Facoltà di Ingegneria Corso di Cultura europea Anno Accademico 2006 / a lezione
2 La politica per la concorrenza La politica della concorrenza è essenziale alla realizzazione del mercato unico, la cui ragione d'essere è permettere alle imprese di competere a parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri. La politica europea della concorrenza permette di evitare che eventuali intese e pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprenditori o autorità nazionali ostacolino il sano gioco della concorrenza (intese e pratiche concordate). Essa è volta ad impedire che una o più imprese sfruttino indebitamente il loro potere economico a discapito di imprese minori (abuso di posizione dominante). Inoltre, la politica europea di concorrenza deve impedire che i governi degli Stati membri falsino le regole del gioco della concorrenza (aiuti di Stato e imprese pubbliche).
3 Obiettivi della politica per la concorrenza I principali obiettivi della politica comunitaria per la concorrenza sono: assicurare la concorrenzialità delle imprese, dei prodotti e dei servizi dell'Europa sul mercato interno e su quello mondiale, garantendo che le imprese possano competere alle stesse condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri; creare un contesto economico e politico favorevole alla crescita ed allammodernamento del tessuto imprenditoriale, mettendo le imprese europee in condizione di affrontare la concorrenza internazionale; promuovere l'efficienza economica, favorendo un clima propizio all'innovazione e al progresso tecnologico; tutelare gli interessi dei consumatori europei, consentendo loro di procurarsi beni e servizi alle migliori condizioni di qualità e prezzo.
4 Motivi a favore di una politica comunitaria per la concorrenza Politiche protezionistiche degli Stati membri (prima dellapertura delle frontiere al commercio intracomunitario): prezzi mantenuti artificialmente elevati, in modo da consentire ad imprese inefficienti di sopravvivere (in danno dei consumatori); sussidi statali per sostenere imprese in passivo (in danno dei contribuenti). Benefici connessi allapertura delle frontiere al commercio ed alla concorrenza intracomunitaria: le imprese possono adottare metodi di produzione più efficienti e realizzare economie di scala, a beneficio sia della qualità dei beni e dei servizi prodotti che del loro costo di produzione; i consumatori possono disporre di unampia scelta di prodotti provenienti dagli altri Stati membri (esenti da dazi doganali) ed indirizzare i propri acquisti verso prodotti di migliore qualità, a parità di prezzo.
5 … segue Reazioni negative delle imprese che tentano di sopravvivere alla pressione concorrenziale creando un monopolio di mercato, attraverso: unintesa: accordo tra imprese, che rimangono indipendenti, finalizzato alla limitazione delle pratiche concorrenziali attraverso determinate strategie di mercato; una concentrazione di imprese che, rinunciando alla propria indipendenza, si raggruppano sotto una direzione economica attraverso lintegrazione del capitale e del management aziendale. Le concentrazioni determinano profondi cambiamenti strutturali nellorganizzazione delle imprese coinvolte e sono ammissibili quando non eccedono determinati limiti (v. infra). Le intese sono estremamente negative dal momento che: tendono a conservare lo status quo e, quindi, anche le imprese poco competitive; pongono al sicuro le imprese coinvolte, isolandole dalle pressioni concorrenziali che le spingerebbero verso soluzioni più efficienti, quali: investimenti per concepire nuovi prodotti, razionalizzazione dei processi della produzione e della distribuzione, nuove strategie di promozione, ecc.
6 … segue Con lapertura delle frontiere gli Stati membri hanno dovuto rinunciare ai classici metodi di protezione commerciale delle imprese (dazi doganali, restrizioni quantitative alle importazioni, ostacoli tecnici al libero scambio, ecc.) ma fanno sempre più ricorso a misure discriminatorie, attraverso: gli aiuti di Stato, utilizzati come strumenti di politica economica: giustificabili e necessari nella misura in cui rientrano nellambito della politica regionale o sociale di uno Stato membro; estremamente negativi se mantengono artificialmente in vita settori economici che hanno difficoltà di ordine strutturale, per gli alti costi sociali ad essi associati, e se portano a similari tentativi di imitazione da parte degli altri Stati membri, obbligati a loro volta a proteggere un determinato settore economico. le imprese pubbliche o parastatali, utilizzate come strumenti di politica economica e sociale per i seguenti fini: indirizzare gli investimenti verso determinati settori economici o regioni; gestire servizi pubblici che non creano profitti (o sono, addirittura, in perdita sebbene essenziali per la società civile); proteggere attività economiche considerate strategiche; sostenere attività rappresentative della bandiera nazionale sui mercati internazionali; dare occupazione a persone che non ne trovano nel settore privato.
