Verbale tecnico per il CCNL 2002 – 2005 Aree Dirigenza S.S.N.

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Transcript della presentazione:

Verbale tecnico per il CCNL 2002 – 2005 Aree Dirigenza S.S.N. Orario di lavoro ( artt. 14 –15 – 16 – 17 – 18) Mobilità (art. 22) Formazione (art. 23) Dott. Samuel Dal Gesso – Tecnico Comitato di Settore Dirigente Programmazione e Formazione Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale DIREZIONE GENERALE SANITA’- REGIONE LOMBARDIA

ORARIO DI LAVORO   DIRIGENTI Atto di indirizzo del Comitato di settore (versione 2004) Orario di lavoro: vanno confermati e rinforzati i seguenti principi: l’orario di lavoro è uno strumento flessibile finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con un impegno minimo di riferimento;

(versione 2005) ferma restando l’individuazione dell’ orario di lavoro contrattuale di cui all’art. 16, comma 2 del CCNL 1998-2001, trattandosi di personale della qualifica dirigenziale l’orario di lavoro ulteriore dovrà essere finalizzato al perseguimento degli obiettivi aziendali correlati alla retribuzione di risultato. Il debito orario individuerà quindi l’impegno necessario al raggiungimento degli stessi;

art. 14 : orario di lavoro dei dirigenti CCNL art. 14 : orario di lavoro dei dirigenti   comma 1 (confermato) “nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti (titolari di uno degli incarichi di cui all’ art.27 comma 1, lett. b), c) e d)) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art.6 comma 1 lett. B), in modo flessibile l’ impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’ incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare”.

CCNL 10 aprile 1996 (Regioni – Autonomie locali): art. 16 orario di lavoro “Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’ incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare”.

Al crescere della responsabilità (esigenze della struttura, incarico affidato, obiettivi e programmi), rispetto al debito orario da assolvere (quanto devo fare?), prevale l’ incidenza dell’ impegno di servizio da rendere (cosa c’è da fare?) e quindi tendenzialmente si apre la forbice tra presenza in servizio e orario di lavoro.

CORRELAZIONE ORARIO – OBIETTIVI   38 ore settimanali (comma 2 confermato), di cui 4 dedicate ad attività non assistenziali (comma 4 confermato): nella assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna U.O. definizione di volumi prestazionali richiesti all’ equipe, relativi tempi di attesa massimi e previsione oraria con le procedure dell’ art 65 comma 6 CCNL 5 dicembre 1996 (comma 1 confermato);

26 ore annue (= 30 minuti settimanali cumulati - comma 5 nuovo) - nell’ ambito delle ore dedicate ad attività non assistenziali - per contribuire alla riduzione delle liste d’ attesa e per obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le procedure di budget;

orario aggiuntivo per obiettivi prestazionali eccedenti l’ orario dovuto (comma 1 confermato), negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65 comma 6 citato (retribuzione di risultato). In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste d’ attesa;

impegno aggiuntivo per obiettivi eccedenti quelli negoziati (comma 6 nuovo) - da attivare solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati - a cui applicare l’ art. 55 comma 2 CCNL 8 giugno 2000 (attività libero-professionale “aziendale”: prestazioni aggiuntive richieste in via eccezionale e temporanea). Tariffa oraria di 60 euro lordi.

DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA   Atto di indirizzo nel confermare, inoltre, la disposizione di cui all’art. 17 del CCNL 1998-2001, si evidenzia la necessità che la presenza del dirigente responsabile di struttura complessa, rilevata tramite sistemi oggettivi e comunque non inferiore a quanto previsto nel punto precedente, sia coerente con l’organizzazione del lavoro e con gli obiettivi di attività istituzionale assegnati all’unità operativa diretta;

CCNL art. 15 – orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa comma 1 (pressoché confermato): garantire il normale funzionamento della struttura correlarlo a quello degli altri dirigenti   comma 2 (nuovo) : comunicazione preventiva e documentazione – con modalità condivise con gli Aziende ed enti – della pianificazione delle proprie attività istituzionali, delle assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, ecc.) e dei giorni ed orari dedicati alla attività libero-professionale intramuraria.

