REVISIONE AZIENDALE.

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REVISIONE AZIENDALE

Definizione di MERLANI È un’indagine condotta con spirito critico sull’azienda nei suoi molteplici aspetti. Definizione di BRUNI È una funzione amministrativa diretta a soddisfare le attese di conoscenza dei soggetti interessati alle sorti dell’azienda.

“SPIRITO CRITICO” La revisione non è una mera attività di verifica, ma va condotta appunto con spirito critico e soprattutto costruttivo; deve cioè essere sempre accompagnata da valutazioni circa le azioni da intraprendere. In funzione di questo aspetto è stato introdotto il principio dell’indipendenza del revisore rispetto all’azienda oggetto di verifica.

REVISIONE  CONTROLLO La REVISIONE è un concetto più ampio: essa tende ad uno studio critico delle constatazioni ed evidenzia non solo la natura, ma anche la consistenza dei fatti e dimostra la bontà o meno dei principi amministrativi applicati. Deve dunque essere necessariamente una funzione esterna all’azienda. Il CONTROLLO è invece un’azione di accertamento di fatti e compiti che si estrinseca in un lavoro materiale e fisico (spunte, verifiche, ecc.) ed ha l’obiettivo di dimostrare che un determinato atto è stato svolto in piena applicazione dei principi direttivi impartiti dall’azienda. È pertanto una funzione interna all’azienda.

EVOLUZIONE STORICA Nasce nell’antica Grecia e nell’antica Roma come attività di verifica e di controllo. Si concreta in un’indagine critica relativa all’organizzazione, gestione e rilevazione in ambito aziendale, soprattutto in relazione alle vendite.

Tali forme di controllo si sono evolute nel tempo fino ad assumere la natura di visione panoramica e analitica dell’azienda, sebbene possa essere limitata alla verifica di aspetti particolari.

Le prime forme di verifica risalgono al 1400, quando in Gran Bretagna vennero istituite le corporazioni, che introdussero un’attività di verifica per la prevenzione di frodi ed irregolarità da parte dei loro affiliati.

1862 – BRITISH COMPANIES ACT Con questo provvedimento viene introdotta la verifica indipendente delle scritture contabili d’impresa. Esso costituisce il punto di riferimento della moderna revisione aziendale

1887 in U.S.A. Viene istituito l’AICPA (American Insitute of Certified Accountants), le cui finalità hanno portato alla creazione di: FASB (Financial Accounting Standards Boards) CAP (Committee of Auditing Procedures) Che hanno rispettivamente il compito di elaborare i Principi Contabili Obbligatori (GAAP) e gli standards per le procedure di revisione.

accertare la situazione patrimoniale e il profitto delle imprese; La revisione contabile moderna trova il suo punto di riferimento teorico negli studi di R.H.Montgomery (USA, 1912), il quale sancisce i due obbiettivi fondamentali della revisione: accertare la situazione patrimoniale e il profitto delle imprese; rilevare frodi ed errori.

1920 - 1941 E’ il periodo in cui si afferma la revisione contabile, intesa come revisione autonoma dei risultati patrimoniali ed economici delle imprese. In particolare…

USA, 1933 - 1941 Acquista importanza il sistema dei controlli interni, cioè quell’insieme di regole, procedure e metodi posti in essere per verificare le modalità con le quali si svolge l’attività all’interno dell’azienda, accertando in concreto se l’operatività dell’azienda si realizza nel rispetto delle indicazioni fornite dall’alta direzione per realizzare gli obbiettivi dell’azienda. Tali controlli fino a quel momento venivano effettuati direttamente dall’imprenditore, ma con la crescita dimensionale delle imprese, ciò non era più possibile.

Sempre a causa della crescita dimensionale delle imprese, e quindi dell’accresciuta mole delle operazioni poste in essere dall’azienda, le verifiche, inizialmente globali, cominciano ad essere effettuate sulla base di metodologie “a campione” o “per eccezione”.