7 QUINDI: le intese (in linea di principio), le concentrazioni (in alcuni casi), gli aiuti di Stato di natura protezionistica e i privilegi riservati alle imprese pubbliche SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE.
8 Gli articoli della politica per la concorrenza Lart. 3 del Trattato CE (Principi della Comunità) prevede listituzione di «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno». La politica comunitaria per la concorrenza è disciplinata dai seguenti articoli del TCE: art. 81: gli accordi e le pratiche concordate art. 82: labuso della posizione dominante art. 87: regole relative agli aiuti di Stato Gli artt. 81, 82 e 87 sono applicati alle imprese private. art. 86: regole relative alle imprese pubbliche
9 Larticolo 81 TCE: gli accordi e le pratiche concordate Lart. 81, par. 1, del Trattato CE dichiara che sono «incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri o che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza allinterno del mercato comune». Tuttavia, secondo il par. 3 dello stesso art. 81, la Commissione può dichiarare le disposizioni del par. 1 inapplicabili a condizione che gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico.
10 Segue Art. 81: definizione degli accordi e delle pratiche concordate Si definisce accordo lintesa fra imprese volta a limitare o ad eliminare la concorrenza fra le imprese partecipanti, al fine di aumentare i prezzi e i profitti delle stesse, senza produrre vantaggi compensativi oggettivi. Nella pratica, tali accordi hanno generalmente per oggetto la fissazione di prezzi, la limitazione della produzione, la ripartizione di mercati, clienti o territori, la manipolazione di gare d'appalto o una combinazione di questi obiettivi. Le intese ledono gli interessi dei consumatori e della società in genere, poiché le imprese aderenti applicano prezzi superiori a quelli altrimenti praticati in un mercato operante in regime di reale concorrenza. La pratica concordata si situa invece a un livello inferiore, poiché implica un coordinamento tra imprese che non si spinge fino alla conclusione di un accordo propriamente detto. Una pratica concordata può consistere in contatti diretti od indiretti tra imprese, aventi per finalità o risultato di influenzare il loro comportamento sul mercato o di rendere nota ai concorrenti la linea di condotta che queste intendono seguire in futuro.
11 Segue Art. 81: la notificazione e lautorizzazione a procedere Per poter giudicare della loro compatibilità o meno con il buon funzionamento del mercato comune la Commissione richiede la notifica degli accordi (che deve essere trasmessa per iscritto tramite un modulo ufficiale) ad eccezione di quelli che godono di una «esenzione». Una volta trasmessa la notifica si possono verificare tre casi: 1. la Commissione ritiene che laccordo, la decisione o la pratica non viola lart. 81, par. 1, e quindi pubblica unautorizzazione a procedere; 2. la Commissione ritiene che laccordo, la decisione o la pratica viola lart. 81, par. 1, ma che, in base al par. 3, sono soddisfatte le condizioni per lesenzione e quindi pubblica una deroga individuale; 3. la Commissione ritiene che non sono soddisfatte le condizioni per lesenzione e quindi invia alle imprese interessate una comunicazione di ricorso.
