L’ordinamento giudiziario Aureo di NERVA (96-98 d. C.) con la testa dell’imperatore e la Giustizia (Aequitas)
Ius civile Ius publicum (regola i rapporti tra il cittadino e lo Stato) Ius privatum (regola i rapporti tra cittadini)
Iurisdictio La iurisdictio (da ius e dicere) consiste nel potere di alcuni magistrati di dirimere in termini giuridici le controversie. Era esercitata dai due pretori (praetor urbanus e praetor peregrinus), dagli edili curuli e, nelle province, dai governatori provinciali. Secondo Varrone (La lingua Latina, VI 30) l'esercizio della iurisdictio è caratterizzata dai tria verba praetoris: do, dico, addico La iurisdictio era consentita solo nei dies fasti
iurisdictio criminale Al rex (e poi ai magistrati) spetta la repressione dei crimini contro lo Stato Essi esercitano il ius coercitionis che comporta diverse forme di sanzioni: in vincula deductio carcerazione verberatio fustigazione multae dictio comminare multe pignoris captio acquisizione di pegno poena capitis pena capitale
Magistrati ausiliari del rex quaestores parricidii duoviri perduelliones Prendono nome dai crimini più gravi: Parricidium Perduellio
Parricidium E’ così denominato l’omicidio di un par (parente stretto o individuo appartenente alla stessa classe sociale), e non, come nell’accezione odierna, l’omicidio del padre, tanto che il termine si applica anche all'omicidio della madre, o dei fratelli, o del coniuge
Poena cullei Il reo di parricidio veniva sottoposto alla terribile pena del culleus Era condotto in carcere con soleae ligneae («zoccoli di legno») ai piedi ed un cappuccio di pelle di lupo in testa. Era poi frustato con virgae sanguineae («verghe colore del sangue») Quindi veniva cucito in un culleus (sacco) di cuoio impermeabile insieme ad una vipera, un cane, un gallo e una scimmia Infine veniva trasportato attraverso la città su di un carro trainato da un bue nero e gettato nel Tevere o in mare.
perduellio Il termine perduellio da duellum (guerra) indica in generale un delitto contro lo stato. Più precisamente è chiamato così l'alto tradimento: In ambito militare diserzione renitenza alla leva passaggio al nemico In ambito civile attentato all'ordine politico costituito adfectatio regni La punizione per il colpevole era, almeno in origine, l’uccisione a bastonate, oppure la decapitazione, oppure la precipitazione dalla rupe Tarpea
Rupe Tarpea Come fu Com’era Come è
Iudicatio Spetta ai Iudices emettere la sentenza Iudices: privati cittadini appartenenti alla classe dirigente e designati dal pretore a far parte delle giurie giudicanti Albo iudicum: formato dal praetor di anno in anno I giudici sono scelti dall’albo sia dall’accusatore sia dall’accusato Le regole della scelta erano comunque dettate dalle singole leggi
Iudicia populi Espressione della funzione giudiziaria del popolo Il popolo è riunito nei comizi centuriati o tributi Il magistrato dopo una fase istruttoria (anquisitio), formula l’accusa da presentare al popolo e fissa un giorno (diei dictio) nel quale deve presentarsi l’accusato In tre successive adunanze (contiones) si svolge il dibattimento Dopo un trinundinum (24 giorni), si svolge l’accusatio e il popolo giudica attraverso il voto
Leges tabellariae iudiciariae Tabella con sigle: A(bsolvo) C(ondemno) 113 a.C. Tabella con sigle: L(ibero) D(amno) 107 a.C.
Provocatio ad populum diritto del condannato alla pena capitale di di ricorrere al giudizio dell’assemblea del popolo introdotto con la Lex Valeria del 509 a.C. secondo la tradizione (Livio, I, 24-25) esso è collegato al giudizio dell’Orazio superstite condannato a morte per l’uccisione della sorella
Quaestiones Furono così denominate le commissioni d’“inchiesta” (quaestio) in alcuni processi penali; Dapprima straordinarie (quaestiones extra ordinem), si mutarono presto in permanenti (perpetuae) Presentavano tre caratteristiche fondamentali: l'accusa era sostenuta da un privato cittadino; il giudizio definitivo era formulato da una giuria di cinquanta cittadini; il magistrato si limitava a presiedere la giuria, senza partecipare al voto. Le quaestiones perpetuae erano presiedute dal pretore, e ciascuna aveva competenza relativa ad un solo delitto. La prima quaestio fu istituita nel 149 a.C. contro il crimen repetundarum (malversazione). Il sistema rimase in vigore fino al II sec. d.C.quando fu definitivamente soppiantato dalla cognitio extra ordinem.