1934, USA La SEC (Security Exchange Commission, ossia la CONSOB americana) introduce la revisione obbligatoria del bilancio per le società quotate, da effettuarsi tramite apposite società di revisione indipendenti dall’azienda il cui bilancio è assoggettato alla revisione.

1950 - 1970 È il periodo di maggiore sviluppo nella definizione dei principi contabili e degli standards di revisione. Nella prassi aziendale si differenziano definitivamente le attività di Accounting (contabilità) e Auditing (attività di revisione aziendale), e ulteriormente le attività di Auditing ed Internal Auditing (attività di revisione interna, di supporto alla revisione contabile).

ALTRI ISTITUTI 1973 – IASC (International Accountng Standards Committee): ha il compito di elaborare i Principi Contabili Internazionali 1977 – IFAC (International Federation of Accountants): ha competenze in materia di revisione aziendale IAA (Internal Auditing Association: statuisce le regole per la revisione interna)

LA REVISIONE IN ITALIA L. 1966/39: introduce l’albo delle società fiduciarie e delle società di revisione; 1959: viene istituita una Commissione di studio; L. 216/74: introduce la certificazione dei bilanci per le società quotate e istituisce la CONSOB D. Lgs. 58/98 “Decreto Draghi”: è la prima disposizione legislativa che menziona la revisione interna. Ad esso si sono affiancati i provvedimenti della Banca d’Italia per la revisione interna delle imprese bancarie in applicazione delle indicazioni di Basilea.

COMITATO DI BASILEA È un gruppo che riunisce dal 1974 le banche centrali dei paesi industrializzati per trattare argomenti inerenti la regolamentazione bancaria. Non legifera, ma emette indicazioni che sono considerate vincolanti in circa 100 paesi.

BASILEA 1 (1998) Ha stabilito i 25 principi fondamentali della supervisione bancaria introducendo il concetto di adeguatezza patrimoniale, cioè di patrimonio adeguato ai rischi assunti, stabilendo una percentuale di copertura minima tra patrimonio rischio di credito.

BASILEA 2 (1999) Ha creato un sistema più complesso per l’individuazione e la copertura dei rischi, il quale entrerà totalmente in vigore a partire dal 2005. L’idea portante di questa nuova risoluzione è colpire al portafoglio le imprese, facendo sì che esse debbano allineare l’adeguamento del capitale agli effettivi rischi assunti facendo attività bancaria, senza dimenticare l’importanza di un sistema trasparente nei confronti del pubblico.

I° PILASTRO CAPITALE MINIMO IN FUNZIONE DEL TIPO DI RISCHIO: l’autorità regolatrice del mercato stabilisce un livello minimo di copertura dei rischi, poiché ogni rischio il cui livello non è misurato dall’azienda per principio mangia una quota di capitale a copertura; per cui se non si introducono strumenti di misurazione e controllo, bisogna essere ben dotati di capitale per coprire quello che potrebbe essere un default variamente misurato.

II° PILASTRO SUPERVISIONE: la banca deve disporre di un procedimento di determinazione del capitale affinché esso sia adeguato rispetto ai rischi assunti, e una strategia per il suo controllo, includendo: il monitoraggio, la misurazione adeguata e continua nel tempo, l’informativa e la revisione dei controlli interni. Il supervisore controllerà e valuterà la procedura, la capacità di conseguimento, il mantenimento dei requisiti legali e potrà prendere provvedimenti se la banca non opera in modo soddisfacente, richiedendo una quota addizionale di capitale anche al di sopra del minimo legale, ovvero intervenendo anticipatamente per evitare una diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale richiedendo un’azione immediata.

