17 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale Aspetti generali
17 AUTONOMIA PRIVATA = potere riconosciuto o concesso dallordinamento statale di un individuo (o ad un gruppo) di autoregolare i propri interessi presupposto: « ognuno è il miglior giudice dei propri interessi» TEORIA VOLONTARISTICA PRECETTIVA O NORMATIVA latto di autonomia è vincolante in quanto espressione della volontà del soggetto Maggiore tutela del soggetto che manifesta la volontà Corrispondenza tra effetti voluti ed effetti giuridici latto di autonomia è vincolante per ciò che il dichiarante ha manifestato allesterno Maggiore tutela del destinatario dellatto Corrispondenza tra effetti dichiarati ed effetti giuridici
17 ATTO ATTIVITA FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELLAUTONOMIA PRIVATA Art.2 Art.41 GIUDIZIO DI LICEITA E GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA «LA VALUTAZIONE DELLATTO DI AUTONOMIA E POSITIVA SOLTANTO QUALORA LATTO CONCRETO RISPONDA AD UNA FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE»
17 DOGMA DELLAUTONOMIA PRIVATA libertà di negoziare, di scegliere il contraente, di determinare il contenuto del contratto o dellatto, di scegliere (talvolta) la forma dellatto I CC.DD. LIMITI ALLAUTONOMIA PRIVATA obblighi legali a contrarre (art c.c.) inserzione automatica di clausole nel contratto (art c.c.) integrazione del contratto mediante norme, usi ed equità (art c.c.) esecuzione specifica dellobbligo a contrarre (art c.c.) (posti a tutela dei contraenti più deboli) non sono più esterni ed eccezionali
17 ATTO DI AUTONOMIA ATTO DI INIZIATIVA Attività di impulso di un atto o di un insieme di atti Lunica libertà del soggetto è quella di dar vita alla fattispecie, ma la disciplina è stabilita dalleteronomia, non dallautonomia AUTONOMIA PRIVATA «ASSISTITA» Associazioni professionali e sindacali assistono le parti integrano la capacità del soggetto partecipando alla fase della determinazione dei contenuti e delle modalità o autorizzando preventivamente la stipula dellaccordo
17 FORMA DEI NEGOZI... (e formalismo degli interpreti) INDEROGABILI Tali norme avrebbero un contenuto imperativo; la loro violazione comporterebbe la nullità del negozio (o la sua inesistenza) PRETESA NATURA DELLE NORME STATUENTI UNA FORMA LEGALE: ECCEZIONALI Costituirebbero una eccezione al principio della libertà delle forme Divieto di interpretazione analogica (Art. 14 disp. prel. c.c.) RINASCITA DEL FORMALISMO = non «nostalgico ritorno al passato», ma «insopprimibile tecnica al servizio di esigenze attuali»