rappresentanza Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di una procura preventiva ovvero di una ratifica successiva incompatibilità con la dinamica per la quale il contratto produce effetti nei confronti del contraente originario, dato che la falsa rappresentanza non può mai avere questa conseguenza Teoria della fattispecie a formazione successiva Costituzione degli effetti in capo al terzo dato che esso diviene parte della stessa convenzione la quale non si perfeziona fino al momento dell’accettazione della nomina incompatibilità con il regime per il quale gli effetti del contratto si formano (a favore o a carico del contraente) anche se la nomina e quindi la sua accettazione mancano del tutto

INQUADRAMENTO SISTEMATICO Teoria della cessione e surrogazione Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un trasferimento dal contraente originario incompatibile con la retroattività degli effetti della nomina Teoria condizionale Costituzione degli effetti con il terzo come titolare in ragione dell’avveramento di una condizione Incompatibilità con la costituzione degli effetti (sia pure con il contraente come titolare), anche se l’evento non si verifica. Teoria della facoltà alternativa Costituzione delle situazioni soggettive discendenti dal contratto con una pluralità di titolari (anziché di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art. 1285 ss.c.c.) alternativi fino al momento, anteriore o comunque non successivo all’esecuzione, della concentrazione su di un unico titolare.

DICHIARAZIONE DI NOMINA: Natura Negozio unilaterale recettizio Condizioni di efficacia Compimento e comunicazione all’altra parte entro 3 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti; accompagnamento con l’accettazione o la procura preventiva rilasciata dal nominato + emissione nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo) Conseguenze giuridiche del compimento Costituzione delle situazioni discendenti dalla dichiarazione contrattuale con il nominato come soggetto attivo e passivo e (ma soltanto se la nomina è comunicata entro 3 giorni, nonostante il termine diverso stabilito dalle parti) mancata costituzione dell’obbligo di pagare al fisco la tassa per il trasferimento Conseguenze giuridiche della mancanza o della invalidità Operatività delle situazioni derivanti dalla dichiarazione contrattuale a favore o a carico del contraente originario.