Principali tipi di quaestiones de repetundis (malversazioni) de ambitu (brogli) de vi (violenza) de peculatu (peculato) de veneficiis (avvelenamenti) de falsis (falsificazioni) maiestatis (lesa maestà) perduellionis (alto tradimento)
Iudicia privata Riguardano i rapporti tra privati in materia di: proprietà obbligazioni e contratti famiglia (matrimonio, patria potestas) successioni e donazioni Praetor urbanus dirime le questioni tra cittadini romani Praetor peregrinus dirime le questioni tra cittadini romani e peregrini (stranieri)
Legis actiones Forma di processo in vigore dal V sec. a.C. (leggi delle XII Tavole) al 17 a.C. (lex Iulia iudiciorum privatorum) legis actio sacramenti in rem (dichiarativa) legis actio sacramenti in personam (dichiarativa) legis actio per iudicis arbitrive postulationem (dichiarativa) legis actio per manus iniectionem (esecutiva) legis actio per pignoris capionem (esecutiva)
Procedura In iure Il dibattito avviene dinanzi al magistrato (di solito il pretore) che esamina e fissa i termini delle controversie Apud iudicem Il processo avviene davanti ad un giudice, un privato cittadino designato dal magistrato - di solito il pretore - con l’accordo delle parti, che ascolta i testi e gli avvocati
Actio sacramenti in rem Due o più contendenti rivendicano il possesso di un bene (res) che deve essere presente L’”attore”, toccando con un fuscello (festuca) la cosa, ne rivendica (vindicatio) la proprietà Il convenuto fa altrettanto (contravindicatio) Il magistrato (il rex, poi i consules e infine, dal 367 a.C., il praetor) interviene ingiungendo ai litiganti di deporre la res
Litis contestatio Dichiarazione solenne (e incompatibile) delle parti. Dichiarazioni pronunciate davanti a testimoni, esplicitamente richiesti della loro presenza. Determina l’oggetto della lite Impegna i litiganti a giungere alla conclusione del processo
Apud iudicem Seconda fase del processo se i litiganti non giungono ad un accordo Il magistrato sceglie il iudex privatus oppure in alcuni casi un collegio di giudici Il giudice, sentiti i testimoni e “lette le carte”, dichiara quale sacramentum sia giusto ed emette la sentenza
Scena giudiziaria Ostia, Museo Ostiense da Ostia, Caseggiato dell'Ercole (Regio IV - Insula II)
Legis actio per manus iniectionem Se il condannato non ottempera alla sentenza, il vincitore della causa avvia un azione esecutiva Trascorsi 30 giorni (dies iusti) dalla sentenza conduce, anche con la forza, nuovamente il debitore insolvente dinanzi al magistrato e quindi lo afferra pronunciando la frase: “quod tu mihi iudicatus …, quando non solvìsti, ob eam rem ego tibi … manum inicio” (poiché sei stato condannato a pagarmi … e non l’hai fatto, io compio su di te la manus iniectio per …).
Se il debitore non paga, il creditore lo conduce presso la sua abitazione e lo tiene legato per 60 giorni, durante i quali per tre volte consecutive lo trascina al mercato per venderlo. Trascorsi i 60 giorni senza alcun esito positivo, il debitore può essere ucciso o venduto fuori del territorio romano (trans Tìberim) e, se vi sono più creditori, in base alle XII Tavole, il suo corpo viene diviso tra gli stessi creditori.