III° PILASTRO TRASPARENZA NELLE INFORMATIVE EMESSE A FAVORE DEL PUBBLICO: il principio fondamentale è quello di disporre di una politica di trasparenza nella quale venga evidenziato l’obiettivo e la strategia della banca riguardo alle informative da rendere pubbliche. Si stabiliranno dunque i principi direttivi riguardo la trasparenza, poi si definirà un livello minimo di informazioni e un’informativa supplementare, in seguito verranno proposti modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui si raccomanda l’utilizzazione, previa approvazione da parte dell’autorità regolatrice del mercato.

Da tutto ciò ne consegue naturale la nascita di nuove figure di controllo: i RISK MANAGER. Si tratta di funzioni diverse che presiedono al controllo di singoli aspetti delle linee di produzione o dei prodotti stessi, al fine di vagliare il loro gradi di rischiosità e l’impatto che tale rischio può avere sul conto economico. In ogni attività infatti è insita una quota di rischio e questo rischio genera sempre un danno potenziale

Queste figure sono sostanzialmente complementari agli auditors e ai controllori di gestione e forniscono al Sistema Informativo Direzionale valutazioni di carattere professionale che rispondono sempre più all’esigenza di tenere sotto controllo organizzazioni complesse, con linee di produzione evolute e assai diversificate tra loro.

In Italia il ricorso all’attività di revisione aziendale è ancora molto modesto. Agli auditors vengono affidati compiti limitati e prevalentemente rivolti al settore contabile. Perché? Diffidenza dei dirigenti d’impresa nei confronti della revisione esterna; Scarsa preparazione professionale; Mancanza di una legislazione idonea a favorire lo sviluppo dell’attività di revisione; Costi ingenti.

TIPI E CASI DI REVISIONE N.B.: Per l’impossibilità di costringere in rigide formule le manifestazioni della vita aziendale, non si devono considerare come schemi rigidi e assoluti

Secondo l’ OGGETTO R. contabile (financial audit); R. operativa o di gestione (operational audit); R. direzionale (management audit); R. di conformità (compliance audit); R. speciali (special reviews).

REVISIONE CONTABILE È limitata all’indagine della contabilità e del bilancio. Viene definita anche “formale” poiché ha come obbiettivo quello di verificare la corrispondenza delle disposizioni vigenti e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Può riguardare anche singole operazioni o singole voci.

REVISIONE OPERATIVA Riguarda i controlli gestionali condotti sulle diverse aree dell’azienda. Attiene alle modalità di svolgimento/operatività dell’azienda. L’obbiettivo è l’accertamento dell’efficienza dell’attività aziendale.

REVISIONE DIREZIONALE Entra nel merito delle scelte e delle indicazioni formulate dal top management ed è pertanto un’attività di supporto all’alta direzione. Campfield (1967) la definiva come “quell’attività che ha l’obbiettivo di accertare l’efficacia delle scelte del top management.” Richiede elevati livelli di professionalità.

REVISIONE DI CONFORMITÀ Attiene alla verifica delle condizioni contrattuali. Si è sviluppata a seguito dello sviluppo del commercio internazionale e delle accresciute distanze tra clienti e fornitori.

REVISIONI SPECIALI Di origine anglosassone, costituiscono una categoria residuale di revisioni, non riconducibili alle precedenti.

SECONDO L’ESSENZA R. formale; R. sostanziale

REVISIONE FORMALE Mira all’accertamento della regolarità contabile-legale dell’amministrazione. Comprende: REVISIONE CONTABILE: accerta l’esatta applicazione delle disposizioni impartite agli uffici di contabilità ed esamina le scritture in rapporto ai movimenti di merci e denaro e alla compilazione dei bilanci; REVISIONE LEGALE: accerta l’applicazione delle disposizioni legislative.

REVISIONE SOSTANZIALE Studia i fatti amministrativi nella loro ragion d’essere, nello svolgimento, nelle cause e negli effetti, nelle interdipendenze interne ed esterne. Verifica NEL MERITO la realtà aziendale dal p.to di vista: - Economico; - Tecnico: (impianti, macchinari, processi produttivi, ecc.); - Patrimoniale: esamina gli elementi del capitale; - Finanziario: accerta la liquidità; - Organizzativo; - Reddituale: utilizza indici di redditività al fine di elaborare suggerimenti per modificare, trasformare, potenziare l’azienda.