CORRELAZIONE ORARIO (Attività istituzionale) - LIBERA PROFESSIONE   Atto di indirizzo dovranno essere previsti strumenti che assicurino trasparenza e controllo da parte dell’ Azienda nella distinzione del tempo di lavoro impiegato per l’ espletamento dell’ attività istituzionale e dell’ attività libero professionale;

Art. 9 coordinamento regionale CCNL Art. 9 coordinamento regionale comma 1 lett. i): criteri generali per l’ inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’ art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’ esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’ andamento delle liste d’ attesa

SERVIZIO CONTINUATIVO Ricompensare le competenze possedute e i risultati raggiunti più che il disagio  

Atto di indirizzo “vanno individuati strumenti di valorizzazione delle aree di maggior disagio, tra cui il servizio di guardia…”

CCNL Art. 16 Servizio di guardia (cfr. art. 19 CCNL 5 dicembre 1996)   comma 1 (pressoché confermato) : lett. c) servizi di guardia territoriali comma 2 (nuove prospettive): all’interno del normale orario di lavoro fuori orario di lavoro: straordinario, recupero orario e altri strumenti retributivi contrattuali (art. 18 comma 1, 2°alinea) fino al 2° biennio…..

comma 4 : tipologie assistenziali minime da definire con linee di indirizzo regionali (art. 9 comma 1 lett. f) e g)); a titolo esemplificativo (e non vincolante) v. allegato 2   comma 5 : nel 2° biennio riesame delle modalità di retribuzione delle guardie, in orario e fuori orario, previo monitoraggio ARAN sul numero delle stesse.

Art. 17 Pronta disponibilità (cfr. art. 20 CCNL 5 dicembre 1996) comma 8(nuovo) : le linee di indirizzo regionale, nell’ambito dei criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza (art. 9 comma 1 lett. g)), individuano le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.

Art. 18 Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 (nuovo) comma 1 : a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL e nel rispetto delle linee di indirizzo regionale (art. 9 comma 1 lett. g)) che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata, possibile estensione dell’ applicazione del comma 2 dell’art. citato in rubrica ai servizi di guardia notturna alle seguenti condizioni: Ø      razionalizzare la rete dei servizi ospedalieri interni all’Azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; Ø      la richiesta parte dell’Azienda, avendo esaurito la possibilità di utilizzare gli altri strumenti retributivi contrattuali (straordinario, recupero, risultato); Ø      tetto massimo: 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda; Ø      Tariffa per ogni turno di guardia notturna: 480 euro lordi.  

comma 2 : la disciplina è sperimentale e soggetta a verifiche e monitoraggio

Investimento sul capitale umano MOBILITA’ Investimento sul capitale umano   Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità (cfr. art. 21 CCNL 19 aprile 2004 - comparto) decorrenza 30 settembre 2005 verifica entro 31 dicembre 2006

FORMAZIONE   formare e formarsi sempre, di più e meglio la formazione è una leva irrinunciabile per la promozione della qualità del lavoro occorre trovare strumenti per incentivare l’ adesione volontaria a percorsi formativi, sempre più personalizzati, piuttosto che “stressare” l’obbligatorietà e penalizzare chi non aderisce; l’ attuale sistema dei crediti ha un alto tasso burocratico-formale che lo rende poco utile se non impraticabile

Atto di indirizzo (versione 2004) nell’ambito dell’orario di lavoro, le Aziende garantiscono la partecipazione ai piani di formazione per i professionisti al fine di corrispondere agli obblighi dell’Educazione Continua in Medicina. Pertanto è superata la specifica destinazione alla formazione delle 4 ore settimanali previste dai precedenti CCNL;

(versione 2005) nell’ambito del monte ore specificamente destinato alla formazione, le Aziende prevederanno la partecipazione dei professionisti ai piani di formazione al fine di corrispondere agli obblighi dell’Educazione Continua in Medicina. Pertanto la destinazione alla formazione delle quattro ore settimanali dovrà essere rifinalizzata alla luce del nuovo sistema, sulla base di programmi formativi aziendali oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, ricomprendenti anche la “formazione sul campo” come previsto dall’Accordo 20/5/2004 tra il Ministero della Salute e le Regioni sul programma di formazione continua e coerentemente con gli indirizzi regionali in materia.

CCNL Art. 23 Formazione ed ECM (cfr. art. 20 CCNL 19 aprile 2004)   comma 1 : carattere fondamentale della formazione continua per tutti i professionisti, la cui partecipazione va incentivata con iniziative di livello regionale e aziendale comma 2 : nelle linee di indirizzo regionali (art. 9 comma 1 lett. b)) sottolineare formazione sul campo e ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro

comma 3 : garanzia di risorse aziendali (o altro, FSE, ecc.) per l’acquisizione dei crediti formativi. La formazione è servizio a tutti gli effetti.   comma 4 : carattere sperimentale del sistema di formazione continua. Aziende ed enti non possono assumere iniziative unilaterali di penalizzazione comma 5 : nei contratti integrativi aziendali si stabiliscono le penalizzazioni nelle procedure di conferimento degli incarichi per i dirigenti che non partecipano alla formazione continua senza giustificato motivo

comma 6 : tra le cause di sospensione dell’acquisizione dei crediti ci possono essere particolari disposizioni regionali   comma 7 : la formazione non rientranti nei piani annuali e pluriennali è facoltativa con oneri a carico del dirigente “dimenticato” il comma 6 del CCNL del comparto…