Lex XII tabularum III Procedura esecutiva Gellio, Notti attiche, 15, 13, 11; 20, 1, 42-45 [1] aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto. Per un debito riconosciuto, una volta emessa sentenza regolare, il termine di legge sarà di trenta giorni. [2] post deinde manus iniectio esto. in ius ducito. Dopo ciò, ci sia l'imposizione della mano e il debitore sia trascinato in giudizio.
[3] ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore aut si volet minore vincito. Se il debitore non paga e nessuno garantisce per lui, il creditore può portarlo via con sé. Lo può legare con legacci o catene di peso non superiore a 15 libbre, o, se vuole, di peso minore [4] si volet suo vivito, ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras faris endo dies dato. si volet, plus dato. Il debitore può sfamarsi come desidera. Se egli non riesce a sfamarsi da solo, chi lo lo ha in catene (il creditore) deve dargli una libbra di farro al giorno. Se vuole può dargliene di più.
Una pena crudele Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant Al terzo giorno di mercato si procedeva alla pena capitale, oppure erano portati al di là del Tevere per essere venduti all’estero. (Gellio 20, 1, 47). [6] tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto Al terzo giorno di mercato, (i creditori) possono tagliare i pezzi. Se i pezzi risultano di misura inesatta per eccesso o per difetto, non sarà considerata frode. (Gellio 20, 1, 49)
formulae e processo Procedura semplificata del processo rispetto alle legis actiones modelli preparati dal magistrato a riepilogo della fase processuale in iure Si articola in: Demonstratio Intentio Adiudicatio Condemnatio
Iudex unus e collegi giudicanti Il giudice poteva essere unico (iudex unus) o collegiale. Recuperatores: giudicavano in materia di onestà e correttezza nei rapporti di affari. “Recuperavano” le somme estorte ai provinciali dai governatori di provincia
I centumviri Paolo Festo, p. 47 L. Centumviralia iudicia a centumviris sunt dicta. Nam cum essent Romae triginta et quinque tribus, quae et curiae sunt dictae, terni ex singulis tribubus sunt electi ad iudicandum, qui centumviri appellati sunt: et, licet quinque amplius quam centum fuerint; tamen, quo facilius nominarentur, centumviri sunt dicti. Collegio magistratuale istituito dopo il 241 a.C. e scomparso intorno al III secolo d.C. designato per tutto l’anno di carica dal pretore Competenze: in materia di eredità e di proprietà suddivisi in sezioni, chiamate consilia.
Decemviri stlitibus iudicandis Magistrati minori eletti annualmente dai comizi tributi Presiedono i giudizi centumvirali nei c.d. processi di libertà
Leges iudiciarie Sempronia C. Gracchi iudiciaria (122 a.C.) stabilì che nei reati di concussione (q. repetundarum) i membri delle giurie giudicanti dovevano appartenere alla classe dei cavalieri, escludendone i senatori Servilia Cæpionis (106 a.C.) metà di senatori e per metà di cavalieri. Cornelia (Sullæ) iudiciaria (81 a.C) solo senatori Aurelia (Cottæ) 70 a.C una decuria di senatori, una di cavalieri ed una di cittadini della seconda classe del censo (tribuni aerarii). Iulia iudiciaria (46 a.C.) soppresse la decuria dei tribuni aerarii Antonia iudiciaria 44 a.C., Inserì una decuria di veterani e centurioni
Giudici “da giudicare” Macrobio, Saturnali, III 16, 15-16 Giocano ai dadi con passione, madidi di profumi, attorniati da sgualdrine. Alle sedici fanno chiamare un servo per mandarlo all'assemblea del popolo ad informarsi: vogliono sapere di che cosa si è trattato, chi è intervenuto a favore e chi contro, quante tribù hanno approvato e quante si sono opposte. Poi vanno all'assemblea per evitare l'accusa di giudizi parziali. Lungo il cammino non c'è anfora nei vicoli che essi non riempiano, in quanto hanno la vescica piena di vino. Giungono all'assemblea, con aria afflitta aprono il dibattito. Le parti espongono la questione, il giudice chiama i testimoni, e lui ... va ad orinare. Quando torna dice di aver ascoltato tutto, chiede gli atti, esamina i documenti: fa fatica, per il vino, a tener gli occhi aperti. Si passa a deliberare…..