È anche diffusa la R. SOSTANZIALE ECONOMICO-TECNICA, che ha il compito di studiare le correlazioni e le interdipendenze tra i processi produttivi e i costi della produzione (aspetti tecnici) e mercati di acquisto/vendita e prezzi di vendita (aspetti economici).

SECONDO IL FINE R. INQUISITIVA: volta alla ricerca di responsabilità e di errori; R. DI ACCERTAMENTO: circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in particolari momenti della vita aziendale (fusioni, concessioni di finanziamenti, ecc.); R. DI FUNZIONAMENTO: ricerca eventuali disfunzioni nella vita aziendale; R. DI ORGANIZZAZIONE: corregge eventuali deficienze nell’apparato organizzativo

SECONDO L’INTERESSE PRIVATISTICO: ricorre in caso di revisione di accertamento prima di particolari operazioni che coinvolgono l’azienda (fusioni, concessioni di finanziamento, ecc.) COLLETTIVO: ricorre quando l’azienda viene studiata in rapporto all’economia nazionale per meglio inquadrare o maggiormente potenziare l’azienda nel sistema economico in cui si trova. A tale tipologia è tipicamente orientata la revisione del bilancio.

SECONDO IL TEMPO R. CONTINUA: viene attuata ininterrottamente durante la vita dell’azienda o per 1 o più esercizi consecutivi R. PERIODICA: viene svolta regolarmente per periodi di tempo prestabiliti R. OCCASIONALE: viene svolta in determinate contingenze e per particolari scopi

SECONDO L’ESTENSIONE DELL’OGGETTO R. PARZIALE: è relativa ad un settore, o ad un singolo ramo dell’attività aziendale, o ad un dato ordine di rilevazioni aziendali, o ad un dato aspetto della gestione, ad un’operazione o ad un gruppo di operazioni di gestione. È la forma più diffusa. R. INTEGRALE: viene attuata in casi particolari ed investe la globalità delle operazioni e delle rilevazioni aziendali, considerati in tutti i loro aspetti (patrimoniale, economico e finanziario).

SECONDO I PRINCIPI METODOLOGICI R. DIRETTA: viene effettuata attraverso il riscontro effettivo sui documenti e sulle rilevazioni aziendali (analisi documentale) R. INDIRETTA: viene realizzata per via induttiva attraverso procedimenti di campionamento statistico o con il ricorso di fonti di informazione alternative. È tuttora l’approccio più diffuso, data la complessità e la mole delle operazioni poste in essere dalle aziende moderne

SECONDO I SOGGETTI PREPOSTI R. INTERNA o internal auditing R. ESTERNA o external auditing Tale distinzione è nata per effetto dello sviluppo della revisione interna come funzione in grado di consentire un supporto all’azienda esterna chiamata a revisionare il bilancio (interfaccia della revisione esterna)

REVISIONE ESTERNA A sua volta è distinta in: R. VOLONTARIA: nata per esigenze d’immagine e per esigenze di ulteriore verifica dell’attività aziendale per eliminare eventuali debolezze del sistema contabile ed informativo R. OBBLIGATORIA: prevista da norme legislative e/o regolamentari

La crescente complessità aziendale ha sollecitato le imprese ad effettuare controlli in più momenti dell’attività, affidando questo compito a terzi soggetti. Ne consegue che attualmente il parametro in base al quale si distingue la revisione esterna da quella interna è l’interesse che motiva l’attività di revisione: - R. ESTERNA: richiesta da soggetti esterni all’azienda (autorità pubbliche o di settore) - R. INTERNA: svolta nell’interesse dell’azienda