12 Segue Art. 81: la regola «de minimis» Gli accordi di importanza minore non rientrano nel campo di applicazione dellart. 81, dal momento che non influenzano in modo determinante il regime di libera concorrenza allinterno del mercato comune o gli scambi commerciali tra gli Stati membri. La regola «de minimis» esonera alcune categorie di imprese (le PMI) dallobbligo di notificazione degli accordi di importanza minore e quindi consente loro di stipulare: un accordo orizzontale (1), quando la quota di mercato detenuta dalle imprese coinvolte non eccede il 5% totale delle merci o dei servizi interessati nel mercato comune; un accordo verticale (2), quando la quota di mercato detenuta dalle imprese coinvolte non eccede il 10% totale delle merci o dei servizi interessati nel mercato comune. Le imprese esonerate dallobbligo di notifica sono le cd. «PMI»: piccole e medie imprese caratterizzate dal requisito dellindipendenza, il cui giro daffari annuale ovvero il totale di bilancio non eccedono, rispettivamente, 40 e 27 milioni di euro e che occupano al massimo 250 dipendenti. 1) Per accordi orizzontali si intendono quegli accordi tra concorrenti effettivi o potenziali - ovvero tra imprese - che operano allo stesso livello della catena produttiva o distributiva.accordi orizzontali 2) Per accordi verticali si intendono gli accordi o le pratiche concordate tra due o più imprese, ciascuna operante, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione.accordi verticali
13 Segue Art. 81: gli accordi ammissibili Non sono mai considerati restrittivi per il regime di libera concorrenza e non devono, quindi, essere notificati alla Commissione gli accordi che hanno per oggetto forme di cooperazione autorizzata, come: la preparazione di statistiche e modelli; gli studi comparati su imprese, settori economici o mercati; lanalisi di garanzie finanziarie comuni; lesecuzione comune dei contratti; i progetti in materia di ricerca e sviluppo; lutilizzo comune dei mezzi di produzione, stoccaggio e trasporto; la vendita in comune, lesecuzione comune degli ordini; i servizi di manutenzione e post-vendita; la pubblicità in comune.
14 Segue Art. 81: lesenzione per alcune categorie di accordi I regolamenti desenzione per categoria sono strumenti utilizzati dalla Commissione per esonerare alcune categorie di accordi simili i cui benefici superano gli effetti distorsivi della concorrenza. I gruppo: gli accordi di cooperazione, tra cui: - accordi di specializzazione produttiva; - accordi di ricerca e sviluppo di prodotti o processi produttivi. II gruppo: gli accordi relativi alla distribuzione, tra cui: - accordi di distribuzione esclusiva, tra un fornitore ed un commerciante certificato; - accordi di distribuzione e di assistenza per le autovetture; - accordi di acquisto esclusivo. III gruppo: i diritti di proprietà industriale, tra cui: - accordi per il rilascio di brevetti; - accordi di franchising; - accordi per la registrazione del know-how; - accordi relativi al trasferimento di tecnologia.
15 Segue Art. 81: gli accordi proibiti Casi caratteristici di accordi incompatibili con il mercato comune: La ripartizione dei mercati, in base ai quali i partecipanti si impegnano a rispettare i reciproci mercati nazionali, attraverso il sistema della fissazione delle quote di fornitura sul totale delle vendite delle parti accordate. Leffetto è di ostacolare il commercio intracomunitario dal momento che le imprese rinunciano ad una politica di vendita indipendente per avere, in cambio, la possibilità di applicare una politica dei prezzi sottratta alla concorrenza dei loro soci. Gli accordi sulla fissazione dei prezzi, di acquisto o di vendita, o di altre condizioni della transazione. Le barriere allentrata di nuovi concorrenti: limitazioni che si realizzano ad esempio quando i rivenditori operanti in un dato mercato sono obbligati a vendere soltanto i prodotti del fornitore con cui hanno concluso un contratto, con leffetto di escludere altri fornitori dal mercato. Gli accordi di vendita in comune, in base ai quali le imprese partecipanti si suddividono la quantità totale dei prodotti in vendita a prezzi e condizioni uniformi. Gli accordi di acquisto collettivo, in base ai quali le imprese partecipanti abusano della propria capacità di acquisto in modo tale da influire sul prezzo praticato dal fornitore (naturalmente a proprio vantaggio).
16 Larticolo 82 TCE: labuso della posizione dominante Lart. 82 del Trattato stabilisce che «è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo». Da notare che: Il dominio di un dato mercato NON può essere definito soltanto in base alla percentuale di quota di mercato detenuta da unimpresa ma deve essere accertato alla luce della capacità dellimpresa di esercitare uninfluenza apprezzabile sul funzionamento del mercato, ostacolandone il regime concorrenziale, e sul comportamento degli altri operatori presenti. Si fa lesempio di unimpresa di notevoli dimensioni, in grado di dominare il settore in cui opera per linfluenza economica che esercita e che incorpora una dopo laltra le imprese di minori dimensioni allo scopo di ridurre la concorrenza del mercato. Lart. 82 NON vieta lacquisizione o lesistenza di una posizione dominante ma solo un suo abuso. Si ha abuso di posizione dominante quando l'impresa in questione si comporta in modo tale da incidere sulla struttura o il grado di concorrenza del mercato, anche se il suo comportamento è favorito da una disposizione del diritto nazionale. La posizione dominante è riferibile al mercato comune o anche ad un suo segmento sostanziale. La portata del mercato di riferimento da considerare ai fini dell'esame di un caso deve quindi essere stabilita in funzione delle caratteristiche del prodotto, dei suoi prodotti di sostituzione, nonché della percezione dei consumatori.
