1 DECRETO BRUNETTA Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008.

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1 DECRETO BRUNETTA Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008

2 DISPOSIZIONI URGENTI Il D.L. 112/2008 è stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 ed è entrato in vigore nello stesso giorno.

3 ASSENZE PER MALATTIA Articolo 71 1° comma – Trattamento economico 2° comma – Modalità di giustificazione dellassenza 3° comma – Controlli da disporre 4° comma – Calcolo dei permessi retribuiti 5° comma – Trattamento Economico Accessorio 6° comma – Imperatività della Norma

4 1° comma Trattamento Economico Nei primi dieci giorni viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni emolumento accessorio comunque denominato, anche a carattere fisso e continuativo. La qualificazione delle voci retributive è determinata dal contratto collettivo di riferimento.

5 1° comma Trattamento Economico La decurtazione retributiva ha carattere permanente. Opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno. Opera per tutti i primi dieci giorni e pur in presenza di periodi di assenza per malattia retribuiti contrattualmente al 100%.

6 1° comma Trattamento Economico I dieci giorni non rappresentano il contingente massimo nellanno solare esaurito il quale si applicano le regole contrattuali; la decurtazione opera ogni qualvolta inizia un nuovo periodo di assenza nellanno. Lassenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale a partire dal primo giorno, il trattamento economico dei primi dieci giorni rimane decurtato.

7 1° comma Trattamento Economico La protrazione dellassenza oltre il decimo giorno non fa maturare, fin dal primo giorno, il venir meno della decurtazione. Se il CCNL prevede già una decurtazione retributiva, rapportata alla durata delle assenze, la nuova disciplina si sovrappone. Esempio: nel periodo dei tre mesi di malattia con riduzione al 90%, i primi 10 gg. subiscono la decurtazione.

8 1° comma Trattamento Economico Il D.L. 112/2008 non ha apportato modificazioni alla modalità di gestione delle assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici.

9 1° comma Trattamento Economico Il dipendente può ricorrere ai seguenti istituti contrattuali: – permessi brevi, soggetti a recupero; – permessi per documentati motivi personali; – assenza per malattia, giustificata da certificazione medica, se ne ricorrono i presupposti; – ferie.

10 1° comma Trattamento Economico Il ricorso alluno o allaltro istituto dipende dalla valutazione del dipendente. In ogni caso il ricorso allassenza per salute comporta lapplicazione del nuovo regime riduttivo.

11 1° comma Trattamento Economico Resta fermo il trattamento più favorevole previsto dal CCNL – Scuola – nel caso di ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza (art. 17, c. 8 lett. A); – malattie dovute a infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1) previo accertamento INAIL; – malattie dovute a causa di servizio (art. 20, comma 2).

12 1° comma Trattamento Economico Nel caso di gravi patologie che richiedono terapie salvavita, la nuova normativa ha salvaguardato le assenze relative a : - ricoveri ospedalieri (pubblici o privati); - day hospital; - conseguenze certificate delle terapie salvavita.

13 1° comma Trattamento Economico A titolo di mero esempio ricordiamo che in alcuni CCNL sono state fornite alcune esemplificazioni del significato di grave patologia anche se, per la tutela della privacy del lavoratore/paziente, il dato non sarà mai evidenziato nelle certificazioni sanitarie: - emodialisi - chemioterapia - infezione HIV-AIDS - vedere anche il D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999

14 1° comma Trattamento Economico Non rientrano nelle norme di salvaguardia le prestazioni rese in regime di urgenza dai servizi di Pronto Soccorso.

15 1° comma Trattamento Economico Lart. 77 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 determina la struttura della retribuzione: Trattamento fondamentale: – Stipendio tabellare per posizioni stipendiali – Posizioni economiche orizzontali – Eventuale assegno ad personam

16 1° comma Trattamento Economico Trattamento accessorio : – Retribuzione professionale docenti – Compenso per funzioni strumentali – Compenso ore eccedenti e attività aggiuntive – Indennità di Direzione dei D.s.g.a. – Compenso individuale accessorio ATA – Compenso per incarichi ed attività ATA – Indennità e compensi retribuiti con il F.I.S. – Altre indennità previste dal contratto o altre Leggi

17 2° comma Giustificazione dellassenza La certificazione medica è obbligatoria per tutte le assenze. A partire dal terzo evento di malattia nellanno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, la certificazione medica deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, le assenze di durata superiore a dieci giorni, indipendentemente dal fatto che si tratti di 1°, 2° 3° ecc. evento di malattia, la certificazione medica deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche.

18 2° comma Giustificazione dellassenza Un esempio per chiarire: Il dipendente si assenta 1 giorno per la prima volta nellanno solare per cure dentistiche La certificazione dellassenza può essere rilasciata dallo stesso medico dentista

19 2° comma Giustificazione dellassenza Il dipendente si assenta 1 giorno per la terza volta nellanno solare per cure dentistiche La giustificazione dellassenza deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche

20 3° comma Controlli dellAmministrazione Lamministrazione deve obbligatoriamente richiedere la visita fiscale anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. Nel caso di assenza per visita specialistica, lAmministrazione, per non incorrere nellingiustificato aggravio di spesa per lo Stato, valuterà di volta in volta la necessità o meno di richiedere la visita fiscale.

21 3° comma Controlli dellAmministrazione Il lavoratore non può assentarsi dalla propria abitazione dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00. Il lavoratore può assentarsi durante le fasce orarie solo per seri e fondati motivi, che devono essere segnalati allAmministrazione in tempo utile.

22 4° comma Calcolo orario dei permessi I Permessi retribuiti di cui allart. 15 del CCNL Scuola dovranno essere conteggiati a ore. (Inf.:15;Pri:12;Sec:9;ATA:18)

23 4° comma Trattamento Permessi In sede di conversione (Legge n. 133/08) sono state apportate modifiche alla tematica dei permessi per i portatori di handicap (Legge 104/92): è stato sostituito il riferimento allart. 33, comma 3, con il riferimento al comma 6 del medesimo articolo.

24 4° comma Trattamento Permessi I portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di: – tre giorni di permesso (a prescindere dallorario giornaliero); – due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

25 5° comma Trattamento Economico Accessorio ECCEZIONI Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), compresa linterdizione anticipata, congedo di paternità, i permessi per lutto, le assenze per citazioni a testimoniare e quelle per espletare la funzione di giudice popolare.

26 5° comma Trattamento Economico Accessorio ECCEZIONI Le assenze previste dallart. 4, comma 1, Legge 53/2000, richiamate dal comma 2 dellart. 15 del CCNL Scuola 29/11/2007 (permessi per gravi motivi personali o familiari).

27 5° comma Trattamento Economico Accessorio ECCEZIONI I permessi previsti dallart. 33, comma 6,della Legge 104/1992, limitatamente ai soli dipendenti portatori di handicap grave: tre giorni mensili di permesso o in alternativa due ore giornaliere senza limite massimo.