17 Segue art. 82: le pratiche abusive Sono abusive le seguenti pratiche: imporre direttamente o indirettamente prezzi dacquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque; limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Diversamente dall'articolo 81 del Trattato, l'articolo 82 NON contempla deroghe individuali né esenzioni per categoria.
18 Segue art. 82: esempi di pratiche abusive Più in generale, limpresa che occupa una posizione dominante può abusare della propria influenza sul mercato in uno dei seguenti modi: fissando i prezzi di vendita o legando prodotti e/o servizi con altri prodotti e/o servizi; imponendo ai propri clienti dei contratti di acquisto esclusivi per una categoria di prodotti; vendendo sotto costo per un certo periodo di tempo fino a che i concorrenti sono costretti ad uscire dal mercato (pratica cd. del predatory dumping);
19 Segue art. 82: le concentrazioni di imprese Dal sito dellUE: Si ha una concentrazione quando un'impresa acquisisce il controllo esclusivo su un'altra impresa o su un'impresa che controllava congiuntamente con un'altra impresa, o quando più imprese acquisiscono il controllo di un'impresa o ne costituiscono una nuova. Le concentrazioni si realizzano quando una o più imprese acquisiscono il controllo di unazienda modificando in tal modo la struttura delle imprese e del mercato nel quale operano. Le più frequenti forme di concentrazione sono: la partecipazione di unimpresa al capitale sociale di una o più imprese; lacquisizione totale o parziale da parte di unimpresa degli attivi di altre aziende; la fusione di due o più imprese giuridicamente indipendenti in una nuova società.
20 Segue art. 82: virtù e difetti delle concentrazioni di imprese Le concentrazioni di piccole e medie imprese in unità di maggiori dimensioni sono non solo consentite ma anche auspicabili dal momento che consentono di realizzare economie di scala, di razionalizzare la produzione e la distribuzione, riducendone i costi, di aumentare i profitti aziendali e di incoraggiare il progresso tecnologico. Se, tuttavia, le concentrazioni eccedono determinati limiti, variabili da settore a settore, possono dar luogo alla indesiderabile formazione di monopoli, oligopoli o, comunque, restrizioni del regime di libera concorrenza allinterno del mercato comune o degli scambi commerciali tra gli Stati membri, in danno dei consumatori finali.
21 Segue art. 82: paradosso Il Trattato CE non richiede lautorizzazione della Commissione per unoperazione di concentrazione che può condurre alla creazione di una posizione dominante. Così: se due o più imprese desiderano iniziare una semplice cooperazione orizzontale sono sottoposte alla procedura di autorizzazione preventiva per gli accordi prevista dallart. 81 del Trattato; ma se una di queste desidera acquisire il controllo di una o di tutte le altre imprese partecipanti allaccordo, può farlo senza essere sottoposta a alcun tipo di autorizzazione, perché lart. 82 non ne prevede.
22 Segue art. 82: per rimediare al paradosso Non avendo il Trattato CE contemplato alcuna disposizione in materia, inizialmente è toccato alla Corte di giustizia colmare tale vuoto. Nella sentenza "Continental Can" del 1973, la Corte ha stabilito che si può ravvisare un abuso di posizione dominante qualora un'impresa, che già detenga una tale posizione, la rinforza acquisendo un'impresa concorrente. Nel 1987, nella causa "BAT-Philip Morris", si è spinta fino ad affermare che, in assenza di posizione dominante, un'acquisizione avente un tale effetto può essere sanzionata in forza dell'articolo 81, in quanto elemento di un accordo con effetti restrittivi sulla concorrenza. Tale sistema consentiva tuttavia unicamente un controllo a posteriori e, dal 1973, la Commissione ha proposto l'adozione di una regolamentazione formale. Tale regolamentazione è stata emanata dal Consiglio solo nel 1989, attraverso il Regolamento n. 4064/89 del 21 dicembre 1989.egolamento n. 4064/89 Detto regolamento definisce la nozione di "posizione dominante" per cui "le operazioni di concentrazione, che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune".
23 Il Regolamento sul controllo preventivo delle concentrazioni: la notifica obbligatoria Il Regolamento sul controllo preventivo delle concentrazioni dispone la notifica obbligatoria per le fusioni che coinvolgono imprese il cui giro daffari aggregato eccede i 2,5 miliardi di euro (soglia globale) e quelle il cui giro daffari in almeno tre Stati membri supera i 100 milioni di euro (soglia de minimis). Le autorità nazionali conservano il proprio potere di ispezione e di autorizzazione se i due terzi delle attività di ciascuna delle aziende interessate si svolgono in uno Stato membro. Lazione della Commissione, quindi, riguarda esclusivamente le concentrazioni che hanno una dimensione comunitaria e interviene sulle pratiche anti- concorrenziali soltanto se interessano gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Il 1° maggio 2004, in concomitanza con l'allargamento dell'Unione europea, è entrato in vigore il nuovo regolamento sul controllo delle concentrazioni – il Regolamento (CE) n. 139/2004 – che semplifica la procedura di notificazione e d'indagine e incoraggia la partecipazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza.
24 Larticolo 87 TCE: gli Aiuti di Stato Le restrizioni alla concorrenza non sono determinate unicamente dalle imprese, ma possono essere causate dagli Stati allorché accordano aiuti agli operatori economici mediante fondi pubblici. L'art. 87 del Trattato dichiara «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». È considerato aiuto di Stato qualunque beneficio concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, che: conferisce un vantaggio economico al beneficiario; è selettivo e favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni; rischia di falsare la concorrenza; incide sugli scambi fra gli Stati membri.
25 Segue art. 87: giustificazioni per gli aiuti di Stato Gli argomenti addotti dai governi nazionali per giustificare gli interventi nelle attività economiche sono per lo più riconducibili a motivazioni di natura sociopolitica, vale a dire impedire la chiusura di imprese che attraversano momenti di difficoltà per evitare un licenziamento collettivo, i cui effetti negativi sul piano sociale e regionale sensibilizzano lopinione pubblica. Ma non sempre è possibile (ed auspicabile) intervenire al fine di assicurare artificialmente la sopravvivenza di unimpresa o di un settore in declino.
26 Segue art. 87: forma degli aiuti di Stato Il divieto colpisce moltissime forme di aiuto, dirette o indirette, indipendentemente dal tipo. In effetti, non importa quale sia la forma, la ragione o la finalità di un aiuto, conta soltanto il suo impatto sulla concorrenza. Di conseguenza, costituiscono aiuti di Stato non solo le prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche qualsiasi altra misura intesa a sollevare un'impresa degli oneri finanziari che sono normalmente a suo carico. La forma dei sussidi pubblici è dunque irrilevante e sono in ogni caso considerati aiuti di Stato: i finanziamenti a fondo perduto; i vantaggi fiscali; le garanzie; la fornitura di merci o servizi a prezzo inferiore al prezzo di costo. Tuttavia, secondo la regola de minimis gli aiuti inferiori ai euro concessi in un periodo di tre anni non sono sottoposti al regime degli aiuti di Stato (dal momento che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri).
27 Segue art. 87: le eccezioni del par. 2… È peraltro impossibile applicare un divieto assoluto degli aiuti di Stato. L'art. 2 del Trattato assegna infatti allUnione europea il compito di "promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità". Ma poiché lo sviluppo economico è diverso da uno Stato membro all'altro e da regione a regione, tale compito può richiedere l'intervento puntuale della pubblica autorità. L'art. 87 prevede pertanto, ai par. 2 e 3, una serie di eccezioni, compatibili con il mercato comune: gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; gli aiuti concessi alle regioni tedesche che risentono della divisione della Germania.
28... e gli aiuti compatibili con il mercato comune Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: gli aiuti destinati a agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; gli aiuti destinati a agevolare lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria allinteresse comune; le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
29 Segue art. 87: il ruolo della Commissione È compito della Commissione vigilare affinché gli Stati membri non concedano aiuti incompatibili con il mercato comune. Richiamandosi all'articolo 88 del Trattato, il regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato dispone che prima di poter dare esecuzione ad un aiuto, questo deve essere notificato alla Commissione al fine della sua autorizzazione.regolamento di procedura L'obbligo di notificazione preliminare alla Commissione è mitigato dal regolamento relativo degli aiuti di stato orizzontali, in forza del quale la Commissione può stabilire mediante regolamento l'esonero da tale obbligo per talune categorie di aiuti. regolamento relativo degli aiuti di stato orizzontali
30 Larticolo 86 TCE: le imprese pubbliche Il settore pubblico è composto da: imprese pubbliche; imprese miste; imprese e servizi gestiti da enti pubblici o per mezzo di partecipazioni statali. I governi nazionali spesso utilizzano tali imprese come strumento principale per le proprie politiche economiche dotandole, in cambio, di privilegi di varia natura e garantendone una protezione particolare per mezzo dei monopoli di Stato. I diritti esclusivi di monopolio sono concessi per vari motivi: fornire dei servizi di base a tutta la popolazione; garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti; evitare gli alti costi associati alla duplicazione delle reti di distribuzione. Ciò vale, in particolare, per i servizi pubblici di base (acqua, energia), i servizi postali, le telecomunicazioni, la diffusione radiotelevisiva (in parte), il trasporto (aereo, marittimo e locale), le attività bancarie e quelle assicurative.
31 Segue art. 86: obblighi delle imprese pubbliche, deroghe Lart. 86 del Trattato CE stabilisce che le imprese pubbliche hanno gli stessi obblighi delle imprese private, compresi quelli elencati nellart. 7 (il divieto di prevedere trattamenti discriminanti per motivi di nazionalità) e (regole relative alla concorrenza). Tuttavia, lo stesso art. 86, al par. 2, permette di derogare, a talune condizioni, alle norme generali del trattato. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono infatti tenute all'osservanza delle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata. Spetta principalmente agli Stati membri definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, la cui prestazione rientra nell'interesse generale, quali l'erogazione di energia, le telecomunicazioni, i servizi postali, i servizi di trasporto, l'erogazione dell'acqua e la rimozione dei rifiuti.
32 Ruolo della Commissione europea La politica per la concorrenza rappresenta una delle poche aree in cui la Commissione europea, sotto il controllo della Corte di Giustizia, è dotata di un potere ampio ed autonomo, superiore al suo classico ruolo di iniziativa, che le consente tra laltro di intraprendere azioni dirette per assicurare il rispetto delle regole comunitarie.
33 Poteri della Commissione europea In base agli artt. 83 ed 85 (compiti assegnati) del TCE, la Commissione europea ha il potere di: raccogliere tutte le informazioni di cui necessita presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, le imprese e le associazioni dimprese: la Commissione può, in qualsiasi momento, avviare uninchiesta generale domandando alle imprese interessate di fornire tutte le informazioni necessarie allapplicazione degli artt. 81 e 82 TCE; inviare funzionari autorizzati presso le sedi delle imprese interessate, al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla conduzione dellinchiesta; se esiste il rischio che siano distrutte le prove dellinfrazione, la Commissione ha inoltre la facoltà di effettuare unispezione a sorpresa; nei casi urgenti, la Commissione ha il potere di agire immediatamente, adottando misure di protezione (cd. misure interinali) per porre fine alle pratiche restrittive del regime concorrenziale; se necessario, la Commissione ha anche la facoltà di imporre lesecuzione di unazione positiva da parte delle imprese coinvolte, come ad es.: la fornitura di beni e/o servizi ad un cliente; comminare una multa nella misura massima di 1 milione di euro ovvero il 10% del giro daffari totale realizzato da ciascuna delle imprese interessate nellanno precedente laccertamento dellinfrazione, nel caso in cui i profitti da esse realizzati siano più alti delle cifre calcolate come sopra. La Corte di Giustizia ha il potere di controllare quanto disposto dalla Commissione ed ha la facoltà di annullare o emendare tutte le sue decisioni formali (relazioni negative, decisioni che accordano o rifiutano unesenzione, ingiunzioni a porre fine a presunte infrazioni, ecc.) nonché di confermare, ridurre, abrogare o aumentare le multe ed i pagamenti imposti dalla Commissione.